La CGUE ancora a favore dei consumatori

La CGUE ancora a favore dei consumatori

La CGUE ha stabilito che gli oneri, se finanziati, non possono produrre interessi

E’ noto che la Corte di Giustizia Europea ha da tempo intrapreso una crociata in difesa dei consumatori.

In questi anni si sono susseguite innumerevoli pronunce in favore dei consumatori.

Tra le più note c’è la famosa sentenza Lexitor (Corte di Giustizia UE, C-383/18, 11.09.2019) che ha sancito il diritto di rimborso pro quota dei costi up-front in ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento e le quattro sentenze del 17.05.2022 (di cui una su rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano) sul superamento del giudicato implicito in presenza di clausole abusive (queste ultime pronunce alla base della sentenza n.9479/2023 resa dalla Corte di Cassazione a SS.UU.).

Qualche giorno fa la CGUE, con sentenza del 23 aprile 2026 (resa nella causa C-744/24), ha affermato un altro principio importante, disponendo che:

«L’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore».

In definitiva, l’istituto mutuante può finanziare il pagamento degli ulteriori oneri connessi con l’operazione, consentendo al consumatore di rimborsarli a rate, ma su tale oneri può percepire interessi.

La questione riguarda principalmente il costo della polizza assicurativa, generalmente ricompreso nell’importo finanziato, dunque soggetto ad ammortamento con conseguente pagamento di interessi.

In sintesi, alla luce di tale pronuncia resa in ambito comunitario, alla quale i giudici nazionali saranno tenuti ad adeguarsi, gli interessi pagati sugli oneri finanziati appaiono illegittimi e se ne potrà richiedere il rimborso.

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