E’ sempre possibile richiedere estratti conto del rapporto

E’ sempre possibile richiedere estratti conto del rapporto

Anche il Tribunale di Napoli Nord afferma il diritto del correntista a ottenere copia degli estratti conto sin dall’accensione del rapporto

E’ indiscusso il diritto del correntista ad ottenere copia degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni.

Di contro, si dibatte sull’obbligo – ovviamente negato dalle banche – di consegnare al cliente che ne faccia richiesta copia degli estratti ultradecennali.

Su questo tema il Tribunale di Napoli (tra le tante, ordinanza del 19.06.2019; sentenza del 31.01.2019; sentenza n.4429 del 02.05.2023; ordinanza del 25.04.2023; sentenza n.4240 del 26.04.2023; sentenza n.7756 del 12.06.2023; ordinanza del 30.06.2023), con ampie e condivisibili argomentazioni, ha sempre ritenuto non meritevole di adesione l’orientamento di Cassazione (ex multis, ordinanza n.35039 del 29.11.2022) che, aderendo alla tesi degli istituti di credito, limita il ridetto diritto al decennio antecedente la richiesta documentale.

Lo scorso 6 ottobre anche il Tribunale di Napoli Nord si è espresso nei medesimi termini, non avendo remore a disapprovare l’orientamento di legittimità.

Il Tribunale campano ha, preliminarmente, esaminato e risolto la questione concernente l’obbligo della banca di consegnare, a richiesta, copia della documentazione contrattuale anche trascorso il decennio. Secondo il Giudice, “ove il cliente richieda copia del titolo negoziale, la Banca, in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 119 TUB, è tenuta a consegnare la copia del contratto e delle condizioni sullo stesso applicate (anche come modificate per effetto dello ius variandi), a nulla rilevando che un esemplare sia stato già consegnato, ai sensi dell’art. 117 TUB, al momento della relativa conclusione”.

Come chiarito dal Giudice campano, “il contratto, infatti, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti e, pertanto, stante l’onere di forma scritta del contratto ad substantiam, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione, una volta trascorso il decennio della sottoscrizione”.

D’altro canto, il termine decennale è riferito dall’art. 119 TUB esplicitamente alle singole operazioni, non al contratto, che è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che del contratto costituiscono singoli atti esecutivi (cfr. Trib. Milano, 02/05/2023, n. 4429)”.

Il Tribunale si è poi espresso sull’obbligo di consegna degli estratti conto sin dall’origine del rapporto, dunque anche per il periodo ultradecennale.

Al riguardo il Giudice ha anzitutto chiarito che l’obbligo di consegna degli estratti conto non soggiace al comma 4 dell’art.119 TUB bensì al comma 2.

Secondo il Tribunale, che ha richiamato anche le norme sul mandato, “la Banca ha, pertanto, l’obbligo di conservazione di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura, atteso che solo in tal modo il cliente avrà la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni contabilizzate dalla banca e la rispondenza del saldo alle effettive operazioni (a debito o a credito) compiute nel corso del rapporto”.

In sintesi, “pare dunque condivisibile l’opzione esegetica che, argomentando dal tenore letterale della norma di cui all’art. 119 TUB, evidenza la differenza esistente tra i documenti di sintesi, tra i quali l’estratto conto, e i documenti relativi alle singole operazioni, quali le copie degli assegni, dei bonifici, dei prelievi allo sportello o dei versamenti, per i quali, trascorso il decennio, la Banca ben potrebbe legittimamente distruggere i relativi documenti, risultandone peraltro comunque traccia nell’estratto conto”.

Il legislatore, d’altro canto, fa esplicito riferimento alla documentazione relativa a singole operazioni, non anche alla documentazione giustificativa delle singole operazioni. La diversità strutturale e funzionale delle due tipologie di documenti giustifica in definitiva la diversità della relativa disciplina e dei relativi limiti temporali”.

Sebbene tanto basterebbe a giustificare la non adesione al differente orientamento di legittimità, il Tribunale adito ha ritenuto che “non si può infine non rilevare la distonia dell’orientamento restrittivo con il principio ermeneutico di matrice giurisprudenziale, consolidato al punto da costituire ius receptum, secondo il quale “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (ex multis Cass., 20 aprile 2016, n. 7972). Non pare possibile allora sostenere, se non a discapito delle garanzie di equilibrio nei rapporti sinallagmatici, che l’istituto bancario soggiaccia al predetto limite temporale secundum eventum litis”.

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