Società di servicer e albo 106 TUB – Merito e Legittimità
Il contrasto tra Tribunali e Cassazione e le conseguenze della mancata iscrizione delle società di servicer all’albo previsto dall’art.106 TUB
Da tempo si discute, in giurisprudenza, sulle conseguenze discendenti dall’assenza dell’iscrizione all’albo previsto dall’art.106 TUB da parte delle società che curano le attività di rappresentanza in giudizio e incasso dei crediti per conto delle cessionarie dei crediti bancari.
L’art.2 della legge n.130/1999 prevede, al comma 6, che “i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” siano iscritti all’albo previsto dall’art.106 TUB.
E’ però noto che le dette attività d’incasso, mediante un complesso meccanismo di doppia delega, vengono affidate spesso a società di special servicer che, pur essendo iscritte all’albo previsto dall’art.115 TULPS, non sono vigilate dalla Banca d’Italia in quanto non iscritte all’albo previsto dal ridetto art.106 TUB.
La giurisprudenza di merito è sostanzialmente orientata nel ravvisare, in tali casi, un difetto di rappresentanza che si riverbera, ovviamente, nel giudizio eventualmente esistente tra la cessionaria del credito (rappresentata in giudizio dallo special servicer) e il debitore ceduto.
Negli ultimi mesi molti soggetti esecutati hanno visto sospendere la procedura esecutiva avviata a proprio carico proprio in ragione di tale difetto di rappresentanza.
La questione, tuttavia, non è pacifica e vede oggi fronteggiarsi la tesi porta avanti dai giudici di merito da quella, contraria, della Corte di legittimità. Secondo la Cassazione – espressasi con ordinanza n.7243 del 18.03.2024 – “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali; conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata””.
Detto in altri termini, il contratto di cessione e di mandato, così come gli atti processuali, restano pienamente validi ed efficaci. Dunque, “dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.
L’arresto di legittimità non ha però convinto parte della giurisprudenza di merito, ferma nel ritenere la mancata iscrizione all’albo di cui all’art.106 TUB motivo di difetto di rappresentanza.
Chiara è la posizione al riguardo espressa dal Tribunale di Firenze, che con ordinanza del 27.05.2024 ha dettagliatamente illustrato le ragioni del proprio dissenso (rispetto alla tesi della Cassazione), rilevando il difetto di rappresentanza – per assenza di iscrizione all’albo ex art.106 TUB – della società di special servicer costituitasi in giudizio per conto della cessionaria.
Sebbene la Suprema Corte abbia poi confermato, seppur con inciso laconico, il proprio orientamento (Corte di Cassazione, sentenza n.12007 del 03.05.2024), il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14.08.2024 e richiamando espressamente il proprio precedente del 27 maggio 2024, ha sospeso la procedura esecutiva per difetto di rappresentanza.
Non resta che attendere le evoluzioni del dibattito.

