Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Il nuovo procedimento costituisce una novità tra le normative riguardanti l’insolvenza familiare, professionisti, piccole imprese
L’ambito applicativo della nuova norma raffina gli strumenti previsti e disciplinati a cui possono accedere il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versano in stato di sovraindebitamento inteso quale stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co.1 lett. c)).
Dopo l’art. 65 che si occupa dell’Ambito di applicazione delle procedure di Sovraindebitamento, all’art. 66 ritroviamo immutate le procedure familiari che, come già disciplinate dall’art. 7bis L. 3/12, consentono ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (che, anche questa volta, sembra non comprendere la liquidazione del patrimonio “controllata”), quando conviventi o allorché il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Si considerano membri della stessa famiglia oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.
La Legge n. 3 del 2012 sin dall’origine, ha introdotto una procedura diretta al risanamento della condizione debitoria, destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, perché non hanno le caratteristiche previste, ma si trovano comunque in una situazione di sovraindebitamento, cioè di perdurante squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.
La norma risponde alla necessità di far fronte a crescenti situazioni di insolvenza, spesso drammatiche, del debitore non fallibile come nel caso di piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e, soprattutto, consumatori, prima senza alcuna tutela.
Attraverso una proposta di accordo con i creditori, o nel caso del consumatore, di un piano di ristrutturazione del debito è possibile risolvere situazioni debitorie difficili, comprese quelle verso il fisco.
Fondamentale è il ruolo del Gestore della crisi che è “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore” (D.M. 202/2014).
Punto d’ascolto per i soggetti in situazioni di sovraindebitamento
Il servizio di ascolto ed accompagnamento rivolto alle imprese e ai soggetti che si trovano in situazioni di sovraindebitamento assume un ruolo fondamentale perché l’ascolto del sovraindebitato è perfettamente rispondente alla ratio della norma.
Va infatti ricordato che la legge che regolamenta il sovraindebitamento nasce proprio come “salva suicidi”.
Grazie a vari protocolli d’intesa anche con le Camere di Commercio, con vari ordini professionali territoriali e grazie soprattutto alla sensibilità di diverse Associazioni, si può garantire un servizio presso il punto d’ascolto, in cui l’esperto, attraverso un colloquio gratuito e con la garanzia della massima riservatezza, ascolterà il problema, fornirà informazioni ed indicazioni utili sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle procedure e ne illustrerà il relativo funzionamento.
Da ciò ne discende il ruolo sociale del professionista che con professionalità e la massima sensibilità potrà garantire al sovraindebitato un riscatto , una sua rinascita e la ricollocazione nella società civile nel pieno rispetto della sua dignità personale e professionale.

