Sospensione estiva dei termini Una kermesse di scadenze (ma non per tutti)

Sospensione estiva dei termini Una kermesse di scadenze

Proroga dei versamenti, sospensione degli avvisi bonari, dei termini processuali e altro.
(ma non per tutti)

Inizio con oggi la pubblicazione giornaliera di 5 miei interventi relativi alla sospensione estiva dei termini.

L’arco temporale compreso tra il 1° e il 20 agosto, e più in generale l’intero mese di agosto, è toccato ogni anno da diverse discipline agevolative per il contribuente, che vanno però tenute ben distinte l’una dall’altra: la proroga dei versamenti tramite modello F24, la sospensione dei termini di pagamento degli avvisi bonari, la sospensione feriale dei termini processuali e, infine, una serie di casi in cui nessuna delle proroghe o sospensioni appena citate risulta applicabile. Nelle pagine seguenti espongo, in forma discorsiva, i cinque aspetti principali della materia, corredando ciascuno di un esempio numerico.

Capitolo 1. La proroga dei versamenti F24 al 20 agosto (art. 37, comma 11-bis, primo periodo, D.L. 223/2006)

Fra le misure che ormai da anni contraddistinguono il calendario fiscale della stagione estiva, la proroga dei versamenti con scadenza nei primi venti giorni di agosto assume un ruolo di primo piano, sia per il numero elevato di contribuenti coinvolti sia per le conseguenze pratiche che si determinano quando il pagamento, nonostante la dilazione concessa, non venga comunque eseguito entro il nuovo termine.

La norma di riferimento è l’articolo 37, comma 11-bis, primo periodo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (il c.d. Decreto Bersani), secondo cui gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Si tratta, detto altrimenti, di tutti gli adempimenti e i versamenti unitari effettuati tramite modello F24, comprese le imposte, i contributi dovuti all’INPS e le altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali; sono ricompresi nella proroga anche le rate dei versamenti dilazionati ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997, e l’intera operazione si svolge senza alcun aggravio economico per il contribuente, non essendo dovuti interessi per i giorni intercorrenti tra la scadenza originaria e quella, per l’appunto, del 20 agosto.

Occorre tuttavia inquadrare correttamente la natura giuridica di questa proroga, la quale costituisce una facoltà concessa al contribuente e non una modifica strutturale della scadenza stabilita dalle singole disposizioni tributarie. Il legislatore, in sostanza, riconosce una finestra temporale supplementare entro la quale il pagamento resta considerato tempestivo, ma tale beneficio dispiega i propri effetti soltanto se il contribuente ne approfitta concretamente, versando entro il 20 agosto. Qualora il versamento non avvenga neppure entro tale data, l’omissione andrà valutata prendendo a riferimento la scadenza ordinaria originaria, e non quella differita: un aspetto che ha una ricaduta pratica, non soltanto teorica, perché condiziona sia l’individuazione del giorno da cui far decorrere il ritardo, sia la sanzione applicabile in sede di ravvedimento operoso.

Capitolo 2. La sospensione dei termini di pagamento degli avvisi bonari (art. 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016)

Oltre alla proroga al 20 agosto dei versamenti tramite modello F24 illustrata nel capitolo precedente, il legislatore ha introdotto una disciplina distinta e autonoma, riservata in particolare al pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, i cosiddetti avvisi bonari. La norma di riferimento è il comma 17 dell’articolo 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, il quale dispone la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute a seguito, rispettivamente, dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Ci troviamo di fronte a una disciplina diversa, quanto a presupposti e a meccanismo di calcolo, rispetto alla proroga dei versamenti F24 esaminata nel punto precedente. Mentre quest’ultima riguarda scadenze fiscali ordinarie ricomprese nella finestra dal 1° al 20 agosto e viene riconosciuta come semplice facoltà di posticipare il pagamento al giorno 20, la sospensione degli avvisi bonari funziona come una vera e propria interruzione del decorso del termine, che si blocca il 1° agosto e riprende il 5 settembre, sommandosi ai giorni già maturati prima della sospensione. Il contribuente, pertanto, non perde alcun giorno utile: il periodo dal 1° agosto al 4 settembre, corrispondente a 35 giorni, viene semplicemente «congelato» e non viene conteggiato ai fini della scadenza per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata. Va chiarito che il beneficio riguarda soltanto la prima rata (o il versamento in unica soluzione): le rate successive continuano a seguire le ordinarie scadenze del piano di rateazione, senza alcuna sospensione estiva.

Per cogliere concretamente il funzionamento del meccanismo, si immagini un contribuente che riceva una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) il 1° luglio 2026, con un termine ordinario di 60 giorni per il pagamento. Applicando il conteggio ordinario, senza tener conto della sospensione, i giorni trascorsi dal 1° al 31 luglio risulterebbero 31; a questo punto subentra la sospensione, che arresta il computo dal 1° agosto al 4 settembre. Il termine torna quindi a decorrere il 5 settembre, e i giorni residui necessari per completare i 60 complessivi (60 – 31 = 29) si esauriscono il 3 ottobre 2026, data entro la quale il contribuente potrà versare quanto dovuto (o la prima rata) senza subire conseguenze ulteriori rispetto a quelle già indicate nella comunicazione.

Questa sospensione concerne unicamente il termine di pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari, e non deve essere confusa con l’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, introdotta dal medesimo D.L. 193/2016 quale integrazione dell’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006. Si tratta dunque di una tutela specifica e mirata, concepita per garantire al contribuente un congruo periodo di riflessione e organizzazione finanziaria per aderire alla comunicazione bonaria, senza che la pausa feriale riduca eccessivamente i tempi a disposizione, diversamente da quanto accade, come si vedrà, per le cartelle di pagamento.

Capitolo 3. La sospensione dei termini processuali (art. 1, legge 742/1969) in tema di avvisi di accertamento

La sospensione feriale dei termini processuali, disciplinata dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, costituisce un istituto di portata generale, non specificamente tributario, applicabile in tutte le giurisdizioni ordinarie e amministrative. La disposizione prevede che il decorso dei termini processuali resti sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprenda a decorrere al termine del periodo di sospensione; qualora il decorso di un termine abbia inizio proprio durante la sospensione, il suo inizio viene rinviato alla fine del periodo stesso. Si tratta, diversamente dalle discipline esaminate in precedenza, di una sospensione totale e non parziale: l’intero mese di agosto (31 giorni) non viene conteggiato ai fini del decorso del termine, mentre la sospensione prevista per gli avvisi bonari copre un arco temporale più ampio (1° agosto – 4 settembre, 35 giorni), riguardando però un termine sostanziale di pagamento, e non un termine processuale in senso proprio.

In ambito tributario, questa sospensione assume rilievo anzitutto per il termine, ordinariamente di 60 giorni, entro cui il contribuente può proporre ricorso contro un atto impugnabile, nonché per il termine relativo alla costituzione in giudizio. Tra gli atti impugnabili figurano anche gli avvisi di accertamento, sia nella loro forma ordinaria sia, soprattutto, in quella degli accertamenti esecutivi disciplinati dall’articolo 29 del D.L. 78/2010, i quali recano, oltre alla pretesa impositiva, l’intimazione ad adempiere entro il medesimo termine previsto per la proposizione del ricorso. Proprio perché, in questi casi, il termine di pagamento coincide con il termine processuale per impugnare l’atto, la sospensione feriale incide anche sulla scadenza del versamento: circostanza ben diversa, come si vedrà nel punto seguente, da quella delle cartelle di pagamento, il cui termine di versamento resta del tutto indipendente da quello per il ricorso.

Un esempio numerico consente di cogliere concretamente la portata della sospensione. Si ipotizzi un avviso di accertamento esecutivo notificato al contribuente il 20 giugno 2026. Il termine ordinario di 60 giorni per proporre ricorso, calcolato senza tener conto della sospensione, ricadrebbe in parte nel mese di agosto: i giorni trascorsi dal 21 giugno al 31 luglio ammontano a 41; applicando la sospensione dell’intero mese di agosto, il computo si interrompe il 1° agosto e riprende il 1° settembre. I giorni residui necessari per completare i 60 complessivi sono 19 (60 – 41), che si esauriscono il 19 settembre 2026: entro tale data il contribuente potrà, in alternativa o congiuntamente, proporre ricorso ed eseguire il versamento delle somme dovute in base all’atto, poiché, come detto, nell’accertamento esecutivo i due termini restano legati l’uno all’altro.

Va infine rammentato che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, disciplinata dal D.Lgs. 218/1997, si sommano al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale, in base a quanto espressamente stabilito dal comma 18 dell’art. 7-quater del D.L. 193/2016. Ciò permette al contribuente di cumulare, anziché sovrapporre, i due periodi di sospensione, con un ulteriore allungamento dei termini a disposizione per definire la propria posizione in via bonaria prima di rivolgersi al giudice tributario.

Capitolo 4. L’esclusione dello slittamento in caso di cartella esattoriale

Uno degli aspetti più significativi, sul piano operativo, riguarda l’espressa esclusione delle cartelle di pagamento (e delle intimazioni a esse equiparate) dalle proroghe e sospensioni fin qui esaminate. Né la proroga al 20 agosto prevista dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006, né la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per gli avvisi bonari dall’art. 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016, trovano infatti applicazione al termine di 60 giorni entro cui il contribuente deve versare le somme iscritte a ruolo. Tale termine, disciplinato dalla normativa sulla riscossione, non costituisce una scadenza fiscale ordinaria suscettibile di rinvio al 20 agosto, bensì rappresenta il termine proprio dell’atto notificato dall’agente della riscossione, contenente l’intimazione a pagare le somme iscritte a ruolo: decorso inutilmente tale termine, in mancanza di un provvedimento di sospensione o di una richiesta di rateizzazione accolta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può proseguire con le attività cautelari ed esecutive previste dalla legge, senza che la pausa estiva rappresenti alcun ostacolo.

Ciò che invece beneficia della sospensione feriale, per la cartella, è unicamente il termine di 60 giorni per proporre ricorso, trattandosi di un termine propriamente processuale disciplinato dalla legge 742/1969. Si viene così a creare una situazione che può apparire paradossale: il contribuente è tenuto a pagare la cartella entro un termine che continua a decorrere anche nel mese di agosto, pur disponendo, per impugnarla in giudizio, di un termine più ampio, prolungato dalla sospensione feriale. La sola presentazione del ricorso, peraltro, non sospende automaticamente la riscossione: a tale scopo serve un distinto provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, oppure una domanda di rateizzazione, comunque sempre praticabile secondo le condizioni ordinarie.

Un esempio numerico chiarisce la dinamica. Si supponga una cartella di pagamento notificata il 5 luglio 2026. Il termine di 60 giorni per il pagamento decorre senza alcuna sospensione e, sommando i 26 giorni residui di luglio, i 31 giorni di agosto e i primi 3 giorni di settembre, viene a scadere il 3 settembre 2026: entro tale data il contribuente deve versare quanto dovuto per evitare l’avvio delle azioni esecutive. Il termine per proporre ricorso, calcolato sugli stessi 60 giorni ma beneficiando della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, decorre invece per soli 26 giorni fino al 31 luglio, si arresta per l’intero mese di agosto e riprende dal 1° settembre, esaurendo i 34 giorni residui il 4 ottobre 2026. Il contribuente si trova quindi, in concreto, a dover pagare la cartella un mese prima della scadenza del termine entro cui potrebbe ancora, in teoria, presentare ricorso.

Mi preme sottolineare, come già accennato in precedenza, che un meccanismo diverso, e per certi aspetti opposto, riguarda gli avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010: in tal caso, poiché il termine di pagamento coincide con quello per il ricorso, la sospensione feriale processuale coinvolge anche la scadenza del versamento, mentre nella cartella i due termini restano del tutto indipendenti. La disciplina, pertanto, restituisce un quadro non uniforme, nel quale occorre sempre distinguere la natura dell’atto ricevuto – cartella, intimazione, avviso bonario o accertamento esecutivo – per individuare correttamente sia il termine per pagare sia quello per impugnare.

Capitolo 5. Altri casi particolari

Oltre alle discipline principali fin qui descritte, il quadro delle scadenze estive presenta una serie di casi particolari che meritano attenzione, proprio perché sfuggono, in tutto o in parte, alle proroghe e sospensioni generali, e con cui il professionista si confronta con una certa frequenza nella pratica quotidiana.

Intimazioni di pagamento (art. 50, D.P.R. 602/1973). Quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia stata avviata l’espropriazione forzata (ad esempio un pignoramento), l’agente della riscossione deve notificare al debitore un apposito avviso contenente l’intimazione ad adempiere. Da tale notifica il debitore dispone di soli cinque giorni per pagare, e questo termine, particolarmente ristretto, non beneficia né del rinvio al 20 agosto né della sospensione riservata agli avvisi bonari: continua infatti a decorrere regolarmente anche in piena estate. Si pensi a un’intimazione notificata il 12 agosto 2026: il termine di cinque giorni scade il 17 agosto 2026, e il mancato pagamento entro tale data consente all’agente della riscossione di avviare o riprendere l’azione esecutiva senza alcuna necessità di attendere la conclusione della pausa estiva.

Richieste in sede di accesso, ispezione e verifica. Le richieste di documenti e informazioni formulate nel corso di queste attività restano espressamente escluse dalla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista, in via generale, per le richieste di documenti e informazioni rivolte ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (sospensione introdotta dal D.L. 193/2016 quale integrazione dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006). Se, ad esempio, i verificatori assegnano al contribuente un termine di quindici giorni per la consegna di registri, fatture, contratti o altra documentazione, con scadenza fissata all’8 agosto 2026, tale termine deve essere rispettato anche se cade in pieno periodo feriale, salvo che l’organo procedente conceda espressamente, a propria discrezione, un differimento.

Procedure di rimborso IVA. La stessa esclusione riguarda le richieste documentali relative alle procedure di rimborso IVA, espressamente previste dal medesimo art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006. Il contribuente che riceva, ad esempio il 3 agosto 2026, una richiesta di integrazione documentale volta a verificare la spettanza del credito o la sussistenza dei presupposti del rimborso, con termine di quindici giorni per rispondere, non può attendere il 5 settembre invocando la sospensione estiva: dovrà fornire quanto richiesto entro il 18 agosto 2026, pena le conseguenze previste in caso di mancato riscontro.

Rate dei versamenti dilazionati (art. 20, D.Lgs. 241/1997). Si tratta, al contrario, di un caso favorevole al contribuente: le rate dei versamenti dilazionati sono espressamente incluse nella proroga generale al 20 agosto. Una rata con scadenza ordinaria fissata, ad esempio, al 18 agosto 2026 potrà quindi essere versata entro il 20 agosto 2026 senza alcuna maggiorazione, esattamente come un ordinario versamento tramite modello F24.

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