Riassunto risposta n. 163/2026 dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 163/2026 dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 163/2026 dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale, nell’ambito del welfare aziendale, del rimborso delle spese sostenute da un lavoratore dipendente per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA).
L’Istante chiedeva se il rimborso delle spese RSA sostenute per la madre, stabilmente ospitata nella struttura e quindi non convivente, potesse beneficiare del regime fiscale previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR. Tale disposizione esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
L’Agenzia ricostruisce le modifiche intervenute sull’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR. In particolare, evidenzia che il decreto legislativo n. 192 del 2025 aveva introdotto, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del codice civile, requisiti di convivenza o di percezione di assegni alimentari. Successivamente, il decreto legislativo n. 148 del 2026 ha modificato nuovamente la disciplina, eliminando tali requisiti quando le disposizioni fiscali richiamano genericamente le persone indicate nell’articolo 12 del TUIR. Convivenza e assegni alimentari restano invece rilevanti quando viene richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico.
Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta 2025. Di conseguenza, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa, l’Agenzia conclude che il rimborso, tramite welfare aziendale, delle spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’Istante.

