Snelliti obblighi di conservazione a carico dei contribuenti

Snelliti obblighi di conservazione a carico dei contribuenti

Addio alle ricevute del POS, basterà l’estratto conto come prova di pagamento.

Tra le novità del PNRR vi è la disposizione che prevede la sostituzione integrale delle ricevute cartacee POS con estratti conto bancari o documentazione digitale idonea rilasciata dalla banca o dall’intermediario.

Il 15 aprile scorso il Senato ha approvato il D.L. 19/2026 (cosiddetto D.L. PNRR), un provvedimento formato da 40 articoli in materia di fisco, privacy, giustizia, digitalizzazione di procedure della PA, famiglia e salute.

Tra le misure dedicate alle imprese, il provvedimento prevede la semplificazione della normativa sui Data Breach per le microimprese, il potenziamento delle misure di controllo con riguardo alle agevolazioni per la Transizione 4.0 e la possibilità, per i pagamenti elettronici, di sostituire le ricevute cartacee con documenti in formato digitale.

Proprio quest’ultima, disciplinata al primo comma dell’art.8 del D.L., risulta essere un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei documenti di spesa, risolvendo il problema della conservazione fisica delle ricevute pos e riconoscendo la sostituzione delle ricevute cartacee di pagamento pos con estratti conto o altra documentazione rilasciata secondo i dettami dell’art.119 TUB, mantenendo comunque soddisfatto il requisito di tracciabilità del pagamento.

L’utilità della semplificazione della normativa è rilevante non solo per le imprese con elevati volumi di transazioni, ma anche perché snellisce gli obblighi di conservazione per il riconoscimento della deducibilità di oneri e spese.

Le nuove disposizioni prevedono due condizioni acciocché gli estratti conto possano validamente sostituire le ricevute pos: le informazioni riportate in estratto dovranno consentire il pieno tracciamento della transazione con indicazione anche del beneficiario (oltre ovviamente a data e importo) e la conservazione dovrà rispettare le tempistiche dell’art.2220 c.c. con implementazione di sistemi di conservazione elettronica certificata.

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