Parte quarta – Nuovo ruolo del Consiglio di amministrazione
La revisione dell’articolo 2380-bis c.c. e il nuovo ruolo del consiglio di amministrazione
Fra le novità di maggior peso introdotte dal Dlgs 47/2026 spicca la revisione dell’articolo 2380-bis c.c., norma destinata a ridisegnare il ruolo dell’organo amministrativo nel sistema di governance. Il legislatore ribadisce il principio ormai consolidato secondo cui la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori, ma ne allarga sensibilmente la portata, dando rilievo alla funzione di indirizzo strategico e alla responsabilità nella costruzione degli assetti organizzativi. L’amministrazione della società non è più vista come mera esecuzione delle delibere assembleari o gestione corrente, ma come funzione di governo dell’impresa, chiamata a garantire un equilibrio fra sviluppo economico, corretta organizzazione e tutela degli interessi coinvolti nell’attività sociale.
Anche in questo caso conviene riportare il testo della disposizione, nella versione in vigore dal 29 aprile 2026, per apprezzare con precisione come il legislatore abbia ridefinito il perimetro dei poteri gestori:
«La gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale.
L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando affidata a più persone, l’amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’organo competente a nominarli.»
(Codice civile, art. 2380-bis – Amministrazione della società, testo in vigore dal 29 aprile 2026)
La nuova norma colloca il consiglio di amministrazione al centro della definizione delle strategie aziendali: restano di competenza dell’organo collegiale le decisioni sull’organizzazione dell’impresa, sugli indirizzi industriali, sulla gestione dei rischi principali e sulla verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, anche quando parte delle funzioni operative sia stata delegata a uno o più amministratori. In questa logica, la collegialità non è un mero adempimento procedurale, ma uno strumento per favorire il confronto fra competenze diverse e migliorare la qualità delle decisioni grazie alla condivisione di informazioni e valutazioni fra tutti i consiglieri.
Un punto importante, chiarito ulteriormente da alcuni approfondimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, riguarda le sorti del vecchio articolo 2381 c.c., che prima della riforma regolava in modo unitario deleghe, flussi informativi e ripartizione delle responsabilità gestionali all’interno del consiglio di amministrazione. Il Dlgs 47/2026 ha suddiviso questa disposizione in tre norme distinte, per rendere più chiara e operativa l’architettura dei flussi: l’articolo 2381 c.c., ora riservato alla sola figura del presidente dell’organo amministrativo; l’articolo 2381-bis c.c., dedicato alla delega di funzioni; l’articolo 2381-ter c.c. specificamente riferito all’informazione consiliare.
Il nuovo articolo 2381-bis c.c. regola autonomamente le deleghe gestorie, stabilendo che spetta al consiglio determinarne espressamente contenuto, limiti e modalità di esercizio, oltre a poter impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega conferita. La norma indica inoltre alcune materie non delegabili: secondo quanto riferito da fonti specialistiche, vi rientrano la redazione del progetto di bilancio, le operazioni di fusione, gli aumenti o le riduzioni del capitale sociale e le decisioni sull’accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, questioni che non possono essere lasciate alla sola iniziativa dell’amministratore delegato o di singoli componenti dell’organo gestorio, ma richiedono una valutazione collegiale. È previsto, infine, che gli organi delegati riferiscano periodicamente al consiglio sulle operazioni compiute e sulle prevedibili evoluzioni della gestione, così da garantire flussi informativi in grado di assicurare a tutti gli amministratori una maggiore consapevolezza.
Il conferimento di deleghe rappresenta senz’altro uno strumento di efficienza organizzativa, ma non comporta in alcun modo il trasferimento della responsabilità strategica dall’organo collegiale ai soggetti delegati: gli amministratori delegati operano nell’ambito degli indirizzi fissati dal consiglio, che conserva il compito di valutare costantemente l’andamento della gestione, verificare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e intervenire ogni volta che emergano situazioni idonee a incidere sull’equilibrio economico, patrimoniale o finanziario dell’impresa. La responsabilità degli amministratori resta quindi di natura collegiale e presuppone una partecipazione effettiva di tutti i consiglieri alle decisioni di maggior rilievo.
La riforma dà infine particolare rilievo agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ormai considerati parte integrante della funzione gestoria: amministrare significa anche progettare e mantenere un’organizzazione proporzionata alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell’attività svolta, in un’ottica evolutiva che impone un aggiornamento costante al mutare dell’impresa, del mercato e dell’insorgere di nuovi rischi operativi e finanziari. In questa direzione il decreto ha introdotto, con il nuovo articolo 2396-quinquies c.c., un dovere esplicito per l’organo di controllo di vigilare sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi e sul coordinamento delle funzioni aziendali; l’articolo 2393 c.c., in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori, è stato invece riscritto in modo più analitico, pur lasciando invariato il termine di prescrizione quinquennale, mentre il potere del collegio sindacale di promuovere tale azione con la maggioranza dei due terzi dei componenti è stato trasferito nel nuovo e autonomo articolo 2396-terdecies c.c. Per completezza va segnalato che alcuni commentatori hanno rilevato un difetto di coordinamento normativo riguardo alle società a responsabilità limitata: l’articolo 2475, quarto comma, c.c. continua infatti a rinviare, in quanto compatibile, all’articolo 2381 c.c., senza che tale rinvio sia stato aggiornato per tenere conto dello sdoppiamento della norma nei nuovi articoli 2381-bis e 2381-ter; ciò genera, secondo questi commenti, un dubbio interpretativo sull’applicabilità diretta delle nuove regole in tema di deleghe e flussi informativi anche al modello della s.r.l.

