Azzeramento del debito per nullità del contratto immobiliare

Azzeramento del debito per nullità del contratto immobiliare

La nullità della compravendita immobiliare determina, a cascata, la nullità di tutti i contratti (bancari) collegati

Con sentenza n.12338 pubblicata in data di oggi (18.09.2026), la seconda sezione civile del Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dalla società di leasing – cui era succeduta la cessionaria intervenuta nel giudizio di opposizione – alla debitrice principale e ai suoi garanti.

Il Giudice ha preso atto che con autonomo giudizio, esauritosi con sentenza d’appello passata in giudicato, era stata accertata la nullità del contratto di compravendita dell’immobile successivamente concesso in locazione finanziaria, dunque anche del collegato contratto di leasing.

Pertanto, secondo il Giudice partenopeo, “Venendo meno il contratto di leasing, di conseguenza, le pretese creditorie fondate sullo stesso come il pagamento dei canoni insoluti e delle relative penali contrattualmente previste, risultano prive di giustificazione causale”.

Da ciò la revoca del decreto ingiuntivo, anche nei confronti dei garanti autonomi.

Quanto alla posizione di questi ultimi, il Tribunale, pur avendo rilevato che “il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione perché il garante si impegna a pagare “a prima richiesta” e senza eccezioni, rinunciando al vincolo di accessorietà”, richiamando gli insegnamenti di legittimità ha ritenuto che “questa “indipendenza” non può spingersi fino a tollerare l’inesistenza giuridica dell’obbligazione principale”.

In ultimo, il Tribunale, esprimendosi sulla posizione della cessionaria intervenuta in giudizio, ha osservato che “Uguale sorte deve rilevarsi con riferimento alla cessione del credito in favore di (omissis) intervenuta nel presente giudizio”.

Secondo il Tribunale, “un contratto radicalmente nullo è inesistente per l’ordinamento e improduttivo di effetti. Di conseguenza, non esiste alcuna posizione giuridica o rapporto contrattuale pendente che possa essere oggetto di una successiva cessione del contratto (art. 1406 c.c.) o di atti di disposizione, poiché non si può trasferire a terzi un diritto che non è mai sorto”.

Dunque, “l’intervento di (omissis) deve essere dichiarato inammissibile per sua carenza di legittimazione”.

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