È indeterminato il tasso Euribor in assenza del divisore

È indeterminato il tasso Euribor in assenza del divisore

Per il Tribunale di Milano è nulla la clausola interessi se non è indicato il divisore dell’Euribor

Con sentenza n.2591 del 25.03.2026, il Tribunale del capoluogo lombardo ha accertato la nullità per indeterminatezza della clausola interessi di un contratto di mutuo a saggio variabile parametrato al tasso Euribor 6 mesi non risultando indicato, in contratto, il divisore – 360 ovvero 365 – da utilizzarsi onde individuare il detto parametro.

Il Tribunale, richiamando Cassazione n.20801/2024 (che invero si esprime in termini generali sui profili di indeterminatezza della clausola interessi di un contratto di mutuo), ha ritenuto che “affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso d’interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza, è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor”.

Pertanto, nella fattispecie, rilevata l’assenza del divisore il Magistrato ha disposto il ricalcolo del piano di ammortamento in applicazione del criterio di eterointegrazione ex art.117, comma 7, lettera a, TUB.

Va inoltre osservato che il Giudice ha ritenuto non potersi accogliere l’eccezione della banca, secondo la quale “l’indicazione dell’Euribor in contratto deve intendersi unicamente riferita a quella rilevata in modo standard [..] ossia l’Euribor a base 360 ”, avendo rilevato che “tanto il piano di ammortamento allegato al contratto originario, quanto quello allegato al successivo patto del 18.06.15, indicavano esclusivamente le quote capitali delle rate “crescenti”, senza precisare l’ammontare complessivo delle stesse e la quota interessi”.

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