“REALITY CHECK”: il Legislatore mette alla prova sè stesso
L’art. 25 della Legge 34/26 aggiorna l’elenco delle comunicazioni e degli atti della Commissione europea dando l’avvio ad un cambio epocale
nella stesura delle norme che riguardano le PMI
C’è un articolo della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026 – la cosiddetta Legge annuale per le piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile – che rischia di passare del tutto inosservato. Non prevede incentivi fiscali, non stanzia fondi, non introduce esoneri contributivi.
Eppure potrebbe rivelarsi, nel tempo, la disposizione più significativa dell’intero provvedimento.
Si tratta dell’articolo 25, che modifica le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese e introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un meccanismo strutturato e permanente denominato “Reality Checks”.
Il nome, mutuato dal lessico della Commissione europea, e prevede verifiche di realtà.
Non analisi d’impatto ex post, non valutazioni tecniche affidate a uffici legislativi, non audizioni parlamentari episodiche. Ma momenti di confronto diretto, sistematico, con imprese, esperti e associazioni di categoria, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici che le norme producono nella vita quotidiana di chi un’impresa la gestisce davvero. Non sulla carta, non nei modelli econometrici, non nelle relazioni tecniche che accompagnano i disegni di legge: nella realtà.
Nel 2025 il 74 per cento degli imprenditori italiani ha indicato la complessità delle procedure amministrative come un grave ostacolo all’attività – otto punti in più rispetto alla media dell’Unione europea – e il 79 per cento ha dichiarato di essere gravato dal continuo cambiamento della legislazione e delle politiche, sedici punti sopra la media europea.
Il problema non è soltanto quantitativo. È strutturale. L’Italia ha un vizio antico, che nel linguaggio del diritto europeo si chiama gold plating: la tendenza a recepire le direttive comunitarie non limitandosi ai requisiti minimi previsti, ma aggiungendo obblighi, adempimenti, sanzioni e complessità che la normativa europea non richiede.
Il risultato è un sistema normativo che, strato dopo strato, sedimenta vincoli su vincoli, ciascuno dotato della propria logica interna ma privo di qualunque verifica sull’impatto cumulativo che produce sulle imprese di minori dimensioni.
Ogni norma, presa singolarmente, può apparire ragionevole. L’insieme diventa insostenibile per chi ha meno di cinquanta dipendenti e non dispone di un ufficio legale, di un ufficio compliance e di un consulente per ogni ambito regolatorio.
È in questo contesto che l’articolo 25 della Legge n. 34/2026 va letto. Non come un ennesimo aggiustamento tecnico delle funzioni di un organismo istituzionale, ma come il tentativo – tardivo, si potrebbe dire, ma non per questo meno rilevante – di introdurre nel processo normativo italiano un principio che in Europa esiste da tempo, almeno sulla carta: pensare prima alle piccole imprese.
Il Garante per le micro, piccole e medie imprese è una figura istituita dalla Legge n. 180 del 2011, il cosiddetto Statuto delle imprese, che a sua volta recepiva le indicazioni dello Small Business Act europeo del 2008.
Lo Statuto aveva già previsto che il Garante monitorasse l’impatto dell’attività normativa – anche del Governo e delle Regioni – e dei provvedimenti amministrativi sulle MPMI, creando un interscambio con Parlamento, Governo ed enti territoriali. Sulla carta, un disegno coerente.
Nella pratica, un organismo le cui segnalazioni raramente hanno prodotto effetti concreti sulla produzione legislativa. Il Garante poteva osservare, segnalare, relazionare. Ma non aveva strumenti per incidere prima che una norma entrasse in vigore, quando ormai il danno – per le imprese che devono rispettarla – è fatto.
L’articolo 25 cambia l’impostazione su almeno più fronti.
In primo luogo aggiorna il perimetro del monitoraggio istituzionale, allineandolo alle comunicazioni europee più recenti – in particolare la COM(2021) 219 sul Better Regulation e la COM(2023) 535 sul Pacchetto PMI.
Non è questo un passaggio formale.
Significa che il Garante italiano non dovrà più limitarsi a verificare la conformità della normativa nazionale allo Small Business Act del 2008, ma dovrà confrontarla con un quadro europeo in continua evoluzione, che nel frattempo ha introdotto strumenti specifici come lo SME Test, lo SME Filter e la figura dell’EU SME Envoy, un inviato dedicato che riporta direttamente al Presidente della Commissione.
Vi è, poi, un fronte operativo: l’introduzione dei Reality Checks come metodo strutturato e non episodico di consultazione.
Il modello è quello dello SME Test europeo, che la Commissione applica – con risultati alterni, va detto – nel proprio processo di valutazione d’impatto regolatorio.
Nello SME Test sono previsti quattro passaggi:
- una valutazione preliminare delle imprese che saranno colpite dalla norma proposta;
- una consultazione diretta con le PMI e le loro organizzazioni rappresentative;
- un’analisi costi-benefici dell’impatto sulle piccole imprese;
- l’individuazione di misure mitiganti nel caso in cui l’onere risulti sproporzionato.
In teoria, nessuna proposta legislativa della Commissione dovrebbe arrivare all’approvazione senza aver attraversato questo filtro, in pratica, però, come ha documentato il rapporto SME Test Benchmark 2024 – redatto congiuntamente da BusinessEurope, Eurochambres e SMEunited e presentato alla SME Assembly di Budapest nel novembre 2024 – lo SME Test non viene ancora applicato in modo sistematico e coerente da tutte le Direzioni Generali della Commissione: in 7 delle 23 proposte legislative analizzate mancava un capitolo dedicato allo SME Test nell’analisi d’impatto.
Il divario tra intenzioni e attuazione resta significativo anche a livello europeo. Ma almeno il meccanismo esiste, ha una struttura, è documentato e può essere verificato.
In Italia, fino al 7 aprile 2026, non esisteva nulla di paragonabile.
Le norme venivano – e in larga parte continuano a essere – concepite, redatte e approvate senza una verifica sistematica del loro impatto sulle imprese di minori dimensioni.
L’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) esiste dal 1999, ma la sua applicazione è stata ampiamente criticata per superficialità, incompletezza e scarsa attenzione alla dimensione d’impresa.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti poiché, spesso, norme pensate per le grandi società quotate finiscono per gravare, senza modulazioni, anche sulle piccole realtà.
Il Reality Check introdotto dall’articolo 25 non è, va, però, detto con chiarezza, uno SME Test all’europea nella sua versione compiuta.
Non viene, infatti, previsto, almeno nel testo attuale, un obbligo di analisi costi-benefici formalizzata per ogni proposta normativa né viene istituito un organismo indipendente di controllo sulla qualità delle valutazioni d’impatto, come il National Regulatory Control Council tedesco o il Regulatory Scrutiny Board della Commissione europea.
Non ha, in altre parole, di per sé, potere di veto o di rinvio su norme che risultino sproporzionate, però introduce un principio che nel nostro ordinamento mancava: la consultazione strutturata, permanente e preventiva dei portatori di interesse – imprese, esperti, associazioni di categoria – come passaggio ordinario del processo di formazione delle norme che riguardano le PMI.
Qualche aspetto solleva dubbi sulla sua reale possibilità di funzionare.
Il Reality Check opera in regime di invarianza finanziaria, come previsto espressamente dalla legge. Significa che il Garante dovrà organizzare consultazioni permanenti, coinvolgere esperti, analizzare normative, produrre rapporti – tutto con le risorse umane e finanziarie già disponibili. L’esperienza italiana insegna che gli organismi istituzionali sottodotati tendono a produrre documenti che restano nei cassetti, non politiche che cambiano le norme.
I Reality Checks, inoltre, producono raccomandazioni, non vincoli. Il Garante identifica ostacoli, segnala criticità, propone correttivi, ma il Parlamento e il Governo non sono obbligati a tenerne conto.
In un sistema in cui la produzione normativa è già sovraccarica di pareri, relazioni e valutazioni che vengono regolarmente ignorati o recepiti in modo cosmetico, il rischio è che i Reality Checks si aggiungano alla lista degli adempimenti formali senza incidere sulla sostanza.
Viene da chiedersi chi viene consultato? Con quale criterio vengono selezionati gli esperti e i portatori di interesse? Come si evita che il tavolo permanente diventi un luogo di rappresentanza delle associazioni più grandi e strutturate – che per definizione rappresentano le imprese meno bisognose di tutela – a scapito delle micro-imprese e delle realtà meno organizzate, che sono esattamente quelle per cui il meccanismo dovrebbe funzionare?
Ed infine, forse elemento principale, perché il Reality check per funzionare richiede una vera e propria rivoluzione copernicana nell’approvazione della normativa che oggi è verticale e deduttiva: il legislatore stabilisce il principio, l’impresa si adegua
Si riuscirà ad entrare nella logica che prima di approvarle bisogna verificarne gli effetti attraverso un confronto?
In ogni caso per il mondo delle professioni, e per noi commercialisti in particolare, il Reality Check apre uno scenario che merita attenzione.
Siamo noi, infatti, tradizionalmente, i primi traduttori della norma per l’impresa, coloro che trasformano un articolo di legge in un adempimento concreto, un vincolo operativo, un costo da quantificare.
Se i Reality Checks funzioneranno come previsto, i commercialisti dovranno essere tra i primi interlocutori del Garante – non come categoria professionale che difende i propri interessi, ma come osservatorio privilegiato della realtà delle imprese minori.
Sanno quali norme producono costi sproporzionati rispetto ai benefici. Sanno quali adempimenti vengono rispettati nella forma ma svuotati nella sostanza, perché l’impresa non ha le risorse per dargli contenuto reale. Sanno dove il gold plating colpisce più duramente.
Sarebbe però un errore aspettare passivamente che il meccanismo funzioni da solo.
Le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le reti di impresa hanno la possibilità – e, direi, il dovere – di contribuire attivamente a definire come i Reality Checks verranno condotti, quali metodologie verranno utilizzate, quali fonti di dati verranno consultate.
L’alternativa è che il tavolo permanente diventi l’ennesimo luogo di confronto rituale, dove tutti parlano, nessuno ascolta e nulla cambia.
La Legge n. 34/2026, con l’articolo 25, ha creato lo strumento, ma non ha garantito le condizioni perché funzioni. Ha introdotto il principio, ma non ha costruito l’infrastruttura culturale e istituzionale necessaria perché quel principio produca effetti.
Eppure, in un Paese dove il 74 per cento degli imprenditori considera la burocrazia un grave ostacolo, dove le PMI sostengono costi amministrativi di decine di miliardi ogni anno, dove le imprese giovani falliscono a un ritmo allarmante anche perché schiacciate da un carico normativo pensato per realtà dieci volte più grandi, anche un passo incerto nella direzione giusta ha un indubbio valore.
Il Reality Check, in fondo, è questo: smettere di legiferare guardando solo i modelli e iniziare a guardare anche i volti di chi quelle norme dovrà rispettare ogni mattina, quando apre il proprio ufficio, il proprio laboratorio, il proprio negozio.
È quindi importante accendere subito i riflettori su questo articolo è fondamentale anche se contenuto in una legge complessa ed articolata che contiene tante altre novità perché rendere operativo questo innovativo principio vuol dire dare concretamente avvio ad un cambio di paradigma delle norme da tempo fortemente atteso.


Molto interessante, chiaro e feline bene anche i possibili limiti non tralasciando suggerimenti per ridurre al minimo tali limiti