L’Onorario Consulente di parte rientra tra le spese di lite

L’Onorario Consulente di parte rientra tra le spese di lite

Secondo la Cassazione anche l’onorario del CTP rientra tra le spese di lite e segue il principio della soccombenza

Con l’ordinanza n.4600 dello scorso 2 marzo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’onorario del consulente tecnico di parte rientra tra le spese processuali disciplinate all’art. 91 c.p.c. e soggiace quindi al principio della soccombenza.

Dalla ricomprensione del costo del CTP tra le spese di lite discendono due importanti conseguenze.

Anzitutto, la determinazione del costo del consulente di parte è compiuta d’ufficio dal giudice, che non è vincolato alla richiesta della parte né al deposito della nota spese. Il giudice, pertanto, preso atto che la parte si è avvalsa di un consulente tecnico, deve decidere se il suo onorario debba essere posto a carico della parte soccombente – eventualmente escludendolo per superfluità – e determinarne il valore o riducendo quello richiesto se ritenuto eccessivo.

Inoltre, così come per le spese legali, per ottenere il rimborso delle spese del CTP non è necessario averne già sostenuto il costo. Dunque, non è necessario provare di aver già pagato il CTP.

Invero, anche in mancanza di documentazione a supporto la liquidazione del CTP dovrebbe avvenire d’ufficio, facendo riferimento alle tariffe professionali esistenti oppure ai criteri previsti per i consulenti tecnici d’ufficio.

La Corte chiarisce anche che la produzione dei documenti concernenti le spese processuali non soggiace alle preclusioni istruttorie, trattandosi di documenti che non occorrono a provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.

In sintesi, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie”.

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