Parte terza – L’equiparazione tra i modelli di amministrazione e controllo e l’ampliamento dell’autonomia statutaria

Parte terza – L’equiparazione tra i modelli di amministrazione e controllo e l’ampliamento dell’autonomia statutaria

I principi innovativi dettati dalle modifiche del Dlgs 47/2026 nel diritto societario

Tra i principi più innovativi del Dlgs 47/2026 vi è il definitivo superamento dell’idea, radicata sin dalla riforma del diritto societario del 2003, secondo cui il sistema con collegio sindacale rappresentasse il modello ordinario di amministrazione e controllo delle società di capitali. La nuova disciplina rinuncia a ogni gerarchia tra i diversi assetti di governance, attribuendo loro pari dignità funzionale. Si tratta di una scelta che riflette un’evoluzione ormai consolidata nella prassi: l’esperienza applicativa ha dimostrato che non esiste un modello organizzativo in assoluto preferibile, dato che l’efficacia della governance dipende, in concreto, dalla capacità dell’assetto scelto di adattarsi alle caratteristiche dell’impresa, alla sua struttura proprietaria e alla complessità dell’attività svolta.

Sotto il profilo lessicale, il Dlgs 47/2026 ha soppresso le locuzioni «sistema dualistico» e «sistema monistico», rimpiazzandole rispettivamente con «sistema con consiglio di sorveglianza» e «sistema con comitato per il controllo sulla gestione», anche se è facile prevedere che nel linguaggio comune i vecchi termini continueranno a lungo a essere usati per comodità descrittiva e per il confronto con la disciplina previgente. Questo cambio di terminologia non pare una scelta meramente formale: attraverso le nuove denominazioni il legislatore descrive ciascun sistema guardando alla sua struttura organizzativa, evitando etichette che possano suggerire una graduatoria di valore fra i modelli. Ne esce rafforzato il principio di neutralità che pervade l’intera riforma, principio che trova un riscontro tecnico nella riscrittura dell’articolo 2380 c.c.: come osservato da diversi commenti specialistici pubblicati nei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, la nuova norma rinuncia espressamente a eleggere il modello tradizionale a regime di default, imponendo che sia lo statuto a operare una scelta esplicita fra i sistemi previsti dalla legge.

La parità di dignità riconosciuta ai diversi sistemi di amministrazione e controllo non significa, però, che essi siano strutturalmente identici: ogni modello mantiene proprie caratteristiche organizzative, modalità differenti di ripartizione delle competenze e tecniche specifiche di esercizio del controllo. L’equivalenza affermata dal legislatore va quindi intesa in senso funzionale: tutti i sistemi sono astrattamente idonei a perseguire le stesse finalità di fondo della governance societaria, ossia assicurare una gestione efficiente, garantire controlli realmente effettivi, favorire una corretta circolazione delle informazioni all’interno della struttura organizzativa e tutelare l’interesse della società, dei soci e dei creditori sociali.

Ne deriva che l’attenzione dell’interprete si sposta dalla struttura formale degli organi alla concreta qualità del loro funzionamento: ciò che conta oggi non è più l’etichetta del modello adottato, ma l’effettiva capacità dell’organizzazione di garantire un equilibrio stabile tra funzione amministrativa e funzione di controllo. L’affermazione della neutralità dei modelli comporta, di riflesso, un ampliamento significativo dell’autonomia statutaria: i soci sono chiamati a scegliere il sistema di governance più adatto alle esigenze della propria società, senza dover più guardare ai modelli alternativi al collegio sindacale come a una deroga rispetto a un presunto assetto ordinario.

Lo statuto diventa così uno strumento davvero centrale nel disegno della governance: la ripartizione delle competenze, le regole di funzionamento degli organi sociali, i flussi informativi e i meccanismi di coordinamento tra amministrazione e controllo possono essere modellati in modo più aderente alla realtà imprenditoriale concreta, sempre nel rispetto dei principi inderogabili del Codice civile. In questo modo la riforma valorizza l’idea secondo cui l’efficienza organizzativa non discende dall’adozione di un determinato modello, ma dalla coerenza fra l’assetto scelto e le caratteristiche proprie dell’impresa. Le ricadute applicative di questa impostazione sono destinate a crescere di importanza: dottrina e giurisprudenza dovranno elaborare criteri interpretativi coerenti con il nuovo principio di neutralità organizzativa, senza continuare a usare il sistema con collegio sindacale come metro implicito di giudizio degli altri modelli. Il Dlgs 47/2026 segna così il passaggio da una disciplina imperniata sulla prevalenza di un unico schema organizzativo a una disciplina che guarda alla qualità complessiva della governance, nella quale l’efficacia di amministrazione e controllo non dipenderà più dal tipo di sistema formalmente scelto, ma dalla concreta capacità degli organi sociali di agire secondo criteri di competenza, indipendenza, trasparenza e responsabilità.

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