Concessione abusiva di credito e “concorso colposo”
La Corte di Cassazione apre a nuovi profili di tutela del fideiussore per la concessione abusiva di credito
Con ordinanza n.21651 del 24.06.2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in tema di “concessione abusiva di credito”, introducendo un argomento sino ad oggi poco sviluppato in questo dibattito.
La Corte, difatti, ha accolto il ricorso del fideiussore che ha eccepito alla banca di essere corresponsabile del debito accumulato dalla società poi fallita sostenendo dunque, in quanto terzo estraneo al rapporto, di avere diritto a far valere il concorso colposo dell’istituto di credito ex art.1227 c.c., con le conseguenti ricadute in termini di compensazione con il credito della banca.
La Suprema Corte ha chiarito che “l’eccezione di concorso colposo ex art. 1227 c.c. trova fondamento nei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non incontra ostacolo nella natura contrattuale dell’obbligazione garantita”. Di talché, “la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 1227 c.c. trovi applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana e di risarcimento del danno, restando inoperante quando venga domandato l’adempimento di un’obbligazione contrattuale”.
Del pari è errato il rigetto dell’eccezione da parte della Corte d’Appello sul presupposto che “la dedotta condotta di concessione abusiva o negligente del credito sarebbe azionabile esclusivamente dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore”.

