Parte seconda – Lo studio del Notariato: il check-up degli statuti societari

Parte seconda – Lo studio del Notariato: il check-up degli statuti societari

La riforma delle società di capitali effettuata dal D.Lgs 47/2026 obbliga gli amministratori ed i consulenti a rivedere gli statuti societari

La riforma delle società di capitali portata dal Dlgs 47/2026 non comporta automaticamente la necessità di riscrivere integralmente gli statuti già in vigore. Serve però una verifica puntuale, clausola per clausola, perché il decreto non si è fermato a modificare alcune regole sostanziali, ma ha anche rinumerato e ridisegnato ampie parti del Codice civile. Il primo passo, quindi, è distinguere le ipotesi in cui lo statuto richiede un intervento effettivo da quelle in cui basta una lettura alla luce delle nuove norme. È questo il perimetro tracciato dallo Studio n. 63-2026/I del Consiglio nazionale del Notariato, che a tal fine individua tre livelli di controllo da svolgere in sequenza su ogni statuto esistente.

Il primo livello di controllo attiene alla governance delle società per azioni. Il nuovo articolo 2380 c.c. equipara tre sistemi: quello con collegio sindacale (il tradizionale modello con consiglio di amministrazione e collegio sindacale), quello con consiglio di sorveglianza (che ha preso il posto del vecchio sistema dualistico) e quello con comitato per il controllo sulla gestione (che ha sostituito il sistema monistico). Alcuni approfondimenti usciti dopo l’entrata in vigore del decreto chiariscono che la scelta fra questi tre sistemi spetta oggi esclusivamente allo statuto, precisando altresì che un eventuale cambio di modello produce effetto dalla data della riunione dell’organo competente convocato per deliberarlo. Per le società già costituite, però, non serve alcuna modifica statutaria quando lo statuto vigente individua con certezza il modello adottato; l’intervento diventa invece necessario quando lo statuto si limita a elencare i tre sistemi senza sceglierne uno, lasciando di fatto la decisione, volta per volta, all’assemblea dei soci.

Il secondo livello di controllo riguarda invece i richiami numerici presenti negli statuti: il decreto ha infatti spostato o rinumerato molte disposizioni del Codice civile. Il fatto che uno statuto rinvii a un articolo oggi abrogato non rende, di per sé, inefficace la relativa clausola: se la norma richiamata è stata semplicemente trasferita altrove, il rinvio va inteso come riferito alla nuova disposizione corrispondente. Resta comunque consigliabile mappare sistematicamente questi riferimenti e provvedere ad aggiornarne la numerazione ogni volta che lo statuto venga comunque modificato per altre ragioni.

Più delicato è il terzo livello, dedicato alle clausole statutarie che rinviano a disposizioni del Codice civile. Qui occorre distinguere le clausole che si limitano a richiamare una norma codicistica da quelle che, viceversa, ne riproducono per intero il testo. Il rinvio, per sua natura, è tendenzialmente «mobile» e segue quindi l’evoluzione della legge; la clausola che ha invece trascritto la vecchia disciplina resta cristallizzata nel proprio tenore originario, anche se nel frattempo la nuova legge ne ha allentato il vincolo. Un’attenzione particolare va riservata alle clausole sui requisiti di eleggibilità degli organi di controllo e sul divieto di concorrenza degli amministratori, materie su cui la riforma è intervenuta in modo rilevante: in questi casi non basta sostituire il numero dell’articolo citato, ma bisogna capire quale disciplina risulti oggi effettivamente applicabile e se la clausola statutaria conservi un effetto autonomo rispetto alla norma codicistica.

Tra gli interventi da valutare prioritariamente in sede di revisione statutaria, alcuni approfondimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto segnalano anche il recepimento delle nuove regole sulla sostituzione degli amministratori e l’opportunità di formalizzare un regolamento consiliare che disciplini con precisione tempi e modalità dei flussi informativi pre-consiliari, oltre alle procedure da seguire quando emergano interessi degli amministratori. Resta comunque netta la conclusione operativa dello Studio del Notariato: non si tratta di «adeguare tutti gli statuti», ma di sottoporli a un vero e proprio check-up che permetta di individuare il sistema di governance effettivamente in uso, rintracciare i vecchi rinvii, distinguere questi ultimi dalle clausole riproduttive, isolare le norme realmente toccate dalla riforma e, in definitiva, intervenire soltanto dove serve davvero, valutando caso per caso se aggiornare anche le altre clausole quando ciò aiuti a eliminare dubbi interpretativi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.