Il Curatore non è automaticamente Esperto della CNC

Il Curatore non è automaticamente Esperto della CNC

Due professioni inconciliabili nella crisi d’impresa contemporanea

1. Premessa: l’errata convergenza tra Curatore ed Esperto della crisi

Negli ultimi anni, una parte della dottrina ha indulgito nella rappresentazione suggestiva – ma pericolosamente infondata – di un presunto continuum evolutivo che condurrebbe il Curatore fallimentare tradizionale a trasfigurarsi, per maturazione sistemica, nell’“Esperto” della Composizione Negoziata della Crisi d’impresa.

Secondo questa visione, il professionista della crisi contemporanea sarebbe un’unica figura “globale”, chiamata a operare tanto nella fase patologica quanto in quella preventiva.

È una narrazione accademica, seducente nella forma e rassicurante nella teoria, ma totalmente avulsa dalla realtà concreta del diritto della crisi.

Nella prassi, il Curatore e l’Esperto non rappresentano due stadi di una medesima professionalità, bensì due universi opposti: il primo opera post mortem, il secondo ante mortem. Il primo si nutre di decomposizione patrimoniale, il secondo di prevenzione e diagnosi precoce.

Non è un problema terminologico, ma ontologico: il Curatore è l’anatomopatologo dell’impresa – ne studia la morte, ne scompone le cause, ne ricompone i resti – mentre l’Esperto è il medico internista, che tenta di rianimarla prima che l’arresto divenga irreversibile.

La tentazione di accomunarli nasce da una cultura giuridica che fatica a distinguere tra funzione repressiva e funzione preventiva, tra morte e vita, tra sanzione e cura. Eppure, dal punto di vista economico e giuridico, la distanza tra le due figure è abissale.

È necessario, in limine, evitare l’errore di trasformare la distinzione in una contrapposizione morale o di valore. Curatore ed Esperto rispondono entrambi a un’esigenza di ordine pubblico economico: il primo presidia la correttezza e la legalità della liquidazione, il secondo tutela la sopravvivenza del tessuto produttivo. L’errore, dunque, non è riconoscere la dignità di entrambe le funzioni, ma pretendere di renderle interscambiabili. L’ordinamento, con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ha tracciato due binari autonomi: da un lato, la liquidazione giudiziale, come percorso di accertamento e distribuzione; dall’altro, la composizione negoziata, come processo di ricomposizione e di ristrutturazione in chiave prospettica. Confondere i due piani significa negare la distinzione temporale tra ciò che è già accaduto e ciò che può ancora accadere.

La differenza fondamentale risiede quindi nel tempo in cui ciascuno interviene. Il Curatore agisce in un tempo cristallizzato, in cui l’impresa è ormai un oggetto del passato; il suo compito è amministrare residui e responsabilità. L’Esperto, al contrario, si muove nel tempo prospettico, dove i numeri non rappresentano ciò che è stato, ma ciò che potrà essere. L’uno ricerca le cause della crisi, l’altro tenta di modificarne gli effetti. In questa diversa relazione con il tempo si riflette la distanza fra la certezza del dato storico e l’incertezza del valore prospettico: due dimensioni inconciliabili, che richiedono mentalità, strumenti e anche rischi radicalmente differenti.

Nel tempo necessario affinché un Curatore maturi le competenze, la sensibilità e la visione proprie dell’Esperto, occorre una virtù che precede ogni sapere tecnico: l’onestà intellettuale. Essa impone di riconoscere i propri limiti e di astenersi dall’assumere incarichi per i quali non si sia ancora interiormente e professionalmente pronti. Diventare Esperto non è questione di formale iscrizione in un elenco, ma di evoluzione interiore: è il passaggio dall’amministrazione della fine alla gestione della speranza. Accettare un incarico da Esperto senza aver ancora compiuto questo mutamento di prospettiva equivale a somministrare terapie con strumenti da autopsia: un errore che non offende soltanto la tecnica, ma tradisce la fiducia del sistema. L’etica dell’attesa, in questi casi, vale più della presunzione della competenza: solo chi sa rinunciare oggi a ciò che non è pronto a fare, potrà domani esercitare davvero la responsabilità della cura.

E, viceversa, anche chi esercita la funzione di Esperto e si accinge ad assumere quella di Curatore deve saper compiere l’operazione inversa: abbandonare la logica della fiducia per riappropriarsi di quella della vigilanza, deporre la postura del medico e indossare quella del magistrato economico. La stessa onestà intellettuale che impone al Curatore di non improvvisarsi terapeuta, impone all’Esperto di non credersi sempre tale. Ogni ruolo richiede una propria etica, un proprio linguaggio e una propria disciplina. Solo chi sa rispettare i tempi della propria maturazione professionale – senza anticiparli né forzarli – può dirsi davvero interprete responsabile del diritto della crisi.

2. Il Curatore: anatomopatologo dell’impresa e custode della morte economica

2.1. La genesi del Curatore: il professionista del post mortem

Il Curatore nasce nel diritto fallimentare come organo di liquidazione coattiva, con funzione essenzialmente patrimoniale e retributiva. Egli è chiamato non a curare e neppure a stabilizzare (rarissimi sono stati i casi di esercizio provvisorio nelle procedure di fallimento, o oggi di liquidazione giudiziale, e per lo più con risultati negativi e deludenti), ma a constatare il decesso economico dell’impresa e ad amministrarne le spoglie secondo regole di par condicio creditorum.

Nel lessico tecnico, “cura” e “curatela” condividono la radice etimologica con la “cura del malato”, ma la somiglianza è solo linguistica: nel diritto fallimentare, la “cura” coincide con la “custodia” di un patrimonio defunto.

Il Curatore non ha tra i suoi fini la sopravvivenza dell’impresa, bensì la sua razionale dissoluzione. Il suo mandato – salvo isolati casi – non è salvifico, ma liquidatorio; la sua etica è quella della vigilanza, non della creazione di valore.

Il Curatore, nella sua essenza più profonda, rappresenta l’ultimo garante della giustizia distributiva: il suo ruolo non è generare valore, ma restituire ordine al caos del dissesto. Egli si muove in uno spazio in cui l’economia ha già fallito e il diritto deve ripristinare un equilibrio formale, non sostanziale. In questa prospettiva, la “cura” che egli esercita è di tipo restitutivo, non rigenerativo. La sua funzione è analoga a quella di un perito giudiziario chiamato a misurare ciò che resta, non a immaginare ciò che potrebbe essere. Per questo motivo, la mentalità del Curatore è profondamente ancorata al dato storico, alla certezza contabile, al valore di realizzo, strumenti che appartengono a un mondo chiuso, compiuto, definito.

Il Curatore si confronta con un’impresa che non è più un soggetto, ma un oggetto. Egli amministra un patrimonio spogliato di vitalità, in cui ogni decisione è orientata alla massimizzazione dell’attivo residuo. È una gestione postuma, spesso atomistica, in cui i beni perdono la loro coerenza industriale e vengono frazionati, venduti, disaggregati. In questa operazione di scomposizione, l’impresa perde definitivamente la propria identità economica e sociale. È la logica del “valore di liquidazione”, che si sostituisce al “valore d’uso” e al “valore prospettico”: la somma dei pezzi vale meno del tutto, ma ciò non rileva, perché l’obiettivo è distribuire, non rigenerare.

2.2. L’orizzonte temporale della morte

L’impresa di cui il Curatore si occupa ha già cessato di vivere sul piano economico: non produce reddito, non genera flussi, non crea lavoro. È un corpo giuridico che sopravvive al solo fine di garantire l’ordinata distribuzione dei residui.

Il Curatore è un funzionario del post mortem aziendale: la sua azione è reattiva, fondata sull’accertamento delle cause della rovina e sulla repressione delle condotte dolose o colpose che l’hanno determinata. Il suo orizzonte è passato e statico; la sua analisi è retrospettiva, giudiziaria, analitica. Egli indaga i sintomi del decesso e attribuisce responsabilità, in un contesto che nulla ha a che vedere con la fisiologia della vita d’impresa.

La prospettiva temporale del Curatore è quella del passato perfetto: tutto ciò che egli osserva è già accaduto e, proprio per questo, può essere ricostruito con precisione documentale. La sua indagine si muove tra bilanci chiusi, scritture contabili, verbali assembleari, rapporti bancari: strumenti che descrivono l’evoluzione di una crisi ormai conclusa. È un’attività di tipo autoptico, che ha come obiettivo primario la ricostruzione delle cause e la quantificazione dei danni. La certezza che il Curatore ricerca è opposta all’incertezza che l’Esperto deve accettare: per il primo, il rischio è un errore di calcolo; per il secondo, il rischio è parte del processo decisionale.

Questo orientamento al passato condiziona anche la psicologia del Curatore, che si forma su categorie di colpa, omissione e responsabilità. Egli è chiamato a individuare le violazioni, non le potenzialità; a sanzionare, non a ricostruire. Da ciò deriva una forma mentis giuridica di tipo difensivo, che tende alla cautela e alla rigidità. La sua prospettiva è dominata dalla staticità del dato: il patrimonio è ciò che è, non ciò che potrebbe diventare. In questa logica, il concetto stesso di “valore” viene privato di ogni dimensione prospettica e ridotto a misura residuale.

2.3. Etica della separazione e logica della sanzione

Il Curatore incarna una funzione pubblicistica di garanzia: tutelare i creditori, assicurare l’eguaglianza concorsuale, prevenire abusi. È un ufficiale della procedura, un rappresentante della legalità.

Ma la sua etica è essenzialmente repressiva: egli separa, non unisce; isola, non media. Il suo dovere è impedire che l’imprenditore compia ulteriori atti di disposizione, non incoraggiarlo a intraprendere un percorso di risanamento.

La fiducia che il legislatore ripone nel Curatore non è fiduciaria, ma istituzionale: si fonda sul controllo del giudice, sulla vigilanza del comitato dei creditori, sulla rigidità procedurale.

L’etica della separazione costituisce la vera cifra del ruolo del Curatore. Egli agisce come garante dell’ordine formale e come custode della legalità: la sua azione è priva di discrezionalità creativa e si fonda su parametri oggettivi e documentabili. La sua legittimazione nasce dal controllo giudiziario e non dal consenso delle parti. È per questo che la sua funzione non può essere trasposta nella sfera negoziale. L’Esperto vive della fiducia delle parti, il Curatore dell’autorità del tribunale. Sono due forme di legittimazione antitetiche, fondate su assi di potere opposti: il diritto contro la fiducia.

Da ciò discende anche una diversa etica del rischio. Il Curatore deve evitarlo, l’Esperto deve gestirlo. Nella logica del primo, ogni decisione potenzialmente incerta è una violazione; in quella del secondo, è la condizione della sopravvivenza. Questo diverso rapporto con il rischio determina una frattura culturale: il Curatore appartiene al mondo della certezza giudiziaria, l’Esperto a quello della scommessa economica. L’uno tutela la par condicio creditorum, l’altro cerca di evitarne il verificarsi. In questa dicotomia si gioca la differenza più profonda tra le due figure: il Curatore rappresenta il diritto della crisi, l’Esperto la crisi del diritto.

3. L’Esperto della composizione negoziata: il medico della crisi

3.1. Un paradigma opposto

L’Esperto nasce con il D.L. n. 118/2021, poi recepito nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, come figura radicalmente diversa. Non opera in presenza di morte, ma di sintomi: la sua missione è diagnosticare precocemente, non redigere il certificato di decesso. Egli non amministra un fallimento, ma negozia una speranza. La sua funzione è fiduciaria, non autoritativa; relazionale, non giudiziaria. L’Esperto è un tecnico che deve generare fiducia tra le parti, ristabilire dialoghi interrotti, prevenire il collasso.

La nascita dell’Esperto segna una svolta culturale nel diritto della crisi. Per la prima volta, il legislatore ha voluto introdurre una figura non orientata al controllo, ma alla ricomposizione del conflitto economico. L’Esperto non interviene come terzo arbitro, bensì come facilitatore della volontà negoziale: la sua funzione non è giudicare, ma rendere possibile un dialogo. Ciò comporta una diversa antropologia giuridica: dove il Curatore guarda all’imprenditore come a un soggetto da punire e vigilare, l’Esperto lo considera un interlocutore da accompagnare. La differenza è sostanziale: l’una logica nasce dalla diffidenza, l’altra dalla fiducia.

L’Esperto non è un “nuovo Curatore”, ma un professionista di natura ibrida, al confine tra diritto, economia e management. La sua azione si fonda su valutazioni prospettiche, su flussi di cassa attesi, su stime di sostenibilità finanziaria, su esperienza di gestione di aziende. Egli non si limita a fotografare la crisi, ma la interpreta in chiave evolutiva, misurando la resilienza dell’impresa. In questo senso, la sua professionalità è quella del manager d’impresa o del consulente strategico e non quella del liquidatore: il suo compito è trasformare la staticità contabile in una narrativa economica credibile. La fiducia diventa la nuova forma di garanzia: senza di essa, nessuna composizione è possibile.

3.2. Etica della cura e dovere della fiducia

Mentre il Curatore tutela la legge contro l’imprenditore, l’Esperto tutela l’impresa contro la legge. La sua etica non è punitiva, ma terapeutica. Egli deve ispirare fiducia, non timore; deve rendere trasparenti i numeri, ma anche credibile la prospettiva di rinascita. Non rappresenta i creditori, né il tribunale: rappresenta l’equilibrio possibile tra tutti.

L’Esperto è, per natura, neutrale ma empatico: la sua terzietà non è distacco, ma capacità di comprendere il dolore dell’impresa e degli stakeholders senza farsene travolgere.

L’etica dell’Esperto si fonda su una dimensione profondamente relazionale e comunicativa. Egli non agisce per autorità, ma per autorevolezza: la sua forza deriva dalla capacità di essere creduto, non dal potere di imporre. Ciò implica un mutamento radicale di paradigma: l’efficacia non si misura in termini di coercizione, ma di consenso. L’Esperto, in questa prospettiva, assume la fisionomia di un “medico sociale”, chiamato a ricucire le fratture tra impresa, banche, lavoratori e istituzioni. Laddove il Curatore scrive relazioni, l’Esperto costruisce relazioni.

La fiducia che l’Esperto deve saper generare è un bene fragile, ma determinante. Essa si nutre di credibilità tecnica e integrità morale, qualità che vanno oltre la competenza professionale. L’Esperto non può limitarsi a verificare numeri o a mediare interessi: deve incarnare una forma di equilibrio etico capace di dare legittimità al processo di risanamento. È un compito ad alto contenuto di responsabilità: un singolo errore di comunicazione può compromettere mesi di negoziazioni. Quando il Curatore risponde al giudice, l’Esperto risponde alla fiducia collettiva.

3.3. La competenza come terapia

La competenza dell’Esperto non è notarile, ma clinica. Egli deve saper leggere un bilancio come un medico legge un tracciato ECG: individuare l’aritmia prima che il cuore si fermi.

Deve coniugare diritto, finanza, organizzazione, psicologia d’impresa ma soprattutto – perché costituisce l’ingrediente principale di un vero risanamento – capacità e credibilità manageriale. Il suo sapere è interdisciplinare, la sua azione è preventiva, la sua efficacia si misura sul risultato economico, non sull’osservanza procedurale.

L’Esperto non è soltanto un tecnico della crisi, ma un interprete del futuro dell’impresa. La sua competenza deve estendersi oltre i confini del diritto, abbracciando le logiche del mercato, della finanza e della governance. In questo senso, il suo ruolo è più vicino a quello del medico internista che al consulente settoriale: egli deve comprendere l’intero organismo aziendale, le sue connessioni vitali, i flussi di energia economica che ne determinano la sopravvivenza. Una diagnosi incompleta equivale a una terapia sbagliata: l’errore dell’Esperto non si misura in termini di illecito, ma di inefficacia.

La terapia della crisi non è mai neutra: comporta scelte, sacrifici, esposizione al rischio. L’Esperto deve saper assumere decisioni fondate su valori prospettici, cioè su previsioni che per definizione sono incerte. È una competenza che richiede coraggio e visione: due doti estranee al mondo del Curatore, abituato a muoversi entro i confini della certezza documentale. Laddove il Curatore chiude conti, l’Esperto apre possibilità. Il primo descrive, il secondo costruisce. È per questo che la competenza dell’Esperto non si misura sul grado di conoscenza delle norme, ma sulla capacità di generare fiducia nei numeri che ancora non esistono.

4. L’inconciliabilità dei ruoli

4.1. Incompatibilità funzionale

Attribuire al Curatore la veste di Esperto significa snaturare entrambe le figure. Il Curatore, per definizione, non ha mandato a negoziare né a salvare: è un esecutore di giustizia concorsuale. E a ciò, ovviamente, si abitua. Il suo sguardo retrospettivo è inconciliabile con la prospettiva evolutiva richiesta all’Esperto.

Un Curatore non può diventare Esperto così come un medico legale non può essere rianimatore: entrambi studiano il corpo umano, ma in fasi opposte della vita.

La distinzione tra i due ruoli non è solo teorica, ma sostanziale e funzionale. Il Curatore opera all’interno di un sistema procedimentalizzato e coercitivo, in cui la discrezionalità è limitata e ogni decisione deve trovare legittimazione nella norma o nel provvedimento giudiziale. L’Esperto, invece, agisce in un contesto negoziale e fiduciario, in cui la flessibilità e la creatività rappresentano le uniche vie di successo. Il primo si muove nel paradigma del diritto pubblico, il secondo in quello del diritto privato applicato alla mediazione economica. Questa distinzione di struttura impedisce qualunque contaminazione organica: chi nasce per custodire non può trasformarsi in chi deve innovare.

L’incompatibilità è resa evidente anche dal diverso oggetto dell’intervento. Il Curatore amministra beni; l’Esperto assiste persone e processi. Il primo guarda a un patrimonio, il secondo a un organismo economico. Nel primo caso l’obiettivo è la liquidazione, nel secondo la continuità. È una differenza di ontologia, non di intensità. Laddove il Curatore si confronta con un bene finito, l’Esperto interagisce con un sistema aperto, ancora in grado di produrre futuro. Il Curatore misura il tempo che resta da distribuire; l’Esperto misura quello che può ancora essere vissuto.

4.2. Incompatibilità etica

L’etica del Curatore è giudiziaria e difensiva: neutralità, cautela, rigidità, controllo.

L’etica dell’Esperto è relazionale e propositiva: fiducia, empatia, innovazione, responsabilità sociale.

Confondere le due significa minare la credibilità dell’intero sistema.

L’Esperto non può essere percepito come l’anticamera del fallimento, né il Curatore come il suo anticipatore.

L’etica del Curatore si nutre di obbligazioni negative: non deve creare, ma impedire; non deve costruire, ma vigilare. Si tratta di un’etica della prevenzione del danno, fondata sulla responsabilità verso i creditori e sul rispetto delle forme. L’Esperto, invece, incarna un’etica generativa, in cui la regola suprema è la costruzione della fiducia e la ricerca di soluzioni condivise. È una differenza di postura mentale: il Curatore si colloca nel registro della legge, l’Esperto in quello della relazione. Da ciò nasce l’impossibilità di un’evoluzione lineare dall’uno all’altro ruolo: non è questione di formazione, ma di visione antropologica.

Questa distanza etica produce effetti immediati sulla percezione esterna. Un imprenditore non affiderà mai la propria impresa, ancora viva ma in crisi, a chi ha il compito di seppellirne altre. La reputazione del Curatore, per quanto rispettabile, si costruisce sulla neutralità emotiva e sulla prudenza, non sull’empatia o sulla fiducia. Laddove l’Esperto deve trasmettere speranza e credibilità, il Curatore deve mantenere distanza e riserbo. Sono due virtù diverse, ma entrambe necessarie: la loro coesistenza è possibile solo se restano in ambiti distinti, come il giudice e il medico nel loro rispettivo dominio.

4.3. Incompatibilità di linguaggio

Il linguaggio del Curatore è giuridico-formale; quello dell’Esperto è economico-comunicativo (spesso finanche informale e destrutturato, perché così deve essere). Il primo parla di “massa attiva e passiva”, il secondo di “cash flow, business e sostenibilità”. Il primo scrive relazioni al giudice, il secondo formula piani per i creditori. Questa distanza semantica riflette due universi cognitivi incompatibili.

Il linguaggio, in realtà, non è solo un mezzo espressivo, ma la manifestazione concreta di una visione del mondo. Il Curatore parla la lingua del diritto perché il suo compito è stabilire verità giuridiche; l’Esperto parla la lingua dell’economia perché deve persuadere della fattibilità. Sono due idiomi che si escludono: il primo cerca la coerenza logica, il secondo la coerenza narrativa. Nella crisi d’impresa, dove la percezione del possibile vale quanto la realtà del presente, la parola diventa uno strumento terapeutico. Laddove il Curatore descrive fatti, l’Esperto costruisce scenari.

5. Le conseguenze della confusione concettuale

La dottrina che propone una figura “globale del professionista della crisi” genera un pericoloso equivoco sistemico: trasferisce sulla composizione negoziata la cultura necroscopica del fallimento.

Ciò comporta tre effetti distorsivi:

  • rischio di delegittimazione dell’istituto CNC, che diviene percepito come fase prodromica al fallimento anziché come strumento autonomo di risanamento;

  • contaminazione del linguaggio: termini come “trasparenza”, “indipendenza”, “attestazione” vengono usati con lo stesso senso tanto per il Curatore quanto per l’Esperto, annullando le differenze di finalità;

  • svalutazione del ruolo fiduciario dell’Esperto, ridotto a tecnico amministrativo, anziché riconosciuto come mediatore strategico della rinascita.

L’equivoco sistemico nasce da una tendenza tipicamente italiana a sovrapporre i concetti quando mancano le prassi consolidate. Il legislatore, nel tentativo di creare continuità tra gli strumenti di gestione della crisi, ha finito per generare un lessico ibrido, in cui parole e funzioni si confondono. Tuttavia, la continuità linguistica non può sostituire la discontinuità sostanziale. La composizione negoziata non è la fase “preparatoria” della liquidazione giudiziale, ma la sua alternativa concettuale: rappresenta il tentativo di salvare prima che si debba punire. Se si interpreta l’Esperto come un Curatore anticipato, si trasforma la cura in autopsia preventiva, negando l’essenza stessa dell’istituto.

L’equivoco sistemico nasce da una tendenza tipicamente italiana a sovrapporre i concetti quando mancano le prassi consolidate. Il legislatore, nel tentativo di creare continuità tra gli strumenti di gestione della crisi, ha finito per generare un lessico ibrido, in cui parole e funzioni si confondono. Tuttavia, la continuità linguistica non può sostituire la discontinuità sostanziale. La composizione negoziata non è la fase “preparatoria” della liquidazione giudiziale, ma la sua alternativa concettuale: rappresenta il tentativo di salvare prima che si debba punire. Se si interpreta l’Esperto come un Curatore anticipato, si trasforma la cura in autopsia preventiva, negando l’essenza stessa dell’istituto.

6. La realtà economica smentisce la teoria

Mentre la teoria parla di “continuità professionale”, la prassi mostra che chi ha svolto per anni la funzione di Curatore difficilmente riesce a interpretare quella dell’Esperto.

L’abitudine alla vigilanza e alla sanzione non si converte facilmente nella capacità di mediazione e di proposta.

L’Esperto deve “stare accanto” all’imprenditore, non “sopra” di lui.

Il Curatore, per sua formazione, è chiamato a diffidare del debitore; l’Esperto, invece, deve recuperare la fiducia nel suo potenziale.

Nella realtà delle imprese in crisi, queste due posture mentali non si incontrano: l’una vive di sospetto, l’altra di speranza.

La realtà operativa delle procedure conferma che l’evoluzione teorica dal Curatore all’Esperto è, in concreto, psicologicamente impraticabile. Il Curatore è abituato a lavorare in un contesto autoritativo, in cui il potere deriva dal decreto di nomina e la responsabilità si misura in termini di controllo e rendiconto. L’Esperto, invece, deve esercitare un’autorità senza potere, fondata esclusivamente sul riconoscimento degli altri attori della crisi. È una dinamica profondamente diversa, quasi opposta: nel primo caso si gestisce un patrimonio inerte, nel secondo un sistema ancora reattivo, capace di conflitto e di trasformazione. Pretendere che lo stesso professionista possa agire efficacemente in entrambi i contesti equivale a ignorare la diversa natura dei due ecosistemi.

Inoltre, la differenza di mentalità incide sul linguaggio del rischio. Il Curatore si muove nel regno della certezza: ogni sua decisione deve essere ex post giustificabile dinanzi al giudice delegato o ai creditori. L’Esperto, invece, si muove nel regno dell’incertezza: ogni sua valutazione è una scommessa sul futuro dell’impresa. È la contrapposizione tra analisi storica e previsione economica, tra certezza del danno e rischio dell’investimento. Per il Curatore, l’errore è colpa; per l’Esperto, l’errore è esperienza. Nella prima prospettiva si giudica il passato, nella seconda si costruisce il futuro. È questa, più di ogni altra, la linea di confine che rende le due figure irriducibili: il Curatore descrive ciò che è stato, l’Esperto tenta di cambiare ciò che sarà.

7. Verso una nuova cultura della crisi: medici, non autopsisti

Il diritto della crisi italiano ha compiuto un percorso di civiltà: dalla cultura della colpa alla cultura della prevenzione.

Ma questo passaggio culturale non può essere affidato alle stesse mani che per decenni hanno praticato la patologia del fallimento.

Serve una generazione diversa di professionisti: economisti, aziendalisti, mediatori, capaci di ascoltare i segnali vitali dell’impresa e di interloquire con banche, fisco e stakeholders.

Il Curatore, pur nella sua dignità, appartiene a un’altra stagione storica e ad un’altra branca della patologia aziendale: quella della repressione dell’insolvenza come colpa.

L’Esperto appartiene invece alla stagione della prevenzione dell’insolvenza come rischio.

La differenza sostanziale tra i due ruoli emerge chiaramente anche dal diverso terreno procedurale in cui operano. La liquidazione giudiziale (erede del fallimento) è un procedimento giurisdizionale, governato da norme imperative e dalla presenza costante del giudice: il suo scopo è l’accertamento delle responsabilità e la ripartizione dell’attivo. La composizione negoziata, invece, è una procedura extragiudiziale, flessibile, fondata sulla libera autodeterminazione delle parti e sulla credibilità dell’Esperto. Nella prima domina la certezza legale, nella seconda la fiducia economica. Non si tratta di due fasi successive, ma di due mondi paralleli, che rispondono a logiche diverse del diritto: quello repressivo e quello rigenerativo.

Ma la distanza non è solo strutturale: è soprattutto temporale. Il Curatore opera in un tempo statico, chiuso, in cui il passato è tutto ciò che conta. La sua missione è fare ordine, liquidare, distribuire, chiudere. L’Esperto, al contrario, agisce nel tempo aperto del futuro, dove ogni numero è una previsione e ogni piano è un atto di fiducia. Laddove il Curatore deve ridurre l’incertezza, l’Esperto deve gestirla. Questo rende la sua azione più rischiosa, ma anche più vitale. È il passaggio da una cultura della colpa a una cultura della speranza: la crisi non è più il sintomo di un fallimento morale, ma una malattia che può essere curata con competenza e visione.

8. Conclusione: due ruoli, due etiche, due giustizie

Il diritto non può confondere il luogo della morte con quello della cura.

Il Curatore è necessario, ma nel cimitero delle imprese; l’Esperto è indispensabile, ma non oltre il reparto di rianimazione.

Tentare di unificarli sotto l’etichetta del professionista globale della crisi significa commettere un errore di categoria: si può studiare il cadavere, ma non rianimarlo.

Il sistema della crisi d’impresa deve quindi scegliere la propria identità: vuole essere tribunale della morte o laboratorio della rinascita?

Se sceglie la seconda via, allora l’Esperto non potrà mai essere il Curatore, né il Curatore potrà mai farsi Esperto.

La coesistenza di entrambe le figure è necessaria, ma la loro confusione è letale.

Solo se rimarranno distinte, complementari e reciprocamente delimitate, il diritto della crisi potrà dirsi finalmente maturo.

La figura del Curatore resta essenziale per garantire la giustizia distributiva e la trasparenza postuma del sistema economico. Egli rappresenta la certezza del diritto nel momento in cui ogni altro ordine è venuto meno. Laddove l’Esperto opera nella prevenzione, il Curatore agisce nella bonifica. Sono funzioni entrambe necessarie, ma appartenenti a fasi diverse del ciclo vitale dell’impresa: la prima orientata al futuro, la seconda al passato. Confonderle significa sottrarre efficacia a entrambe.

In definitiva, il Curatore e l’Esperto incarnano due assi temporali e morali del diritto della crisi. Il Curatore rappresenta la giustizia del passato, che cerca responsabilità e riparazioni; l’Esperto rappresenta la giustizia del futuro, che tenta di prevenire la rovina attraverso il dialogo e la fiducia. Il primo opera sul certo, il secondo sul possibile. Il primo monetizza ciò che resta, il secondo valorizza ciò che può ancora rinascere. Entrambi servono al sistema economico, ma non nello stesso momento: il Curatore nella liquidazione giudiziale, come ultimo custode dell’ordine, l’Esperto nella composizione negoziata, come primo interprete della rinascita. È solo nella loro separazione armonica che il diritto della crisi può diventare, finalmente, una scienza della vita e non più soltanto della morte.

Ciò non toglie che, in prospettiva evolutiva, un Curatore possa – nel tempo – trasformarsi in Esperto, ma a condizione di un radicale cambio di paradigma mentale e professionale. La stratificazione dell’agire tipica del Curatore, abituato a censurare, vigilare e sanzionare, non si scioglie facilmente. Occorrono anni di esperienza diversa, confronto con la realtà viva delle imprese e soprattutto un mutamento del pensiero: da censore a coach, da controllore a facilitatore, da tecnico del passato a mediatore del futuro. Solo chi riesce a spogliarsi del linguaggio giudiziario e ad assumere quello relazionale può aspirare a diventare, davvero, Esperto. E, al contrario, l’Esperto che non riesca a instaurare fiducia, che non percepisca più segnali vitali nell’impresa, ha il dovere – non la facoltà – di bloccare la composizione negoziata e passare il testimone. In quel momento, il paziente economico non ha più bisogno di un medico, ma di un anatomopatologo: e il Curatore, nel suo campo naturale, torna ad essere figura necessaria e legittima.

Un pensiero su “Il Curatore non è automaticamente Esperto della CNC

  1. Giorgio Aletti dice:

    Articolo molto arguto, preciso e chiaro. Il peccato originale è la presenza del Giudice Delegato. Forse un giudice del Tribunale delle imprese potrebbe facilitare la soluzione

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