Whistleblowing ingiusto escludere l’estraneo dal segnalare
Negare la voce agli estranei indebolisce la trasparenza, auto-sabota il sistema e ostacola la verità
- Il whistleblowing come presidio democratico e anticorruzione
Il whistleblowing, letteralmente “soffiare il fischietto”, è diventato nel tempo un presidio irrinunciabile della legalità e della trasparenza amministrativa. Introdotto con crescente forza nei sistemi giuridici occidentali, esso si fonda sulla possibilità per chi è a conoscenza di illeciti – per ragioni professionali o anche occasionali – di segnalarli a un’autorità terza, in condizioni di protezione. La Direttiva UE 2019/1937 e il successivo D.lgs. 24/2023, che l’ha recepita in Italia, sono stati accolti come strumenti di civiltà giuridica.
Tuttavia, il legislatore italiano ha scelto un’impostazione restrittiva, limitando l’accesso ai canali di segnalazione ai soli soggetti con un rapporto “qualificato” con l’ente: dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari. Gli estranei – come cittadini, professionisti esterni o terzi informati – ne sono esclusi.
Questa scelta si rivela miope e incoerente con la finalità dell’istituto. In un contesto dove le condotte illecite sono spesso occultate da reti relazionali e complicità interne, impedire a soggetti terzi di segnalare fatti rilevanti costituisce una forma di auto-sabotaggio del sistema.
- Un esempio emblematico: il commercialista condannato in sede civile, per fatti identici a quelli oggetto dell’incarico ricevuto dall’ente, e la condanna taciuta all’ente stesso
L’esempio che segue, per quanto costruito in forma anonima e generale, è tratto da una vicenda realmente accaduta, recentemente portata all’attenzione della comunità professionale. Non si tratta dunque di una costruzione teorica o di scuola, ma della rappresentazione concreta di una distorsione sistemica accaduta realmente, che pone interrogativi profondi sull’effettività dei meccanismi di selezione, vigilanza e trasparenza.
Si immagini un caso del tutto plausibile: un ente pubblico affida a un dottore commercialista un incarico delicato, volto a valutare eventuali responsabilità per mala gestio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e per omesso o carente controllo nei confronti del Collegio Sindacale circa la gestione di una società partecipata dall’ente. Il professionista riceve l’incarico direttamente dal Direttore Generale, verosimilmente senza alcuna verifica patrimoniale, morale o professionale, se non attraverso l’autodichiarazione rilasciata dal professionista medesimo.
Tuttavia, costui è stato condannato, in sede civile, a risarcire oltre dieci milioni di euro per gravi inadempienze gestorie nella conduzione di un gruppo societario, esercitata peraltro su nomina giudiziaria. Si tratta di una condanna passata in giudicato che incide radicalmente sulla sua affidabilità.
Poniamo che un altro professionista, estraneo all’ente, che avrebbe potuto candidarsi all’assunzione di tale incarico, fosse a conoscenza della condanna civile taciuta dal collega e avesse voluto segnalare la circostanza. Ebbene la segnalazione in modo anonimo, tramite il canale whistleblowing, che lo avrebbe tutelato da rischio di eventuali ritorsioni, non è consentita dalla vigente normativa: non essendo legato all’ente da alcun rapporto qualificato, la sua segnalazione non è infatti ammessa.
In questo contesto, l’ente continua inconsapevolmente ad avvalersi di un soggetto professionalmente screditato, e nessun meccanismo interno può disinnescare tale distorsione. La trasparenza è sacrificata sull’altare della forma.
Il comportamento serbato dal professionista incaricato dall’ente che non comunichi la propria condanna per fatti identici a quello che è chiamato a valutare su incarico dell’ente è gravemente censurabile. Non si tratta di una mera dimenticanza o di un’omissione formale, ma di una scelta consapevole di tacere un’informazione determinante per la valutazione di affidabilità e idoneità. La condanna civile riportata in relazione alla mala gestio documentata e giudizialmente accertata nella conduzione di un gruppo di imprese, costituisce un fatto che, se conosciuto, avrebbe imposto all’ente un’approfondita riflessione prima del conferimento dell’incarico.
È infatti del tutto verosimile ritenere che, se l’ente ne fosse stato informato, non avrebbe proceduto alla nomina. Anche nel rispetto del principio di garanzia, l’affidamento di un incarico tanto delicato a un soggetto già riconosciuto responsabile – con sentenza definitiva (ma anche se di primo o secondo grado esecutiva) – per gravi irregolarità analoghe a quelle del perimetro dell’incarico, sarebbe stato quanto meno incongruo sotto il profilo della prudenza amministrativa. Un comportamento trasparente da parte del professionista avrebbe consentito all’ente di compiere una valutazione pienamente consapevole, fondata su criteri di eticità, competenza e credibilità.
Invece, il silenzio strategico ha privato l’ente di ogni possibilità di autodeterminazione informata, tradendo la fiducia riposta nell’affidamento fiduciario del mandato.
Ebbene da questo esempio, tutt’altro che improbabile, emerge con grande forza una lacuna grave, che il sistema whistleblowing avrebbe potuto colmare se solo l’informazione fosse stata accessibile attraverso un canale aperto anche agli estranei.
Se il sistema whistleblowing fosse stato accessibile anche a soggetti terzi, il commercialista a conoscenza della condanna avrebbe potuto inviare una segnalazione in forma totalmente anonima, evitando qualsiasi rischio di ritorsione personale o professionale. La segnalazione, trattandosi di un fatto oggettivo e verificabile, sarebbe stata immediatamente presa in carico dal responsabile del canale, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa: 7 giorni per l’avvio della trattazione, 3 mesi per l’esito. Il sistema avrebbe così consentito all’ente di venire tempestivamente a conoscenza della condanna, attivando con ogni probabilità un riesame del conferimento dell’incarico.
È ragionevole ritenere che, di fronte a un’informazione di tale gravità – ovvero una sentenza civile per mala gestio nella gestione di imprese – l’ente avrebbe sospeso o revocato l’incarico, quantomeno in attesa di approfondimenti. Il whistleblowing, in tal modo, avrebbe svolto esattamente la sua funzione: proteggere l’interesse pubblico da decisioni assunte in assenza di informazioni essenziali, ristabilire il principio di trasparenza e responsabilità, impedire che un soggetto già giudizialmente sanzionato per fatti analoghi valuti l’operato altrui in un contesto identico.
Questa ipotesi non è accademica: è concreta, operativa e realizzabile, a condizione che il legislatore voglia finalmente riconoscere che la verità non si misura in base alla qualifica formale di chi la conosce, ma alla sua disponibilità a condividerla responsabilmente.
Questo esempio, fra i molti che potrebbero essere ricostruiti con analoga gravità, si impone tuttavia come particolarmente significativo. Tocca, infatti, una questione che va ben oltre la violazione di un obbligo informativo o la criticità normativa del canale whistleblowing: mette a nudo la crisi della meritocrazia.
Quando l’accesso a un incarico pubblico, delicato e fiduciario, avviene non in virtù della trasparenza e del merito, ma grazie all’occultamento consapevole di una condanna civile rilevantissima, si realizza un tradimento dell’eguaglianza delle opportunità. Un altro professionista, magari più qualificato, privo di condanne e perfettamente in grado di svolgere l’incarico, viene escluso da un confronto leale. Non per difetto di titoli, ma per eccesso di lealtà: ha detto la verità, o avrebbe voluto dirla, e il sistema gliel’ha impedito.
In questo modo, la selezione meritocratica viene oscurata e sostituita da un meccanismo di dissimulazione: vince non chi è più competente e trasparente, ma chi meglio riesce a occultare le proprie responsabilità pregresse. L’ente pubblico, ignaro, legittima questa deriva, rafforzando inconsapevolmente un circuito vizioso in cui la reputazione si ricostruisce non attraverso il riscatto, ma tramite la cancellazione della memoria giudiziaria.
È proprio per evitare queste dinamiche di inganno sistemico che il canale whistleblowing dovrebbe essere aperto a chiunque detenga una verità verificabile e rilevante per l’interesse pubblico. Laddove la trasparenza cede il passo alla furbizia, dove l’accesso agli incarichi si fonda sull’omissione e non sulla limpidezza, la fiducia pubblica viene irrimediabilmente compromessa. E con essa, il senso stesso della funzione pubblica.
- L’ambito soggettivo del D.lgs. 24/2023: una restrizione non imposta dall’UE
Quanto emerso dal caso appena esaminato assume una portata ancora più allarmante se confrontato con i modelli normativi di altri ordinamenti avanzati, sia UE che extra-UE.
Vediamo la regolamentazione nei paesi UE.
L’art. 3 del D.lgs. 24/2023 individua le categorie di soggetti abilitati a effettuare segnalazioni: lavoratori subordinati e autonomi, volontari, stagisti, ex dipendenti, azionisti e candidati in fase preassuntiva. La norma, pur ampia, esclude categoricamente gli estranei. Eppure, la Direttiva UE 2019/1937 non impone tale limite. All’art. 4, par. 1, prevede che possano segnalare coloro che “nell’ambito delle proprie attività lavorative” vengano a conoscenza di illeciti, ma non vieta agli Stati membri di includere anche altri soggetti.
Vediamo, ora quale regolamentazione è stata adottata dai paesi anglosassoni. Negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, i sistemi di segnalazione degli illeciti non pongono alcuna pregiudiziale sulla “qualifica” del segnalante. A essere centrale, in questi ordinamenti, non è chi parla, ma cosa viene segnalato, come viene documentato e quale interesse pubblico è coinvolto.
Negli Stati Uniti, ad esempio, la Securities and Exchange Commission (SEC) gestisce un programma che consente a qualsiasi soggetto, anche estraneo all’ente segnalato, di inviare denunce relative a frodi o violazioni finanziarie, mantenendo l’anonimato e, in determinati casi, accedendo persino a incentivi economici. La normativa non richiede alcun legame formale con l’organizzazione interessata: può segnalare il concorrente, il consulente esterno, il cittadino informato. Ciò che conta è la fondatezza del fatto e la sua rilevanza per la trasparenza del sistema.
Analoga apertura si riscontra nel Regno Unito, dove il Public Interest Disclosure Act (PIDA) tutela non solo dipendenti ed ex dipendenti, ma anche fornitori, consulenti e collaboratori esterni. La tutela si estende anche a segnalazioni fatte a giornalisti o a enti regolatori, purché nel rispetto dell’interesse pubblico e in buona fede. Il focus è sul contenuto e sull’intenzione etica, non sulla posizione gerarchica.
L’idea che la verità necessiti di un’autorizzazione per essere accolta è completamente estranea a questi modelli. Al contrario, si riconosce che l’interesse collettivo alla trasparenza può – e deve – ricevere impulso da chiunque ne sia consapevole, anche se non è “abilitato” secondo schemi rigidi e formalistici. L’informazione oggettiva e verificabile diventa così patrimonio comune, a prescindere dal ruolo formale di chi la porta alla luce.
Al contrario, il sistema italiano (e in parte anche quello europeo, come delineato nella Direttiva UE 2019/1937 e nel D.lgs. 24/2023) continua a subordinare la segnalazione alla sussistenza di un rapporto giuridico qualificato con l’ente. In tal modo, si esclude a priori la possibilità che un soggetto estraneo ma informato possa contribuire all’emersione della verità, rendendo cieco il sistema proprio laddove avrebbe più bisogno di vedere. Questa chiusura produce una doppia lesione: da un lato sacrifica l’informazione rilevante sull’altare della forma, dall’altro frustra il principio di concorrenza e meritocrazia, permettendo che incarichi fiduciari vengano assegnati a soggetti che hanno consapevolmente taciuto la propria inadeguatezza.
È tempo che il legislatore italiano si confronti seriamente con questa evidente asimmetria democratica. La verità non dovrebbe dipendere da chi la detiene, ma da quanto è utile a garantire la correttezza delle decisioni pubbliche. Limitare l’ascolto ai soli “interni” significa, nei fatti, consentire che il sistema venga alterato dall’omissione strategica, dall’autodichiarazione ingannevole, e dalla esclusione sistematica di chi, pur conoscendo i fatti, non ha il permesso di parlare.
La scelta italiana appare dunque volontaria e restrittiva. Ciò rappresenta una occasione mancata per un’effettiva protezione dell’interesse collettivo, che in molte circostanze potrebbe essere sollecitata proprio da soggetti esterni informati. Evidenziando, marcatamente, la frattura tra la finalità pubblicistica dell’istituto e il suo ancoraggio formalistico alla legittimazione soggettiva.
- Il valore dell’anonimato e la differenza con gli altri canali di denuncia
Il whistleblowing non è solo un canale di trasmissione di notizie: è un sistema protetto, regolato e tracciato. La sua forza risiede nella garanzia dell’anonimato e nella tutela contro le ritorsioni. Una segnalazione può essere effettuata senza che il datore di lavoro – o il soggetto denunciato – possa risalire all’identità del segnalante. Questo abbassa drasticamente la soglia di rischio percepito dal segnalante.
Tutt’altro discorso vale per la denuncia presso le autorità giudiziarie o amministrative (Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, ANAC).
In tali contesti, infatti:
- non è garantito l’anonimato;
- non esiste obbligo di presa in carico entro termini certi;
- non vi è tutela esplicita contro ritorsioni indirette.
Come notano i rapporti annuali di Transparency International, questa mancanza di protezione costituisce il primo fattore di inibizione alla denuncia, soprattutto in contesti dove il potere e la notorietà del segnalato è significativo o la posta in gioco è reputazionale o economica.
- Ritorsione e paura sociale: profili sociologici della segnalazione negata
Il timore della ritorsione è riconosciuto unanimemente come il più forte deterrente alla denuncia di comportamenti illeciti, soprattutto nei contesti lavorativi ad alta intensità relazionale o in territori caratterizzati da scarsa tutela sociale. Studi classici (Miceli & Near, 1992; Dworkin & Baucus, 1998) dimostrano che la percezione di rischio personale è inversamente proporzionale alla propensione alla segnalazione. Tale rischio cresce esponenzialmente se il segnalato appartiene a una rete di potere (politico, economico, criminale).
Nel contesto italiano, l’associazione tra segnalazione e delazione ha radici culturali profonde. Il segnalante è spesso percepito come traditore, specie nei contesti dove prevalgono logiche clientelari o consociative. Il whistleblower, dunque, rischia isolamento, ostilità ambientale, blocco della carriera. In alcuni casi, come dimostrato da esperienze documentate in territori controllati o con forte presenza di criminalità organizzata, il segnalante è finito sotto minaccia diretta da parte di ambienti contigui alla criminalità organizzata stessa.
L’unica protezione efficace in questi contesti è l’anonimato pieno. Ecco allora, che escludere i terzi esterni da questo canale significa abbandonare potenziali segnalanti a un rischio inaccettabile, con l’effetto finale di silenziare chi potrebbe parlare.
Il legame tra omertà, paura e cultura mafiosa trova la sua massima espressione storica nella realtà siciliana. Come sosteneva nei suoi racconti Leonardo Sciascia, la mafia è fenomeno umano radicato in una specifica realtà socio-economico e in quanto tale può essere combattuta, ma richiede il coraggio della parola pubblica contro la complicità del silenzio. D’altro canto la paura è comprensibile, ma non può diventare una scusa per l’omertà, perché proprio la paura alimenta l’impunità.
Il whistleblowing, in questi contesti, rappresenterebbe un baluardo di legalità capace di infrangere il muro dell’omertà, se solo fosse accessibile anche a soggetti estranei. La possibilità di segnalare in forma anonima fatti gravi noti a cittadini, giornalisti, liberi professionisti o operatori sociali sarebbe un deterrente strutturale contro la criminalità organizzata. Ma l’attuale normativa impedisce tale contributo civico.
Sciascia, in un celebre saggio su “La Sicilia come metafora”, osservava che il sistema mafioso sopravvive proprio grazie alla connivenza di chi sa ma non parla. In tal senso, la chiusura del canale whistleblowing ai non addetti è un paradosso legislativo che finisce per rafforzare le dinamiche di silenzio tipiche delle società opache. Un sistema giuridico moderno non può tollerare che la legalità sia difesa solo da chi è formalmente legato all’ente.
La criminalità organizzata, oggi, si presenta sempre meno come fenomeno di mera violenza e sempre più come fenomeno economico-finanziario. Le mafie moderne investono in imprese, appalti, servizi, società di comodo e finanza non trasparente. Proprio per questo, strumenti come il whistleblowing, se estesi a tutti i cittadini e operatori economici, potrebbero diventare un formidabile meccanismo di emersione di pratiche corruttive, infiltrazioni mafiose e intermediazioni illecite.
In territori a forte presenza mafiosa, l’accesso al canale whistleblowing da parte di soggetti esterni all’amministrazione – come fornitori, consulenti o cittadini – potrebbe rappresentare l’unico modo efficace per portare alla luce condotte illecite sistematicamente occultate dietro l’apparente legalità formale. Come ammoniva Antonino Caponnetto, “la mafia ha più paura della scuola che della giustizia“. Allo stesso modo, la mafia teme la parola detta, la denuncia, il fatto che qualcuno possa rivelare ciò che si vuole tenere nascosto.
Rendere il whistleblowing accessibile anche agli estranei significa, in ultima analisi, dotare la società di uno strumento concreto per indebolire il potere dell’omertà, agire sul terreno dell’economia legale e ripristinare una cultura della responsabilità diffusa.
- La possibile lentezza delle autorità ordinarie e il vantaggio procedurale del whistleblowing
Il canale whistleblowing è progettato per essere tempestivo: la presa in carico della segnalazione deve avvenire entro 7 giorni dalla ricezione, con una risposta entro 3 mesi. Le organizzazioni sono tenute a documentare l’attività svolta e a fornire riscontro tracciabile. Ciò contrasta con la situazione delle autorità giudiziarie o amministrative, le quali, pur ricevendo denunce fondate, non hanno obblighi temporali analoghi e spesso subiscono ritardi sistemici.
Gli organi di Polizia e l’autorità Giudiziaria sono afflitti da cronica carenza di personale e sovraccarico d’arretrato. Anche per queste ragioni operano secondo priorità d’indagine determinate su in base a dei programmi. L’ANAC, sebbene più attrezzata, non garantisce anonimato per i soggetti esterni né tempistiche chiare per i riscontri.
Il risultato è che molte segnalazioni – pur fondate – restano prive di effetto pratico o giungono tardivamente a conseguenze. In un sistema dove l’informazione ha valore solo se tempestiva, il whistleblowing rappresenta un salto di qualità procedurale che non può essere negato ai soggetti terzi.
Il richiamo alla lentezza dell’autorità giudiziaria non va inteso come una critica preconcetta, bensì come una constatazione fondata sulla realtà operativa quotidiana. Il sistema giudiziario italiano, pur sorretto da magistrati e operatori altamente qualificati, è da decenni gravato da un carico cronico di procedimenti e da una struttura amministrativa spesso inadeguata rispetto alla complessità delle questioni trattate.
Proprio per questo, se una segnalazione anonima qualificata – ad esempio da parte di un soggetto esterno ben informato – potesse essere inviata tramite il canale whistleblowing e presa in carico dall’Organismo di Vigilanza di un ente, essa genererebbe un fascicolo informativo già articolato e approfondito. Ciò ridurrebbe drasticamente la necessità di attività istruttorie preliminari da parte dell’autorità giudiziaria.
Nel momento in cui l’ente, venuto a conoscenza di un fatto grave grazie a tale segnalazione, decidesse di inoltrare formale denuncia o querela, essa non consisterebbe in una mera narrazione astratta, ma in una comunicazione completa di documentazione a sostegno, valutazioni tecniche, riscontri interni e atti documentali prodotti dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. nr. 231/01.
Questo flusso informativo migliorerebbe radicalmente l’efficacia del sistema, consentendo al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria di disporre già di una base solida e verificata su cui impostare l’indagine. Si tratterebbe, in sostanza, di una collaborazione virtuosa tra enti segnalanti e magistratura, in cui il whistleblowing assume il ruolo di acceleratore della verità e non di semplice “campanello d’allarme”.
Negare questa possibilità ai soggetti terzi, per meri formalismi soggettivi, significa privare il sistema di uno dei più efficaci strumenti preventivi e informativi oggi disponibili.
Il risultato è che molte segnalazioni – pur fondate – rischiano di restare, soprattutto in contesti e realtà disagiate, prive di effetto pratico o giungono tardivamente a conseguenze. In un sistema dove l’informazione ha valore solo se tempestiva, il whistleblowing rappresenta un salto di qualità procedurale che non può essere negato ai soggetti terzi.
- Raffronto comparato: il principio dell’inclusività negli ordinamenti europei
Il modello italiano appare in ritardo rispetto a Paesi che hanno scelto un’impostazione più inclusiva. In Francia, la Loi Sapin II permette a chiunque, anche estraneo, di segnalare un fatto illecito purché la segnalazione sia fondata. In Irlanda, il Protected Disclosures Act si applica anche a soggetti non formalmente dipendenti dell’organizzazione. Nei Paesi Bassi, la House for Whistleblowers accetta e protegge segnalazioni da parte di cittadini e stakeholder esterni, in linea con una concezione comunitaria della trasparenza.
Ulteriori riflessioni meritano di essere sviluppate sul contrasto tra l’approccio inclusivo adottato in altri ordinamenti e quello restrittivo dell’Italia. In contesti giuridici più avanzati, il valore della segnalazione non è legato alla posizione formale del soggetto rispetto all’organizzazione, ma alla qualità e rilevanza dell’informazione trasmessa. Si valorizza il contenuto, non lo status del segnalante.
Nel sistema francese, ad esempio, il principio guida della Loi Sapin II è la trasparenza amministrativa come bene comune. La segnalazione è considerata atto di responsabilità civica, non solo di lealtà aziendale. Allo stesso modo, in Irlanda, l’estensione ai soggetti non legati da contratto si fonda sul principio che il danno pubblico possa essere rilevato anche da chi è al di fuori del perimetro organizzativo.
In Italia, invece, permane una concezione difensiva e burocratica, che sembra temere l’apertura all’esterno più di quanto tema l’occultamento dell’illecito. La normativa italiana sembra voler difendere le organizzazioni dal rischio di segnalazioni infondate più di quanto voglia favorire la scoperta di fatti veri e gravi. Ma questo equilibrio è sbilanciato.
L’informazione qualificata e puntuale su un illecito non può essere esclusa solo perché proviene da un “non addetto ai lavori”. Così facendo, il sistema sacrifica la funzione preventiva e collaborativa del whistleblowing in nome di un formalismo che tutela l’apparato, ma non la sostanza della legalità.
Occorre dunque una svolta culturale: l’apertura del canale anche agli estranei non significa perdere il controllo sulle segnalazioni, ma migliorare la qualità dell’informazione disponibile e rafforzare il presidio democratico contro il malaffare. Tali ordinamenti valorizzano l’informazione rilevante in sé, più che la qualifica soggettiva del segnalante. Il principio guida è la funzione sociale della segnalazione, in quanto strumento di protezione del bene pubblico. L’Italia, al contrario, appare ancorata a una concezione formalistica e difensiva, che limita l’efficacia dell’istituto.
- L’avversione culturale delle imprese italiane al whistleblowing e al Modello Organizzativo ex D. Lgs. nr. 231/01
Un ulteriore ostacolo strutturale all’effettiva affermazione del whistleblowing in Italia è rappresentato dalla diffusa ostilità culturale del mondo imprenditoriale, non solo nella piccola e media impresa, ma anche – e in modo talvolta ancor più subdolo – nella grande impresa strutturata. La figura del segnalante continua a essere vissuta non come risorsa etica, ma come un pericolo da neutralizzare; non come presidio di trasparenza, ma come soggetto “traditore”, inquinato da secondi fini. È una percezione figlia di una cultura profondamente arretrata, refrattaria al principio di responsabilità interna e ancorata a una gestione opaca del potere e dell’informazione.
Nel tessuto produttivo italiano, infatti, la prevenzione del rischio reato mediante strumenti come il Modello Organizzativo 231 e il whistleblowing è ancora vissuta più come adempimento formale imposto dall’esterno (talvolta solo per fini difensivi nei confronti della magistratura) che come scelta strutturale di trasparenza e accountability. La parola “whistleblower” viene guardata con diffidenza, quando non con disprezzo. Il segnalante non è percepito come un soggetto che tutela l’azienda e l’interesse collettivo, ma come una minaccia interna all’equilibrio delle relazioni gerarchiche. In questa ottica distorta, la denuncia del male diventa più grave del male stesso.
Tale deformazione percettiva ha effetti pratici devastanti: ostacola l’implementazione effettiva dei canali di segnalazione, scoraggia i dipendenti a utilizzare i meccanismi protetti, rende fittizia la compliance e svuota di significato l’intero impianto del D. Lgs. nr. 231/2001. Non è raro che i modelli organizzativi siano redatti solo per “aderire formalmente alla norma”, senza un reale investimento su formazione, vigilanza, e cultura della legalità. Il whistleblowing, in questi contesti, viene introdotto perché “obbligatorio”, non perché sentito come strumento di tutela etica, reputazionale e strategica.
Il problema è quindi culturale, prima ancora che normativo. In Italia manca ancora una vera cultura della legalità, della responsabilità diffusa e della denuncia come atto di coscienza civile. Denunciare un illecito interno non è percepito come un gesto di lealtà verso l’ente, ma come un atto di slealtà verso la struttura gerarchica che lo tollera o lo copre. E finché questa mentalità non verrà scardinata, nessuna norma, per quanto ben scritta, potrà produrre effetti reali. La legge può obbligare l’impresa a istituire un canale di segnalazione, ma non può obbligarla a credere nella trasparenza come valore fondante della propria organizzazione.
Solo quando le imprese italiane – anche quelle di grandi dimensioni – comprenderanno che la denuncia interna è una forma di prevenzione, non di aggressione, e che il modello 231 è uno strumento di autoconservazione e non di burocrazia, sarà possibile parlare di un sistema autenticamente evoluto. Fino ad allora, continueremo a chiamare “compliance” ciò che è in realtà solo un maquillage normativo, e a temere la verità più di quanto temiamo l’illecito.
- Proposte normative per un sistema aperto e tutelante
Alla luce delle analisi e criticità evidenziate, si suggerisce:
- l’introduzione, nel D.lgs. 24/2023, di un art. 3-bis che consenta anche a soggetti terzi di accedere al canale whistleblowing interno o esterno, purché la segnalazione sia circostanziata e documentata;
- la creazione di un portale ANAC “estranei whistleblower”, dotato di infrastruttura crittografata, anonimato garantito e verifica ex ante della rilevanza oggettiva;
- la previsione di filtri di accesso per evitare abusi, mediante un pre-esame automatico della segnalazione con strumenti di IA semantica.
Tali modifiche non richiederebbero neppure una modifica della Direttiva, ma solo l’esercizio di una maggiore responsabilità legislativa nazionale.
- Conclusione: verità, legalità e diritto alla segnalazione
Negare l’accesso al whistleblowing agli estranei significa restringere il perimetro della verità, circoscrivendo il dovere di legalità ai soli rapporti formali. In un sistema dove molti illeciti sono noti solo a soggetti esterni – concorrenti, fornitori, consulenti, cittadini – questo equivale a scegliere il silenzio.
Il caso del commercialista condannato in sede civile, che riceve un incarico pubblico omettendo la propria condanna, è paradigmatico: un altro professionista, a conoscenza della verità, è impossibilitato a parlare. Non per mancanza di coscienza, ma per difetto normativo.
In nome della trasparenza e della tutela del bene comune, il legislatore è chiamato ad ampliare l’accesso al canale whistleblowing, senza più distinguere tra chi ha un contratto e chi ha il coraggio di parlare.
L’estensione del canale whistleblowing anche ai soggetti estranei rappresenterebbe una naturale evoluzione del diritto amministrativo contemporaneo, sempre più orientato alla valorizzazione del controllo diffuso e della partecipazione civica nella tutela dell’interesse pubblico. Non si tratta soltanto di una modifica normativa, ma di un passaggio culturale verso un modello inclusivo e trasparente.
In un ordinamento giuridico maturo, il controllo della legalità non è riservato a pochi, ma diventa responsabilità diffusa, favorita e tutelata dallo Stato. Aprire ai terzi la possibilità di segnalare illeciti equivale a riconoscere il ruolo attivo della società civile, dei professionisti, dei cittadini informati, dei portatori d’interesse che spesso si trovano in posizioni privilegiate per osservare disfunzioni e abusi.
Soprattutto nel contrasto alla criminalità economica – che agisce sotto traccia, spesso con modalità formalmente corrette ma sostanzialmente fraudolente – il contributo informativo di soggetti esterni è cruciale. Gli appalti pilotati, le consulenze fittizie, le operazioni in conflitto d’interessi sono spesso note a chi opera “intorno” all’ente, più che a chi vi lavora all’interno. Ignorare questo patrimonio informativo per ragioni formali significa depotenziare lo stesso sistema di integrità pubblica.
I Paesi che hanno scelto di accogliere anche gli estranei tra i segnalanti hanno compiuto un atto di fiducia nel proprio tessuto democratico. L’Italia, per non restare indietro, deve compiere lo stesso passo: ampliare l’accesso al whistleblowing significherebbe non solo combattere meglio la corruzione, ma anche costruire un modello istituzionale più aperto, responsabile e credibile.
In definitiva, rendere il whistleblowing disponibile anche per i terzi è indice di maturità giuridica, di consapevolezza istituzionale e di volontà concreta di contrastare la criminalità economica nella sua dimensione più pervasiva: quella dell’occultamento, del silenzio e della formalità apparente.

