Azione di responsabilità verso gli organi sociali
La scure della prescrizione nelle azioni di responsabilità promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli articoli 2393 e 2394 cod. civile
È consuetudine che le curatele dei fallimenti (oggi liquidazioni giudiziali) siano da sempre orientate, o comunque tentate, a retrodatare il più possibile l’insorgenza dello squilibrio patrimoniale e dello stato di decozione rispetto alla sentenza che decreta l’insolvenza.
Se ciò è vero, il rischio che incombe sulla curatela è quello di vedersi dichiarata prescritta l’azione di responsabilità promossa contro amministratori, liquidatori e sindaci per intervenuta prescrizione dell’azione stessa.
Infatti, la decorrenza del termine prescrizionale – in entrambi i casi di durata quinquennale – deve essere valutata in riferimento allo specifico dies a quo relativo a ciascuna delle due azioni.
Quanto all’azione sociale di responsabilità, l’art. 2393, co. 4, c.c. prevede che la predetta azione “può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica”.
Tuttavia, un’analoga disposizione non si rinviene nell’art. 2476 c.c., con la conseguenza che in riferimento all’azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori di S.r.l. rimane operante il termine prescrizionale breve di cinque anni previsto in via generale dall’art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dai rapporti sociali.
Sicché, in virtù del principio di cui all’art. 2935 c.c., detto termine decorre dal giorno in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere e, dunque, dal verificarsi dell’evento dannoso ovvero dalla data di commissione dell’illecito foriero di pregiudizi al patrimonio sociale o, se successivo, dal prodursi dei relativi effetti pregiudizievoli.
Con riferimento, invece, all’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 c.c., il dies a quo per il computo del termine di prescrizione – pur sempre quinquennale – va rinvenuto nel momento in cui sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all’esterno l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori.
E tanto sempre in forza del disposto dell’art. 2935 c.c. e alla luce del dettato del secondo comma dell’art. 2394 c.c., il quale dispone che “l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. e dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre: (i) per l’azione sociale di responsabilità, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (termine il cui decorso rimane sospeso, ex art. 2941, n. 7, c.c. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica) e (ii) per l’azione di responsabilità dei creditori, dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.
La giurisprudenza ha, peraltro, sottolineato che il momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale può non coincidere con la dichiarazione di fallimento.
Va infatti ricordato che la Cassazione, ancora recentemente (Cfr. 24429/2022) ha chiarito che “l’azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori della società ai sensi dell’articolo 2394 c.c., anche quando sia promossa dal curatore fallimentare a norma dell’articolo 146 l.f., è sottoposta a prescrizione quinquennale, la cui decorrenza si ha dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a far fronte ai debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), la quale, a sua volta, discendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non coincide con lo stato d’insolvenza di cui all’articolo 5 legge fallimentare, derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito.”
Pertanto il curatore nel farsi autorizzare le azioni di responsabilità verso gli organi sociali deve – per evitarsi fondate contestazioni sull’intervenuta prescrizione dell’azione – confrontarsi attentamente con quanto ha dedotto nelle relazioni agli organi della procedura sul momento in cui ha accertato essersi palesata la perdita della garanzia patrimoniale.
Molto spesso tale verifica pare essere trascurata, comportando così un arco temporale tra l’emersione del deficit patrimoniale e l’esercizio dell’azione di responsabilità certamente superiore al termine prescrizionale quinquennale.
Complimenti collega, articolo molto ben fatto.