Chiarimenti della Cassazione sull’anatocismo bancario
La nuova sentenza della Cassazione cerca di chiarire i dubbi.
Con sentenza n. 21344 del 30.07.2024, la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambiguità letterale del comma secondo dell’art.120 TUB come modificato con legge n.147/2013 (trattasi della legge finanziaria per il 2014, il cui comma 629 dell’art.1 riscrisse l’art.120 del TUB in tema di capitalizzazione nei rapporti di conto corrente bancario).
Gli ermellini, difatti, hanno precisato che il divieto di anatocismo introdotto mediante la finanziaria 2014 era immediatamente operante – dunque vigente a decorrere dall’01.01.2014 – senza che per la sua applicazione si rendesse necessaria l’emanazione (che non c’è stata) della delibera del CICR cui si faceva espresso riferimento nel testo della norma.
La pronuncia, che si esprime favorevolmente ai correntisti, merita di essere letta anche perché ripercorre il travagliato percorso della clausola di capitalizzazione, che dalle note sentenze di legittimità del 1999 ha visto molteplici interventi legislativi e alimentato un acceso dibattito giurisprudenziale.