Ripetizione di indebito o ingiustificato arricchimento?
La Cassazione definisce i limiti dell’azione di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c.
Con ordinanza n.4950 dello scorso 5 marzo, la Corte di Cassazione, esprimendosi su un contenzioso di natura non bancaria, ha chiarito che l’azione di ripetizione ex art.2033 non è proponibile in caso di estinzione di debito mediante compensazione. In tal caso, difatti, non essendo stato eseguito alcun pagamento oggetto di ripetibilità, l’azione da esperirsi è quella di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c..
In particolare la Suprema Corte, pur riconoscendo che la Corte territoriale – che aveva ritenuto ammissibile l’azione di ripetizione a seguito di compensazione – si è uniformata a un precedente ma “risalente” orientamento (Corte di Cassazione, decisione n.2029 del 02.04.1982), ha ritenuto di dover aderire ad arresti più recenti, secondo i quali «la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole dell’art. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.» (Cass., sez. 3, 15/04/2010, n. 9052; Cass., sez. 1, 08/11/2005, n. 21647; Cass., sez. L, 09/12/2016, n. 25270).
Secondo gli ermellini, «l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico».
Spiega la Corte che «la qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito presuppone pur sempre una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 cod. civ.».
In definitiva «l’azione di ripetizione di indebito non può prescindere dall’esecuzione di una prestazione di dare o di facere suscettibile di restituzione, cosicché qualora la prestazione sia invece irripetibile residua, ove ne ricorrano i presupposti, la sola azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico (Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10810)».

