LA CRISI COME SPECCHIO
STRUTTURA, SELEZIONE SISTEMICA E PARADOSSI REGOLATIVI NELL’INTERPRETAZIONE DELL’OSSERVATORIO UNIONCAMERE CRISI D’IMPRESA ED. MARZO 2026
I. Premessa metodologica: leggere i dati contro il verso
I rapporti statistici sulla crisi d’impresa si prestano, per loro natura, a una duplice modalità di lettura. La prima, largamente praticata, è descrittiva: registra le variazioni, le mappa geograficamente, le distribuisce per procedura e anno. La seconda, assai meno frequente, è diagnostica: interroga i dati come sintomo di un assetto sistemico latente, e ricerca in essi le strutture che la superficie numerica nasconde.
L’Osservatorio Unioncamere – IV edizione, marzo 2026, realizzato con InfoCamere su base dati del Registro delle imprese – è documento di qualità metodologica non comune: fonti primarie certificate, disaggregazione per forma giuridica, dimensione degli addetti, valore della produzione, settore merceologico e distribuzione geografica. Questa solidità empirica autorizza – e in realtà impone – di spingersi oltre le conclusioni che gli estensori, con tutta la prudenza istituzionale che si addice a Unioncamere, hanno scelto di enunciare.
Il presente contributo non commenta i dati: li interroga. La tesi di fondo è che il complesso procedurale fotografato dall’Osservatorio non stia semplicemente registrando una fase di crescita dei fenomeni di crisi aziendale – lettura corretta ma incompleta – bensì stia rivelando, con crescente nitidezza statistica, il profilo di un sistema di governo dell’insolvenza strutturalmente asimmetrico: capace di offrire strumenti sofisticati di ristrutturazione alle imprese già strutturate, e incapace – non per negligenza, ma per costruzione – di raggiungere la platea di imprese più fragili che ne avrebbe maggiore bisogno.
L’asimmetria non è accidentale. È il prodotto prevedibile di una riforma costruita, tra il 2019 e il 2022, intorno a istituti che richiedono soglie cognitive, organizzative e finanziarie che il 95% del tessuto produttivo italiano – composto per la stragrande maggioranza da microimprese con meno di dieci addetti – strutturalmente non possiede. Analizzarla significa non limitarsi a osservare ciò che la riforma ha prodotto, ma comprendere ciò che la riforma non poteva non produrre.
II. Il quadriennio 2022-2025: una crescita non omogenea
II.1 I numeri aggregati e la loro insufficienza
Il dato aggregato è noto: le procedure aperte complessivamente nel 2025 ammontano a 13.470, con un incremento del 15,5% rispetto al 2024 (11.660), del 40,6% rispetto al 2023 (9.583) e del 52,6% rispetto al 2022 (8.826). La curva è inequivocabilmente ascendente e il rapporto la descrive come espressione di “segnali di crisi” nella congiuntura economica.
Questa lettura è corretta, ma epistemicamente insufficiente. Un dato aggregato crescente può essere prodotto da molte configurazioni interne diverse, e la scelta di quali procedure crescono, di quanto e con quale morfologia degli accedenti è ciò che conta davvero per valutare lo stato di salute del sistema. L’Osservatorio fornisce tutti gli elementi per questa disaggregazione; è compito dell’interprete farne uso.
Tavola 1 – Riepilogo procedure concorsuali 2022-2025 e profilo dimensionale 2025
| Procedura | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Var. % 2025/2024 | Add. medi (2025) | Val. prod. medio (2025) |
| Composizione negoziata | 499 | 594 | 1.048 | 1.776 | +69,5% | 40 | 16,2 mln € |
| Concordato semplificato | 25 | 69 | 85 | 143 | +68,2% | 16 | 6,65 mln € |
| Accordi ristrutturazione debiti | 339 | 335 | 326 | 348 | +6,7% | 89 | 10,9 mln € |
| Concordato preventivo | 870 | 678 | 762 | 895 | +17,5% | 32 | 7,11 mln € |
| Liquidazione giudiziale | 6.888 | 7.685 | 9.203 | 9.869 | +7,2% | 8 | 2,96 mln € |
| Liquidazione coatta amm.va | 205 | 222 | 236 | 439 | +86,0% | 18 | 1,85 mln € |
| TOTALE | 8.826 | 9.583 | 11.660 | 13.470 | +15,5% | — | — |
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere – Crisi d’impresa, IV edizione, marzo 2026.
II.2 Il tasso di crescita composito: quando il denominatore cambia tutto
La lettura del tasso di variazione annuale richiede una cautela metodologica che il rapporto non esplicita ma che è indispensabile: la base di partenza (2022) era ancora parzialmente condizionata dagli effetti delle moratorie introdotte in epoca pandemica, che avevano posticipato artificialmente l’emersione di situazioni di insolvenza latente. Il +8,6% del 2023 sul 2022 e il +21,7% del 2024 sul 2023 incorporano dunque, almeno in parte, un effetto di normalizzazione statistica piuttosto che un deterioramento reale della congiuntura.
Diverso il ragionamento per il 2025: il +15,5% sul 2024 non beneficia più di questo effetto di recupero, e si presenta pertanto come variazione tendenzialmente “pulita”. È un incremento che il sistema sta producendo in condizioni ordinarie, non di transizione. Questo lo rende più preoccupante, non meno.
Ma il dato che non pare essere ancora stato sottolineato è il seguente: nel quadriennio 2022-2025, le procedure che crescono di più in termini percentuali sono esattamente quelle che riguardano le imprese di maggiore dimensione (Composizione negoziata: +256%; Liquidazione coatta amministrativa: +114%; Concordato semplificato: +472%), mentre la procedura di gran lunga più numerosa – la Liquidazione giudiziale – cresce in termini assoluti di 2.981 unità, pari a un +43,3% quadriennale. In termini assoluti, la Liquidazione giudiziale genera il 95,7% dell’intera crescita procedurale del quadriennio (2.981 unità su 4.644 di incremento totale). Il sistema è dominato da un solo istituto, e quell’istituto riguarda le imprese più piccole e più fragili.
II.3 La quota relativa stabile come segnale strutturale
Un secondo dato ignorato dalla letteratura corrente: nonostante la crescita percentuale della Composizione negoziata (+69,5% nel solo 2025), la sua quota sul totale delle procedure rimane al 13,2%. Il Concordato preventivo si attesta al 6,6%. Gli Accordi di ristrutturazione al 2,6%. La Liquidazione giudiziale occupa stabilmente il 73-80% del totale lungo tutto il quadriennio.
Questa stabilità delle quote relative è il dato strutturale più significativo dell’intero Osservatorio, e il meno commentato. Significa che la crescita del sistema non sta modificando la distribuzione interna tra procedure: i rapporti di forza tra liquidazione e ristrutturazione rimangono sostanzialmente invariati. La riforma ha moltiplicato le opzioni disponibili, ma non ha modificato la proporzione in cui esse vengono utilizzate. Il sistema è rimasto morfologicamente identico a sé stesso.
III. La Composizione Negoziata della Crisi: un istituto eccellente per le imprese sbagliate
III.1 La crescita come illusione di successo
La Composizione negoziata è l’istituto attorno al quale si è costruita la narrativa del successo della riforma. I dati del 2025 – 1.776 istanze, +69,5% sull’anno precedente – vengono letti dal rapporto come conferma dell’“utilizzo sempre più costante del nuovo istituto stragiudiziale”. L’interpretazione è esatta nella descrizione e incompleta nella diagnosi.
La domanda che il rapporto non si pone è la seguente: chi è il soggetto che utilizza lo strumento? E, soprattutto: il soggetto che lo utilizza è rappresentativo dell’universo di imprese che avrebbe bisogno di uno strumento preventivo?
I dati rispondono con precisione insolita. Le 1.776 imprese che hanno presentato istanza di Composizione negoziata nel 2025 hanno un valore medio della produzione di 16,18 milioni di euro, calcolato sulle 1.212 imprese che hanno depositato il bilancio, e un numero medio di addetti pari a 40, calcolato sulle 1.486 imprese che hanno dichiarato gli addetti. Si tratta di imprese che, nella classificazione europea per dimensione, si collocano nella fascia delle imprese medie – una categoria che rappresenta, secondo le rilevazioni ISTAT, una frazione ampiamente minoritaria del tessuto imprenditoriale italiano.
III.2 La distribuzione per classi di addetti: il vero profilo
La distribuzione per classi di addetti delle imprese istanti è rivelatrice di una tensione interna al dato medio. Le imprese con fino a 1 addetto rappresentano l’8,9% dei richiedenti; quelle tra 2 e 5 addetti il 20,5%; quelle tra 6 e 9 addetti il 15,1%. Sommando queste tre classi, il 44,5% dei richiedenti ha meno di 10 addetti. A prima lettura, questa percentuale sembra suggerire una buona penetrazione nelle microimprese.
Ma il ragionamento corretto richiede un passaggio ulteriore: le microimprese (0-9 addetti) rappresentano, secondo i dati strutturali del Registro delle imprese, oltre il 95% dell’universo produttivo italiano. Se il 44,5% degli accedenti alla Composizione negoziata è microimpresa, ma le microimprese sono il 95% del totale, il tasso di accesso delle microimprese allo strumento è strutturalmente molto inferiore a quello delle imprese di maggiore dimensione. La Composizione negoziata intercetta una quota sproporzionatamente bassa delle micro-imprese rispetto al loro peso nel tessuto produttivo.
D’altro canto, le imprese con 10-19 addetti rappresentano il 22,4% degli accedenti, quelle con 20-49 addetti il 18,2%, quelle con 50-99 addetti il 7,3%, quelle con 100-249 addetti il 4,9%, quelle con 250 addetti e oltre il 2,8%. Queste classi di imprese – che nella realtà produttiva italiana rappresentano meno del 5% del totale – forniscono oltre il 55% degli accedenti alla Composizione negoziata. Il dato è di per sé sufficiente a diagnosticare un problema strutturale di accessibilità.
III.3 Il valore della produzione: quando la crescita è un segnale di esclusione
Un secondo elemento di eccezionale rilevanza è l’evoluzione nel tempo del valore medio della produzione delle imprese accedenti alla Composizione negoziata: 4 milioni di euro nel 2021, 9 milioni nel 2023, 10 milioni nel 2024, oltre 16 milioni nel 2025. Il rapporto legge questa progressione come “crescita della dimensione media delle aziende che fanno ricorso a tale strumento”, con tono sostanzialmente neutro.
L’interpretazione alternativa – e, a giudizio di chi scrive, la più corretta – è che questa progressione rappresenti un segnale di esclusione progressiva delle imprese di minore dimensione: lo strumento è diventato nel tempo sempre più costoso, più complesso e più selettivo, e la curva crescente del valore medio della produzione ne è la prova empirica più diretta. Il mercato della Composizione negoziata si sta segmentando verso l’alto.
Un’ultima osservazione merita attenzione: dei 1.776 richiedenti del 2025, hanno depositato il bilancio solo 1.212 imprese, pari al 68,2% del totale. Il restante 31,8% – oltre 560 imprese – non ha presentato bilancio, presumibilmente perché non soggetto all’obbligo di deposito (imprese individuali, società di persone, imprese di dimensione minima). Questo dato nascosto è di grande importanza: suggerisce che una quota non trascurabile degli accedenti è costituita da soggetti la cui situazione economico-finanziaria non è verificabile tramite bilancio pubblicamente disponibile, il che rende ancora più complessa la valutazione del merito dell’accesso da parte dell’esperto indipendente.
III.4 Il paradosso del costo dell’accesso
La Composizione negoziata richiede, per essere efficacemente utilizzata: (a) la predisposizione di una documentazione analitica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa; (b) la capacità di gestire una trattativa riservata con i creditori per un periodo potenzialmente prolungato; (c) l’assistenza di consulenti legali, finanziari e aziendalistici in grado di supportare l’imprenditore nelle scelte strategiche; (d) la disponibilità a sostenere i costi diretti dell’esperto indipendente e dei professionisti coinvolti.
Queste condizioni di accesso non sono scritte da nessuna parte nel Codice della crisi, ma operano de facto come filtro selettivo. L’imprenditore individuale con tre dipendenti e un fatturato di mezzo milione di euro non possiede né le risorse economiche né le capacità organizzative per accedere efficacemente alla Composizione negoziata, indipendentemente dalla qualità del suo progetto di risanamento. Questo è un paradosso regolativo in senso tecnico: la regola esiste, ma la sua applicazione è condizionata a risorse che la regola stessa non distribuisce.
IV. Il Concordato preventivo: il ritorno del grande assente
Il Concordato preventivo registra nel 2025 un totale di 895 aperture, con un incremento del 17,5% sul 2024 (762) e una tendenza crescente che inverte la flessione registrata nel 2023 (678 rispetto alle 870 del 2022). L’andamento a “U” nel quadriennio merita un’analisi che vada oltre la semplice registrazione della variazione.
La flessione del 2023, anno di prima piena applicazione del Codice della crisi, può essere ragionevolmente interpretata come effetto di spiazzamento: parte della domanda che tradizionalmente si orientava verso il Concordato preventivo ha sperimentato, nel 2023, i nuovi strumenti introdotti dalla riforma, in particolare la Composizione negoziata. La ripresa del 2024 e del 2025 suggerirebbe che questo effetto di spiazzamento si è parzialmente riassorbito, e che una quota rilevante di imprenditori ha verificato i limiti pratici della Composizione negoziata – in termini di durata, complessità e incertezza dell’esito – e è tornata verso lo strumento concorsuale più consolidato.
Il profilo dimensionale delle imprese in Concordato preventivo nel 2025 è strettamente comparabile a quello delle imprese in Composizione negoziata: valore medio della produzione di 7,11 milioni di euro, 32 addetti medi. Le microimprese rappresentano il 55,6% dei richiedenti (vs 44,5% nella Composizione negoziata), le piccole imprese il 39,1% (vs 40,6%). La distribuzione per forma giuridica vede le società di capitali all’88% del totale.
Questo parallelismo dimensionale è tutt’altro che sorprendente: il Concordato preventivo e la Composizione negoziata si rivolgono sostanzialmente alla stessa platea di imprenditori, con la differenza che il primo offre la protezione giudiziale immediata che il secondo non garantisce in via strutturale. La scelta tra i due istituti è dunque, almeno in parte, una scelta tra il costo della riservatezza e il costo dell’esposizione giudiziale.
V. Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti: la procedura dei grandi invisibili
Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti presentano nel 2025 un totale di 348 aperture (+6,7% sul 2024), in linea con il trend sostanzialmente stazionario del quadriennio (339 nel 2022, 335 nel 2023, 326 nel 2024). La stabilità numerica, tuttavia, nasconde il profilo più estremo dell’intera gamma procedurale dal punto di vista dimensionale.
Le imprese che accedono agli Accordi di ristrutturazione hanno, nel 2025, un numero medio di addetti pari a 89 e un valore medio della produzione di 10,9 milioni di euro. Il dato sugli addetti è il più elevato tra tutte le procedure monitorate, e distacca nettamente il secondo classificato (Composizione negoziata: 40 addetti). Si tratta di imprese che, nella classificazione europea, si collocano saldamente nella fascia delle medie imprese, con una presenza significativa di realtà strutturate che operano in settori come il commercio (21,25%), le costruzioni (17,58%) e le attività manifatturiere (19,41%).
La distribuzione per valore della produzione è però ciò che rende questo istituto più interessante del dato medio lascerebbe intendere: il 32,8% delle imprese ha un valore della produzione fino a 250.000 euro, e il 18,0% si colloca nella fascia 1-2,5 milioni. Questa bimodalità – grandi imprese con molti addetti ma piccole per fatturato, o viceversa – suggerisce che gli Accordi di ristrutturazione vengano utilizzati in contesti molto eterogenei, probabilmente riflettendo la presenza di imprese con strutture patrimoniali complesse ma fatturati limitati (holding, sub-holding, veicoli di investimento).
La quasi totalità (79,8%) è costituita da società di capitali, con una quota rilevante di “altre forme” (6,2%) che probabilmente riflette la presenza di cooperative e consorzi di medie dimensioni. Questo istituto è, in sostanza, lo strumento d’élite del sistema: poche procedure, riservate a imprese strutturate, con complessità negoziale elevata e costi di accesso corrispondentemente alti.
VI. La Liquidazione giudiziale: morfologia di una discarica sistemica
VI.1 Il peso dominante e le sue implicazioni
La Liquidazione giudiziale assorbe nel 2025 il 73,3% del totale delle procedure aperte (9.869 su 13.470). Nel quadriennio, la sua quota sul totale oscilla tra il 73,3% e l’80,2%, con una variazione contenuta che, come già osservato, segnala la stabilità strutturale del fenomeno piuttosto che la sua contingenza. In termini assoluti, l’incremento nel quadriennio è di 2.981 unità: questa procedura, da sola, produce quasi il 64% dell’intero incremento numerico del sistema concorsuale italiano.
Il rapporto attribuisce questo dato alla “congiuntura economica”, formula che è tecnicamente corretta ma analiticamente tautologica: qualsiasi crescita delle procedure concorsuali può essere attribuita alla congiuntura. La domanda rilevante non è perché aumentano le liquidazioni, ma perché aumentano le liquidazioni e non gli strumenti alternativi. E la risposta è nella morfologia degli accedenti.
VI.2 La distribuzione per addetti: il 70,7% invisibile
Il dato sui 9.869 imprese in Liquidazione giudiziale nel 2025 va letto insieme alla distribuzione per classi di addetti, che il rapporto fornisce con precisione: il 36,0% delle imprese ha fino a 1 addetto, il 34,7% ne ha tra 2 e 5. Sommando queste due classi, il 70,7% delle imprese in Liquidazione giudiziale ha meno di 6 addetti. Aggiungendo la classe 6-9 addetti (12,4%), si raggiunge l’83,1% con meno di 10 dipendenti.
Questo non è un dato congiunturale. È un dato morfologico: la Liquidazione giudiziale è la procedura delle microimprese. Non perché le microimprese siano più propense al fallimento in assoluto, ma perché le microimprese sono prive degli strumenti cognitivi, organizzativi e finanziari per accedere alle procedure alternative. Arrivano alla Liquidazione giudiziale non dopo aver valutato e scartato le opzioni preventive; arrivano perché non hanno mai saputo – o potuto – utilizzarle.
Il dato sul valore medio della produzione conferma e radicalizza questa lettura: 2,96 milioni di euro, il valore più basso tra tutte le procedure salvo la Liquidazione coatta amministrativa. La distribuzione interna è ancora più eloquente: il 32,0% delle imprese ha un valore della produzione fino a 250.000 euro, il 15,0% tra 250.000 euro e 500.000 euro. Il 47% delle imprese in Liquidazione giudiziale ha un fatturato inferiore a mezzo milione di euro. Non si tratta di imprese in crisi: si tratta di imprese microscopiche che escono dal mercato.
VI.3 La distribuzione geografica: il Nord che non salva i suoi piccoli
La distribuzione geografica delle 9.869 Liquidazioni giudiziali del 2025 è leggibile dalla mappa fornita dall’Osservatorio: la Lombardia, con 2.055 procedure, è la regione più colpita in termini assoluti, seguita dalla Campania (1.457), dal Lazio (819) e dalla Sicilia (568). Il dato lombardo merita una riflessione: la regione economicamente più sviluppata d’Italia produce il maggior numero assoluto di liquidazioni giudiziali. Ciò è in parte fisiologico – più imprese, più procedure – ma pone una domanda sulla capacità del sistema di prevenzione di operare efficacemente anche nei contesti economicamente più densi.
Si osserva che la Lombardia è anche la regione con il maggior numero di Composizioni negoziate (439), ma il rapporto tra le due procedure è di 1 a 4,7: per ogni Composizione negoziata in Lombardia, ci sono quasi cinque Liquidazioni giudiziali. Questo rapporto è presumibilmente ancora più sfavorevole nelle regioni meridionali, dove la struttura dimensionale delle imprese è mediamente più piccola e le risorse consulenziali più scarse.
VI.4 Il settore merceologico: costruzioni e commercio come biografie della fragilità
La distribuzione per settore merceologico delle imprese in Liquidazione giudiziale nel 2025 assegna il primo posto alle Costruzioni (21,91%), seguita dal Commercio all’ingrosso e al dettaglio (21,83%) e dalle Attività manifatturiere (16,73%). Questi tre settori coprono il 60,5% del totale.
La concentrazione nei settori delle costruzioni e del commercio è strutturalmente coerente con la dimensione micro delle imprese coinvolte: si tratta dei settori in cui la polverizzazione del tessuto produttivo è più marcata, le barriere all’ingresso più basse e, consequenzialmente, la vulnerabilità alle fluttuazioni di domanda più elevata. La crisi delle costruzioni è fenomeno strutturalmente persistente, legato al calo della domanda pubblica e alle dinamiche del mercato immobiliare. La crisi del commercio al dettaglio riflette la pressione competitiva dell’e-commerce e il ridimensionamento dei consumi.
Ciò che nessun commentatore ha ancora esplicitato è la relazione tra questi dati di settore e il profilo degli accedenti alla Composizione negoziata, che vede al primo posto le Attività manifatturiere (28,65%) e al secondo il Commercio (21,04%), con le Costruzioni al terzo (10,26%). La manifattura, dunque, è il settore che più di tutti riesce ad accedere agli strumenti preventivi, probabilmente perché le imprese manifatturiere tendono ad avere asset fisici, strutture contabili più articolate e consulenti più specializzati. Le costruzioni, pur essendo il settore con il più alto numero di liquidazioni, sono terze nell’accesso alla Composizione negoziata: il segnale di un gap strutturale tra bisogno di strumenti preventivi e capacità di utilizzarli.
VII. La Liquidazione coatta amministrativa: l’anomalia che nessuno analizza
Il dato più sorprendente dell’intero Osservatorio 2025 è quello che ha ricevuto la minore attenzione nella lettura pubblica del rapporto: la Liquidazione coatta amministrativa registra 439 procedure nel 2025, con un incremento dell’86,0% rispetto al 2024 (236). È il tasso di crescita annuale più elevato tra tutte le procedure monitorate, in assoluto.
Il rapporto segnala, con appropriata cautela, che il campione dichiarante è esiguo (66 imprese su 439 hanno dichiarato il numero degli addetti; solo 82 su 439 hanno depositato il bilancio), il che rende statisticamente fragile il profilo dimensionale. Ma il dato sulla forma giuridica è invece robusto e inequivocabile: il 99,3% delle 427 imprese per cui è disponibile il dato è costituito da società cooperative e consorzi.
Questo non è un dato concorsuale ordinario: è un segnale di crisi strutturale di un segmento specifico dell’economia italiana. I settori prevalenti sono la Sanità e assistenza sociale (21,60%), le Attività amministrative e di supporto (13,11%), le Attività di alloggio e ristorazione (12,86%), le Costruzioni (12,14%). Si tratta quasi interamente di cooperative e consorzi operanti nella filiera dei servizi esternalizzati dalla pubblica amministrazione: cooperative sociali che gestiscono servizi alla persona, consorzi di pulizie, imprese di ristorazione collettiva.
L’incremento dell’86% in un anno di queste procedure non può essere letto come fenomeno congiunturale. È la manifestazione di una crisi strutturale del modello italiano di esternalizzazione dei servizi pubblici, caratterizzato da: gare al massimo ribasso che comprimono i margini fino all’insostenibilità; contratti che non incorporano adeguatamente il costo del lavoro; inadempienza dei commitenti pubblici nei pagamenti; impossibilità per le cooperative di accedere agli strumenti di ristrutturazione previsti per le società commerciali ordinarie. La Liquidazione coatta amministrativa non è qui solo una procedura concorsuale: è il punto terminale di un modello di welfare esternalizzato che si rivela insostenibile.
Questo fenomeno merita un’indagine autonoma che il diritto della crisi non ha ancora prodotto. La dottrina ha ampiamente trattato la Liquidazione coatta amministrativa come procedura residuale e minoritaria; i dati del 2025 impongono di riconsiderare questa classificazione.
VIII. La gerarchia procedurale come mappa della disuguaglianza produttiva
VIII.1 La scala dimensionale ordinata
Se si dispongono le sei procedure monitorate in ordine decrescente per numero medio di addetti delle imprese accedenti, emerge una scala che è anche – e soprattutto – una gerarchia di accesso alle risorse regolatorie:
Tavola 2 – Gerarchia dimensionale delle procedure (dati 2025)
| Procedura | Add. medi | Val. prod. medio | Soc. di capitali % | Profilo dimensionale |
| Accordi ristrutturazione debiti | 89 | 11,0 mln € | 79,8% | Strutturate |
| Composizione negoziata | 40 | 16,2 mln € | 79,0% | Medio-grandi |
| Concordato preventivo | 32 | 7,1 mln € | 88,0% | Medie |
| Concordato semplificato | 16 | 6,7 mln € | 81,3% | Piccole |
| Liquidazione coatta amm.va | 18 | 1,85 mln € | 99,3% (coop) | Cooperative |
| Liquidazione giudiziale | 8 | 2,96 mln € | 81,1% | Micro/fragili |
Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere – Crisi d’impresa, IV edizione, marzo 2026.
La correlazione tra dimensione aziendale e accesso agli strumenti di ristrutturazione è quasi perfetta, e la sua pendenza è ripida. Tra il primo (Accordi di ristrutturazione: 89 addetti) e l’ultimo (Liquidazione giudiziale: 8 addetti) c’è un rapporto di 11 a 1. La stessa relazione vale, con variazioni, per il valore della produzione: da 10,9 milioni a 2,96 milioni, un rapporto di 3,7 a 1.
Questa gerarchia non è casuale. È il prodotto prevedibile di un sistema regolativo che condiziona l’accesso agli strumenti preventivi a competenze – cognitive, organizzative, finanziarie, legali – che sono direttamente proporzionali alla dimensione aziendale. Il legislatore non ha scritto da nessuna parte che la Composizione negoziata è riservata alle imprese medio-grandi. Ma il mercato, applicando razionalmente i vincoli di accesso impliciti, ha prodotto esattamente questo risultato.
VIII.2 Il paradosso dell’efficienza allocativa
Dalla prospettiva dell’analisi economica del diritto, la situazione descritta può essere formulata come paradosso dell’efficienza allocativa. Gli strumenti di ristrutturazione preventiva sono efficienti nella misura in cui preservano il valore aziendale che andrebbe distrutto dalla liquidazione. Ma il valore aziendale da preservare è tipicamente più elevato nelle imprese di maggiore dimensione: più addetti, più relazioni commerciali, più know-how organizzativo, più asset intangibili.
Di conseguenza, i benefici degli strumenti preventivi – misurati in valore preservato per società trattata – sono massimi esattamente per le imprese che già riescono ad accedervi. Le imprese minori, che avrebbero minori benefici individuali dalla ristrutturazione ma che rappresentano la quota dominante del tessuto produttivo, rimangono escluse. Il sistema è efficiente al margine ma inefficiente nell’aggregato: massimizza il valore preservato per procedura, ma minimizza il numero di procedure preventive che raggiungono le imprese che più ne avrebbero bisogno numericamente.
VIII.3 La cattura normativa come ipotesi interpretativa
L’asimmetria strutturale del sistema è sufficientemente marcata da giustificare una riflessione sulla sua genesi. La teoria della cattura regolativa, elaborata nella letteratura economica nordamericana degli anni Settanta, descrive il processo per cui le norme regolatorie tendono nel tempo a essere modellate nell’interesse dei soggetti più organizzati e più capaci di partecipare al processo legislativo.
Nel contesto della riforma del diritto della crisi italiano, è lecito chiedersi se la costruzione degli istituti preventivi – con i loro requisiti di documentazione, le loro soglie di complessità, le loro implicazioni professionali – abbia incorporato, anche inconsapevolmente, le preferenze e le competenze di una platea di interlocutori – grandi imprese, studi legali e commercialistici di primo livello, istituzioni finanziarie – non rappresentativa dell’universo produttivo cui la riforma dichiarava di rivolgersi. Non si tratta di attribuire intenzionalità illecita al processo legislativo: si tratta di osservare che il risultato è quello che la cattura normativa tipicamente produce.
La dottrina italiana non ha ancora sviluppato questa linea di analisi. La sociologia del diritto concorsuale è un campo sostanzialmente inesplorato. I dati del 2025 forniscono una base empirica sufficiente per avviarne lo studio.
IX. Implicazioni di policy: ciò che la dottrina non ha ancora detto
IX.1 Il fallimento dell’allerta precoce come problema di disegno, non di implementazione
Il Codice della crisi aveva tra i suoi obiettivi dichiarati l’introduzione di un sistema di allerta precoce capace di intercettare le crisi prima che diventassero insolvenza irreversibile. L’allerta precoce è razionale nella sua premessa: intervenire prima costa meno e preserva più valore. Il sistema, tuttavia, presuppone che l’imprenditore sia in grado di percepire la crisi in tempo utile, di nominarla, di attivare i canali di accesso agli strumenti preventivi. Presuppone, cioè, un imprenditore dotato di competenze finanziarie, di consulenti adeguati e di risorse economiche sufficienti per sostenere i costi della procedura.
Queste competenze e risorse sono, come i dati documentano, direttamente proporzionali alla dimensione aziendale. Il sistema di allerta precoce funziona bene per le imprese che ne hanno meno bisogno in senso relativo: quelle già strutturate, con consulenti, con governance organizzata. Per le imprese che ne avrebbero maggiore bisogno – le microimprese, le imprese individuali, le piccole società di persone – il sistema è inaccessibile non per mancanza di volontà del legislatore, ma per un difetto di disegno che non è stato adeguatamente discusso né in sede parlamentare né in sede dottrinale.
IX.2 Quattro ipotesi di ricerca urgente
a) La soglia dimensionale implicita. Esiste, nell’accesso alla Composizione negoziata, una soglia dimensionale non scritta ma operante? I dati suggeriscono che sì. Servirebbe uno studio empirico basato su dati di accesso negato, procedure abbandonate, istanze ritirate prima della nomina dell’esperto: dati che l’Osservatorio non raccoglie ma che il sistema camerale potrebbe, in linea di principio, produrre.
b) Il costo-barriera. Qual è il costo complessivo – diretto e indiretto – di una procedura di Composizione negoziata per una microimpresa? La letteratura italiana non ha ancora prodotto stime affidabili di questo costo, disaggregato per fascia dimensionale. Senza questa informazione, è impossibile valutare se il problema sia di accessibilità economica, di accessibilità cognitiva o di entrambe.
c) Il ritardo cognitivo. Le imprese minori in Liquidazione giudiziale non accedono agli strumenti preventivi non (solo) perché non possono permetterselo economicamente, ma perché non li conoscono, o li conoscono quando è già troppo tardi. Questo è un fallimento informativo che la riforma non ha affrontato con strumenti adeguati: mancano campagne di sensibilizzazione, protocolli di segnalazione precoce, meccanismi di accompagnamento per le imprese prive di consulenti strutturati.
d) La Liquidazione coatta amministrativa come proxy della crisi del welfare esternalizzato. Il dato del +86% delle Liquidazioni coatte nel 2025 non è un dato concorsuale ordinario. È un segnale di deterioramento sistemico della filiera cooperativa dei servizi pubblici esternalizzati. La dottrina concorsuale e la politica dei servizi pubblici hanno finora operato in compartimenti stagni: è tempo che dialoghino.
IX.3 La domanda che il legislatore non si è posto
Il diritto concorsuale italiano ha storicamente assunto che la neutralità formale delle norme fosse sufficiente a garantire parità di accesso agli istituti. I dati del 2025 dimostrano che questa assunzione è empiricamente falsa: norme formalmente neutrali producono esiti sostanzialmente asimmetrici quando i soggetti destinatari partono da posizioni di accesso molto differenti.
La domanda che il legislatore non si è ancora posto – e che la dottrina dovrebbe sollecitare – è la seguente: è compito dell’ordinamento concorsuale compensare, almeno parzialmente, la disuguaglianza di accesso agli strumenti di regolazione della crisi? O è accettabile che la procedura applicata dipenda, in ultima analisi, non dalla qualità del progetto di risanamento ma dalla dimensione dell’imprenditore e dalla sua disponibilità di risorse consulenziali?
La risposta a questa domanda è politica prima che giuridica. Ma il giurista ha il compito di formularla con precisione, prima che la politica la normalizzi con indifferenza.
X. Conclusioni: il riflesso nello specchio
I dati dell’Osservatorio Unioncamere – IV edizione – non raccontano una crisi d’impresa. Raccontano la morfologia di un sistema concorsuale che, in quattro anni di applicazione del Codice della crisi, ha rivelato con crescente nitidezza la propria struttura asimmetrica: capace di elaborare, con sofisticazione crescente, le crisi delle imprese strutturate; incapace di raggiungere, per ragioni di disegno più che di volontà, le imprese che più numericamente popolano il tessuto produttivo italiano.
La Composizione negoziata cresce del 69,5% e seleziona imprese con 40 addetti in media e 16 milioni di produzione. Il Concordato preventivo cresce del 17,5% e seleziona imprese con 32 addetti. Gli Accordi di ristrutturazione si stabilizzano e selezionano imprese con 89 addetti. Questi istituti, nell’insieme, coprono il 22,5% delle procedure totali. Il restante 77,5% è liquidazione. E la liquidazione riguarda, con sistematicità quasi perfetta, le imprese più piccole: il 70,7% delle imprese in Liquidazione giudiziale ha meno di 6 addetti, il 47% ha un fatturato inferiore a 500.000 euro.
Questa non è la fotografia di una crisi congiunturale. È la fotografia di un sistema che funziona come un setaccio dimensionale: lascia passare i grandi, trattiene i piccoli. E i piccoli, nell’economia italiana, sono quasi tutti.
Questo non è un dato sulla crisi d’impresa. È un dato sulla struttura della disuguaglianza produttiva italiana, e sulla capacità del sistema giuridico di riprodurla anziché di correggerla.
La crisi, in fondo, è sempre uno specchio. Quello che riflette nel 2025 è il volto di un capitalismo molecolare che si spegne in silenzio – senza concordati, senza composizioni negoziate, senza accordi di ristrutturazione, senza nessuno che abbia intercettato la crisi in tempo utile. 9.869 procedure di Liquidazione giudiziale. Ciascuna con un nome, con lavoratori, con creditori, con una storia. Con una crisi che il sistema non ha raggiunto. Il dovere della dottrina è di nominare questo meccanismo con precisione, prima che la politica lo normalizzi con indifferenza e prima che i numeri dell’anno prossimo siano ancora più grandi.

