Gli Enti del Terzo Settore ed il regime IVA dal 2026
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza tra dubbi e perplessità
Facciamo una panoramica aggiornata sugli Enti del Terzo Settore e le novità previste per il regime IVA a partire dal 2026
Non mi soffermerò sulla definizione degli Enti del Terzo Settore (ETS) ma non guasta ribadire che sono soggetti giuridici che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di volontariato, operando senza scopo di lucro. La loro attività si inserisce in un quadro normativo recentemente riformato, principalmente con il Decreto Legislativo 117/2017 (il “Codice del Terzo Settore”).
Le loro principali caratteristiche ed adempimenti da seguire sono che:
– Lavorano nel campo sociale, assistenziale, culturale, ambientale, educativo e altri settori di interesse pubblico.
– Devono iscriversi in un apposito registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
– Otterranno un riconoscimento ufficiale e qualifiche specifiche, come il riconoscimento di “Organizzazione di Volontariato”, Impresa Sociale”, ecc.
Non guasta ricordare quali siano i loro obiettivi:
– Promuovere la solidarietà e il coinvolgimento civico.
– Favorire lo sviluppo di attività di interesse generale senza scopo di lucro.
Regime IVA a partire dal 2026
Per gli Enti del Terzo Settore, la disciplina IVA può variare a seconda delle attività svolte e delle normative vigenti. Fino ad ora, molti ETS hanno beneficiato di regimi agevolati o esenzioni, specie nelle attività di interesse generale.
Esistono però delle novità con la riforma per il 2026:
A partire dal 1° gennaio 2026, si prevede una significativa revisione del trattamento fiscale, compreso il regime IVA, legata alla implementazione del nuovo Codice del Terzo Settore e ad interventi di armonizzazione fiscale a livello europeo.
I principali aspetti della nuova disciplina prevedono una definitiva esenzione IVA per molte attività svolte dagli ETS, quali servizi sociali, culturali, educativi, sanitari e altri di interesse generale, rispettando specifiche condizioni e limiti di fatturato.
Alcuni ETS saranno comunque in grado di optare per il regime IVA ordinario qualora effettuino attività commerciali non direttamente riconducibili alle finalità istituzionali o superino determinate soglie di fatturato.
La riforma dal 2026 mira a facilitare l’applicazione di regimi fiscali più semplici, con l’obiettivo di favorire la trasparenza e semplificare gli adempimenti amministrativi.
Le attività commerciali svolte in modo autonomo e con finalità di lucro potrebbero essere soggette a regime IVA standard, mentre le attività di interesse generale continueranno ad avere una particolare trattamento di favore.
Posso senza alcun dubbio poter affermare che l’obiettivo della riforma può inquadrarsi in tre piccole definizioni:
– Semplificare la fiscalità degli ETS
– Favorire l’inquadramento fiscale delle attività di interesse generale
– Prevenire le frodi e assicurare un’adeguata contribuzione per le attività commerciali
Posso concludere che, a mio personale parere, l’introduzione del nuovo regime IVA a partire dal 2026 rappresenta un passo importante per il settore del Terzo Settore, mirando a riconoscere le peculiarità delle attività di interesse generale e facilitare il loro sviluppo. È importante che gli enti si preparino aggiornando la propria organizzazione e la compliance fiscale in vista di queste novità.

