Lo sceriffo esiste ancora nella crisi d’impresa

Lo sceriffo esiste ancora nella crisi d’impresa

Per capire un percorso di risanamento serve competenza, non intimidazione.

C’è un momento, nella gestione della crisi d’impresa, in cui il tempo dovrebbe fermarsi.

È il momento in cui l’imprenditore, sospeso tra la speranza e la vertigine, incontra per la prima volta chi – nelle intenzioni del legislatore – dovrebbe essere il custode del valore, il garante dell’equilibrio, il ponte tra la fragilità e la rinascita: il (pre) commissario giudiziale.

Eppure, troppo spesso, quella figura appare in scena non come un vigile dell’equità, ma come un sovrano della diffidenza, un ispettore in miniatura che guarda la crisi non per ciò che è – un fenomeno economico, fisiologico, inevitabile nella vita dell’impresa – ma come l’anticamera della colpa, come un reato non ancora tipizzato.

È qui che la crisi d’impresa rivela il suo paradosso filosofico: la giuridificazione della paura.

Il commissario giudiziale che entra nella stanza con la postura dello sceriffo compie un tradimento epistemologico: antepone la ricerca del colpevole alla ricerca del valore.

E così facendo rinnega la stessa ragione per cui è lì. Il suo sguardo non indaga, setaccia. Non valuta, sospetta. Non accompagna, intimidisce.

La domanda prenotativa – che dovrebbe essere uno spazio protetto, un tempo sospeso per costruire il piano – diventa un’aula d’interrogatorio. Il tavolo non è più un luogo di lavoro, ma un banco degli imputati.

Il professionista non è più un consulente, ma un presunto complice.

Questa torsione culturale ha un nome: la regressione fallimentare travestita da procedura di continuità.

Di fronte a questa metamorfosi, è inevitabile una constatazione amara ma lucida: le norme possono cambiare, gli uomini non di rado no. E quando gli uomini non cambiano, la norma diventa solo carta, priva di effetto, incapace di contaminare la realtà.

Il legislatore può disegnare istituti raffinati, strumenti prenotativi, percorsi di risanamento orientati al valore; può mutuare concetti europei, parlare di early warning, di going concern, di continuità sostenibile.

Ma tutto questo si frantuma nel preciso istante in cui il presidio della procedura è affidato a qualcuno che non vede nella crisi un’opportunità di ristrutturazione, ma un bosco da pattugliare, una frontiera da difendere, un imputato da far confessare.

La filosofia della crisi d’impresa si fonda su un principio che dovrebbe essere elementare: la crisi non è un reato.

Per comprendere se un piano di risanamento regga – soprattutto nella fase prenotativa, che per sua natura è fragile, incompleta, in divenire – non serve sventolare il distintivo né assumere la postura dello sceriffo. La tenuta di un piano non si misura nella rigidità di chi lo osserva, ma nella capacità di leggerne la coerenza interna, la logica economica, la sostenibilità finanziaria.

Un commissario giudiziale che si presenta come un vigilante armato di sospetto tradisce la funzione conoscitiva che la legge gli affida. Il piano non è un imputato: è un oggetto tecnico che chiede lucidità, analisi, distacco critico e, soprattutto, competenza aziendalistica.

E ancora meno ha ragion d’essere quella forma di pressante allusione – appena trattenuta ma chiaramente percepibile – che alcune figure utilizzano per esercitare controllo psicologico sull’imprenditore e sui suoi professionisti. Un piano non migliora sotto la pressione dell’autorità; al contrario, si irrigidisce, si impoverisce.

La fase prenotativa richiede dialogo, non imposizione; verifica tecnica, non intimidatoria evocazione di conseguenze ulteriori. Ogni volta che l’autorità giudiziale si insinua nella conversazione come una presenza ingombrante, il piano perde spontaneità, perde verità, perde valore.

E ancor più deleterio è l’utilizzo dello spauracchio del penale come se fosse uno strumento d’indagine anticipata. La sola evocazione di un possibile riflesso penalistico, usata come leva retorica, altera il terreno.

Il piano di concordato non è il prologo di un’indagine: è un percorso di risanamento.

Tirare in campo il diritto penale – prima ancora che vi sia un fatto, una notizia di reato o un accertamento – significa contaminare il dialogo tecnico con una nube di angoscia che non ha alcuna base giuridica e che il legislatore non ha mai previsto come metodo valutativo.

La comprensione di un piano di continuità non nasce dall’altezzosità, né dal ricorso a insinuazioni perentorie.

Nasce dalla capacità di leggere numeri, processi, flussi, mercati; di interpretare la struttura industriale dell’impresa; di verificare la plausibilità dei driver; di cogliere la logica interna del risanamento.

Tutto il resto – la teatralità del ruolo, la voce impostata, l’ombra del penalistico evocata come monito – appartiene a un mondo antico e improduttivo, che nulla ha a che vedere con il diritto concorsuale moderno.

Ma finché nei suoi custodi sopravvive la nostalgia del sospetto, la procedura resterà un’ombra del passato.

Ed è allora che si comprende la vera radice del problema: non la legge, ma la mentalità. Non la procedura, ma la postura. Non il sistema, ma gli sceriffi che lo presidiano.

E così, ogni volta che un (pre)commissario entra in una stanza con il passo dell’inquirente e lo sguardo del curatore-armato, la crisi d’impresa perde un’altra occasione di diventare ciò che dovrebbe essere: un laboratorio di valore, non un rito di colpevolizzazione.

Finché regnerà questa cultura della paura, non ci sarà riforma che tenga. E nella stanza della crisi continuerà a echeggiare lo stesso, antico rumore: il rumore degli sceriffi che sbattono gli stivali sul pavimento, convinti che la loro durezza sia giustizia.

Ignari che, nel farlo, stanno calpestando proprio ciò che dovrebbero proteggere.

E ciò che rende tutto questo ancor più sconfortante è che accade nel novembre 2025, in uno dei fori che dovrebbe rappresentare il laboratorio più avanzato, moderno e culturalmente evoluto del Paese. Un luogo che, per tradizione e ruolo istituzionale, dovrebbe essere la punta di diamante dell’innovazione economica, aziendalistica e giuridica nella gestione delle crisi aziendali. E invece proprio lì, dove ci si aspetterebbe apertura, dialogo e maturità tecnica, riaffiora – tutt’altro che di rado – il fantasma antico dello sceriffo giudiziario, come se il tempo non fosse mai trascorso e come se nessuna riforma avesse mai toccato davvero la coscienza degli operatori. Una contraddizione talmente evidente da risultare quasi simbolica: anche il centro più evoluto si rivela talvolta, paradossalmente, l’ultimo bastione della paura.

Il commissario giudiziale eserciti la funzione che la legge gli affida – quella di garante tecnico, di analista del valore, di presidio dell’informazione – e non si avventuri in ruoli che non gli appartengono: non è un Pubblico Ministero chiamato a ipotizzare illeciti, né un giudice investito del potere di anticipare decisioni. Ognuno resti nel proprio perimetro, perché solo così la procedura conserva dignità, equilibrio e verità.

In definitiva, ciò che desta maggiore inquietudine non è il rigore tecnico del commissario giudiziale – che appartiene fisiologicamente alla sua funzione – bensì quella deviazione temperamentale che porta taluni professionisti a vivere l’incarico come un esercizio punitivo, quasi un rito di espiazione imposto all’imprenditore in continuità. È una torsione culturale che trasforma la vigilanza in sospetto, l’indipendenza in protagonismo inquisitorio, la funzione di garanzia in un percorso di costante colpevolizzazione. A ricordare i pericoli di tale degenerazione è Seneca, che nel De Clementia ammoniva “Illud enim ipsum quod se ad severitatem componunt, poenae cupiditas est: nihil minus est quam severitas quae poena delectatur.” Una lezione antica ma perfettamente attuale, che denuncia la deriva di chi, travisando il senso del proprio ruolo, scambia il dovere per il piacere di infliggere la pena.

Il che non significa, beninteso, rinunciare a svolgere il proprio ruolo – che deve essere esercitato con altrettanto rigore, lucidità tecnica e fermezza deontologica – ma comprendere che il rigore non coincide con la durezza, che la vigilanza non si esprime attraverso la sospettosità sistemica e che l’indipendenza non si misura dalla quantità di ostacoli frapposti al percorso di risanamento. Il commissario giudiziale è chiamato a essere un arbitro imparziale del processo, non un accusatore permanente; un garante dell’equilibrio procedurale, non un custode dell’ortodossia punitiva. Dove il rigore diventa compiacimento, la funzione si corrompe; dove la severità diventa spettacolo, la professionalità si svuota. È qui che si vede la differenza tra chi esercita l’incarico con autentica competenza e chi, invece, ne indossa soltanto la divisa.

Il furore inquisitorio rappresenta la più insidiosa degenerazione del ruolo dell’ausiliario nella crisi d’impresa: è quella distorsione culturale e psicologica che trasforma la funzione di controllo in una missione punitiva; una vera e propria deviazione psicopatologica del ruolo professionale, una sindrome comportamentale in cui l’ausiliario della crisi d’impresa perde progressivamente la capacità di distinguere tra controllo tecnico e sospetto patologico. Si manifesta con una crescente ipersensibilità al rischio, unita a un bisogno quasi compulsivo di smascherare irregolarità anche dove non ve ne sono, e con una tendenza alla iperinterpretazione punitiva di qualunque condotta dell’imprenditore. Tale distorsione cognitiva trasforma la normale attività di vigilanza in un agire animato da un’ansia persecutoria: il professionista non osserva più la realtà, ma la filtra attraverso un pregiudizio rigido che conferma sé stesso. È, in termini clinici, una forma di delirio di ruolo, dove la funzione di garante dell’equilibrio viene sostituita da una missione personale di repressione, spesso esercitata con zelo crescente e sempre meno proporzionato ai fatti. In questo senso, il furor inquisitorio non è solo una stortura professionale, ma un vero slittamento psicologico che altera la percezione, la valutazione e il comportamento del professionista chiamato a operare nella crisi d’impresa.

Gli effetti del furor inquisitorio non si esauriscono nella distorsione percettiva del professionista: essi si cristallizzano nelle parole che egli lascia nelle comunicazioni, nei rilievi, nelle relazioni. Frasi costruite sotto l’impulso di questa sindrome diventano, nel prosieguo, macigni procedurali, pietre d’inciampo che segnano la percezione dell’impresa e ne condizionano irreversibilmente il destino. E quando, nelle successive sedi giudiziarie, tali affermazioni vengono puntualmente smontate, contestate, ridimensionate o addirittura smentite, la loro carica distruttiva ha già prodotto tutti i suoi effetti: mercato compromesso, reputazione devastata, continuità interrotta. Resta allora solo il rammarico – il più amaro – di aver forse perduto un’occasione reale di salvare un’azienda con il patrimonio umano, economico e sociale che portava con sé, sacrificata sull’altare dell’ego smisurato di chi scrive e comunica senza sapere, senza riflettere un minuto in più, senza ponderare e senza percepire la portata irreversibile delle proprie parole spesso manifestamente sbagliate.

E mentre l’impresa, colpita da giudizi affrettati e da rilievi veicolati con leggerezza, viene progressivamente distrutta e punita come spettatrice inerme, l’ausiliario che ha innescato quel processo di degrado reputazionale non risponde quasi mai delle proprie forzature, delle proprie interpretazioni distorte, delle proprie affermazioni tecnicamente infondate. La procedura inghiotte tutto, e ciò che resta della sua azione è un danno che nessuno ripara: l’impresa è già morta, i posti di lavoro già evaporati, il valore economico e sociale già disperso. Così l’asimmetria diventa paradossale: chi agisce senza misura rimane impunito; chi subisce senza poter reagire paga il prezzo più alto. In questa dinamica tossica, la responsabilità dell’ausiliario si dissolve, mentre la sanzione ricade integralmente sull’impresa, che viene travolta non per ciò che è, ma per ciò che qualcuno – nell’ebbrezza del proprio ruolo – ha deciso di scrivere.

E allora, quale impulso, quale sottile compiacimento induce alcuni (pre) commissari giudiziali a indossare fin da subito (e quando non hanno neppure compreso chi è l’impresa loro affidata) i panni dello sceriffo inquisitore?

A ben vedere, la risposta non risiede in una singola causa, ma in una combinazione di fattori che si autoalimentano. Vi è, innanzitutto, la tentazione psicologica di trasformare un incarico di vigilanza in un esercizio identitario di potere: il commissario giudiziale che interpreta la continuità come un terreno di colpevolezza presunta finisce per costruirsi un ruolo in cui il rigore non è più strumento, ma posa. A ciò si aggiunge la scorciatoia professionale offerta dalla severità ostentata, che consente di nascondere nel clamore del controllo muscolare l’assenza di reale analisi tecnico-aziendalistica. Senza dimenticare il timore, tutto contemporaneo, di responsabilità civili e penali: un timore che induce taluni a rifugiarsi in una vigilanza esasperata, nella convinzione che l’intransigenza preventiva costituisca uno scudo più solido dell’equilibrio. Infine, vi è quel narcisismo di bassa lega che porta a confondere l’indipendenza con la durezza, l’imparzialità con la sospettosità, la funzione con il protagonismo. E così l’incarico, da presidio tecnico, diventa palcoscenico morale.

In fondo, per alcuni è semplicemente più facile – e più gratificante – esercitare il potere che assumersi la responsabilità dell’equilibrio.

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