Il rischio del silenzio dell’Esperto nella CNC
L’assenza dell’Esperto nel percorso negoziale riduce la procedura a mero adempimento formale.
Un recente provvedimento del Tribunale di Milano del settembre 2025 – commentato in una rivista specialistica nella metà del successivo mese di ottobre – nell’ambito di una procedura di Composizione Negoziata della Crisi, ha riportato all’attenzione un tema tanto delicato quanto ineludibile: il ruolo dell’Esperto quando il percorso di risanamento non evolve, il tempo scorre e la crisi si approfondisce.
Nel caso deciso, una società benefit aveva avviato la CNC nei primi giorni del mese di marzo; l’Esperto era stato nominato, le misure protettive erano state confermate, ma per mesi nulla era realmente accaduto. Nessuna intesa, nessuna concreta evoluzione del piano, nessun segnale di inversione.
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale e dall’autore del commento in dottrina, la CNC è rimasta sospesa, immobile, fino all’archiviazione negativa pervenuta alla fine del mese di agosto 2025 e al successivo, vano, tentativo di accesso a un concordato preventivo.
Il Tribunale ha stigmatizzato la mancanza di mutamenti sostanziali, riconoscendo l’abuso di strumenti di regolazione della crisi. Ma, al di là della pronuncia in sé, ciò che resta impressa è una domanda più profonda, non affrontata dal Tribunale, che tocca la coscienza della professione: dov’era l’Esperto in quei mesi?
Preliminarmente, occorre dare atto che l’assenza sostanziale dell’Esperto nel procedimento di Composizione negoziata non è una supposizione interpretativa, ma emerge con chiarezza dalla lettura combinata del provvedimento del Tribunale e del successivo contributo dottrinale che lo commenta. In entrambi i testi, infatti, la figura dell’Esperto viene richiamata soltanto per meri profili cronologici – la data della nomina e quella della relazione finale – senza che sia offerta alcuna indicazione circa l’attività effettivamente svolta, le iniziative assunte o le interlocuzioni promosse nel corso dei sei mesi di durata del procedimento.
Fatto questo chiarimento, qualunque lettore attento si domanderebbe: dov’era l’Esperto quando l’impresa si spegneva lentamente, quando la procedura non produceva risultati, quando la finanza promessa e i contratti attivi non arrivavano?
Infatti, al di là della pronuncia in sé, ciò che resta impressa è una domanda più profonda che tocca la coscienza della professione: dov’era l’Esperto in quei mesi?
Né il provvedimento del Tribunale né il successivo commento dottrinale al medesimo, hanno dedicato spazio all’analisi della condotta dell’Esperto. La sua presenza è ricordata soltanto per la data della nomina e per quella della relazione negativa, senza alcun cenno al contenuto del suo operato, alle verifiche svolte o alle interlocuzioni intraprese.
Da qui nasce la riflessione che segue: una meditazione morale e deontologica sul rischio di un mestiere – quello dell’Esperto – che, se vissuto in forma neutra, può trasformarsi nel contrario di ciò per cui è stato concepito.
Appare infatti singolare constatare come tanto il provvedimento del Tribunale quanto il successivo commento in dottrina abbiano concentrato ogni riflessione critica sulla condotta del debitore in Composizione Negoziata, quasi che l’esito infausto del procedimento potesse trovare spiegazione esclusiva nell’inadempimento o nella reticenza dell’imprenditore. Un simile approccio, apparentemente coerente con la lettera dell’art. 25-sexies del Codice della Crisi, tradisce tuttavia una visione monodimensionale dell’istituto, obliterando del tutto la posizione dell’Esperto, la cui funzione non si esaurisce nella mera verbalizzazione o nell’attendista raccolta documentale, ma implica un ruolo attivo di stimolo, proposta e vigilanza.
Il silenzio sull’operato dell’Esperto appare ancor più grave ove si consideri che l’ordinamento non gli attribuisce una funzione notarile o di neutra verbalizzazione. L’Esperto è chiamato, secondo la ratio legis, a promuovere l’effettiva interlocuzione tra debitore e creditori, a verificare la sostenibilità delle misure proposte e a sollecitare, quando necessario, l’adozione di condotte correttive. La sua passività, lungi dal potersi giustificare con il principio di autonomia imprenditoriale, integra una forma di omissione sostanziale, idonea a vanificare la finalità preventiva e compositiva dell’intero istituto. Egli deve, non può, chiudere senza indugio negativamente la CNC quando si rende conto dell’impossibilità o insuccesso della stessa. E non lo può fare dopo sei mesi di simil letargo.
Che una pronuncia giudiziaria, pur pregevole per sistematicità, eluda del tutto il tema della (mancata) proattività dell’Esperto, denota una distorsione metodologica. Assumendo come unico parametro valutativo il comportamento del debitore, finisce per ridurre la Composizione Negoziata a un percorso unilaterale, esautorando la funzione terza e di garanzia dell’Esperto. Una tale riduzione concettuale, se non corretta, rischia di consolidare un orientamento giurisprudenziale che, implicitamente, deresponsabilizza l’Esperto e svuota l’istituto della sua componente dinamica.
Non meno discutibile è l’atteggiamento di quella parte della dottrina che, nel commentare la decisione, si limita a ribadire le considerazioni del giudice, ponendo ancora una volta l’accento sulla colpevole inerzia del debitore e tacendo sulle omissioni dell’Esperto. L’adesione acritica a un impianto motivazionale sbilanciato rivela un deficit di indipendenza analitica, come se l’autore avesse dimenticato che la funzione della dottrina non è quella di ratificare l’interpretazione giudiziaria, ma di svelarne i limiti, specie quando questi incidono su ruoli e responsabilità di nuova configurazione.
L’Esperto che assiste inerme alla paralisi del tavolo negoziale o che si astiene dal sollecitare il debitore a condotte conformi ai principi di correttezza e collaborazione, viene meno ai doveri di diligenza che l’incarico gli impone. La sua inattività non può essere giustificata né dalla mancanza di poteri coercitivi né dalla presunta neutralità della sua posizione, poiché la funzione dell’Esperto si fonda su un obbligo di impulso e di indirizzo, non su un potere autoritativo. È dunque necessario interrogarsi, ad ampio spettro, su una simile inerzia.
Trascurare l’esame della condotta dell’Esperto equivale, in termini sistemici, a legittimare una figura priva di effettiva funzione, destinata a operare come mero spettatore del dissesto, priva di incidenza causale sul suo esito. Se la giurisprudenza e la dottrina consolidano tale impostazione, l’intero meccanismo della Composizione Negoziata si svuota di significato, riducendosi a un adempimento burocratico preliminare alla liquidazione giudiziale. È quindi indispensabile riaffermare che la capacità dell’Esperto non si misura solo sull’esattezza formale della relazione finale, ma sull’efficacia della sua azione durante il procedimento.
Sarebbe auspicabile che la giurisprudenza futura – e con essa la riflessione dottrinale più avvertita – colgano la necessità di riequilibrare l’analisi, restituendo all’Esperto la centralità funzionale che la norma originariamente gli attribuisce. Solo riconoscendo il nesso tra l’inerzia dell’Esperto e l’insuccesso della CNC sarà possibile evitare che l’istituto divenga l’ennesimo rito formale privo di reale capacità rigenerativa, piuttosto che un contesto in cui limitare – e stigmatizzare – l’analisi della condotta del debitore.
1. La crisi come spazio di verità
Ogni procedura di crisi d’impresa è, prima ancora che un fatto economico o giuridico, un luogo di verità. È il momento in cui si misura la coerenza tra la forma e la sostanza, tra la professione e la coscienza, tra il ruolo assunto e la responsabilità effettiva. In questo spazio fragile e decisivo, l’Esperto della Composizione negoziata rappresenta la figura chiamata a incarnare la vigilanza, la lucidità, la fermezza. È colui che deve dare corpo e voce alla funzione di presidio etico della legalità economica.
Ma cosa accade quando, invece, egli tace? Quando si lascia scorrere il tempo per oltre sei mesi, senza agire, senza indirizzare, senza interrompere un percorso che non conduce da nessuna parte? Che senso assume allora la sua funzione, se la sua presenza non produce alcun movimento reale?
La domanda – “L’Esperto dov’era?” – non è solo un rimprovero ma è il grido di una coscienza professionale che rifiuta l’indifferenza.
2. Il silenzio che tradisce il ruolo
L’inerzia dell’Esperto nella Composizione negoziata è un fatto che pesa come una colpa morale, ancor prima che giuridica.
Egli è nominato non per assistere al declino, ma per tentare di arrestarlo se manifestatosi; non per cronacare la disfatta, ma per prevenire la rovina. Se resta immobile mentre la crisi si consuma, egli tradisce la ratio stessa del proprio mandato.
Ogni giorno trascorso senza interlocuzione, senza impulso, senza un atto concreto di stimolo o di richiamo, è un giorno sottratto alla speranza dell’impresa. Il silenzio non è neutralità, ma omissione. È la forma più grave di disimpegno, perché nasconde l’assenza sotto le apparenze della prudenza.
L’Esperto che tace non è imparziale: è inerte. E l’inerzia, in una procedura costruita sulla tempestività, è l’equivalente morale del danno.
3. Il tempo come fattore di rischio
Il tempo, nella crisi d’impresa, è un bene che si consuma più rapidamente del capitale. Ogni settimana di esitazione può trasformarsi in un mese di regressione, in un trimestre di dissolvimento.
L’Esperto che lascia scorrere il tempo senza intervenire diventa, suo malgrado, parte del problema che avrebbe dovuto risolvere.
Non può nascondersi dietro la formula della “verifica finale”, perché la crisi non è un fenomeno da osservare: è un processo da governare. Il dovere morale dell’Esperto è quello di agire nel tempo, non di giudicare il tempo trascorso.
Lasciare che una Composizione Negoziata si trascini per mesi senza progresso equivale a certificare l’impotenza della professione e a infliggere al sistema un danno reputazionale profondo.
4. La colpa del silenzio
Vi è una forma di colpa che non produce clamore, che non lascia tracce visibili, ma che corrode lentamente l’essenza della professionalità: la colpa del silenzio.
Non è l’errore di valutazione, non è la decisione sbagliata, ma il non dire, il non fare, il non reagire.
L’Esperto che osserva in silenzio il dissolversi dell’impresa compie, consapevolmente o meno, una rinuncia etica. Rinuncia a essere guida, rinuncia a essere presidio, rinuncia a essere ciò per cui è stato chiamato. E quando, alla fine, redige la relazione conclusiva, spesso severa e puntuale, quella relazione arriva come un atto tardivo, come un’autopsia.
È la precisione del chirurgo che opera quando il paziente è già morto.
La funzione dell’Esperto non è quella di giudicare a posteriori, ma di impedire che il tempo della procedura diventi un tempo inutile. Se egli interviene solo alla fine, non serve più a nulla.
5. L’illusione della neutralità
Molti professionisti confondono la neutralità con la distanza, l’equilibrio con l’assenza. Ma la neutralità autentica non è disimpegno: è partecipazione equidistante. L’Esperto non deve schierarsi, ma deve esserci. Deve saper ammonire l’imprenditore senza condannarlo, deve saper stimolare i creditori senza imporsi, deve saper fermare la procedura quando il silenzio è diventato complicità.
La sua presenza non è accessoria, ma strutturale. È il cuore dell’intero impianto della Composizione negoziata.
Quando egli abdica al ruolo di facilitatore, quando si limita ad assistere, il meccanismo collassa: l’istituto perde credibilità, la fiducia collettiva si dissolve, la CNC diventa un passaggio burocratico prima del default.
La neutralità non è un rifugio per chi teme di decidere: è una postura attiva, fatta di coraggio e misura.
6. Il doppio destino perduto
L’inerzia dell’Esperto produce una duplice perdita. Da un lato, priva l’impresa della possibilità di una soluzione tempestiva: se fosse intervenuto, se avesse sollecitato, se avesse interrotto, l’esito avrebbe potuto essere diverso. Forse la procedura si sarebbe chiusa prima, evitando mesi di paralisi; forse, al contrario, il suo impulso avrebbe riattivato un canale di trattativa, una revisione del piano, un accordo con i creditori.
In ogni caso, il suo silenzio ha sottratto una chance.
Dall’altro lato, l’inerzia danneggia la professione stessa. Perché l’Esperto rappresenta l’idea di un sapere tecnico capace di farsi etica, di un sapere che non osserva ma accompagna. Quando questo sapere si spegne nella formalità, si incrina l’intera architettura della fiducia che sostiene il diritto dell’economia.
Un Esperto inattivo è un simbolo che si svuota.
7. Il dovere della presenza
Presenziare non significa solo esserci fisicamente. Significa essere vigili, reattivi, pronti. La presenza dell’Esperto si misura nella capacità di far sentire il proprio ruolo, di orientare, di segnare un limite. La deontologia non impone solo di comportarsi correttamente, ma di impedire che la correttezza diventi indifferenza.
Ogni professione ha un’etica della presenza. Nel caso dell’Esperto, questa etica si traduce in un imperativo semplice: non lasciare che la procedura viva senza direzione. Un Esperto che non interviene non è prudente, è assente. E l’assenza, quando è istituzionalizzata, diventa il più grave dei tradimenti.
8. La relazione finale come atto di distanza
Alcune relazioni conclusive delle Composizioni negoziate fallite sono testi impeccabili, ordinati, formalmente corretti. Ma dietro quella perfezione c’è spesso il vuoto. Sono relazioni che giudicano, che elencano, che condannano – ma sempre dopo.
Sono relazioni che spiegano, ma non salvano. È facile, a procedura conclusa, individuare errori e omissioni altrui; è più difficile ammettere che l’inerzia di chi doveva vigilare magari ha contribuito alla non riuscita. Il vero atto professionale non è il giudizio ex post, ma la decisione tempestiva.
L’Esperto che scrive una relazione impeccabile dopo mesi di inattività compie un gesto sterile, che non restituisce nulla al sistema e non redime la propria omissione.
9. L’etica della vigilanza
La vigilanza è la forma più alta della moralità professionale. Vigilare non significa controllare, ma curare: vedere ciò che si muove, comprendere quando intervenire, non lasciare che le cose accadano da sole.
Il vigilante è colui che non dorme, che non si distrae, che percepisce i segnali deboli prima che diventino irreversibili.
Nella Composizione Negoziata, l’Esperto è il guardiano di un equilibrio fragile. La sua presenza costante è garanzia per tutti: per l’impresa, per i creditori, per il sistema economico. Quando abdica alla vigilanza, il meccanismo si svuota e la fiducia collettiva vacilla. Non servono norme per imporre la vigilanza: basta la coscienza del ruolo.
Chi accetta di essere Esperto accetta di non potersi permettere il silenzio.
10. L’assenza che parla
La domanda “L’Esperto dov’era?” non è un pericolo isolato. È una domanda che riguarda tutti i professionisti che operano nei luoghi della crisi. Dov’erano quando il tempo passava? Dov’erano quando le soluzioni non arrivavano, quando i piani restavano identici, quando i creditori tacevano e l’impresa si spegneva? Forse scrivevano relazioni. Forse aspettavano sviluppi. Ma nel frattempo, la crisi compiva il suo corso.
E quando infine hanno parlato, era troppo tardi.
La vera responsabilità dell’Esperto non è solo agire, ma esserci nel momento in cui la sua presenza può fare la differenza. Perché una procedura chiusa tardi è una sconfitta collettiva; una chiusa bene, ma fuori tempo, è una vittoria che non serve a nessuno.
La moralità della professione non si misura nella perfezione degli atti, ma nella tempestività della coscienza.
E a questo proposito, non sfugge all’osservatore attento come l’Esperto, rimasto in una posizione di sostanziale quiescenza per l’intero arco del procedimento, sembri riacquistare voce soltanto in sede di chiusura negativa, quasi a voler marcare una presa di distanza dall’esito ormai compromesso. Un risveglio postumo che, più che rivelare un improvviso senso del dovere, lascia trasparire il timore della verifica finale e l’esigenza di una cautelativa autodifesa.
E nella crisi d’impresa, il silenzio dell’Esperto non è una forma di prudenza ma è una resa. Chi tace quando deve parlare non è neutrale ma è assente.
E l’assenza, in questi casi, è un qualcosa che pesa più di qualunque errore tecnico.

