Cessioni in blocco dei crediti bancari

Cessioni in blocco dei crediti bancari

Per la Cassazione l’avviso di cessione pubblicato in G.U. non prova la cessione ma ha solo un valor indiziario

Con l’ordinanza n.25547 del 17.09.2025, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla legittimazione attiva della cessionaria di crediti in blocco ex legge n.130/1999.

La Corte ha preliminarmente rammentato che a tali operazioni si applica l’art.58 TUB, secondo cui le operazioni di cessione in blocco sono soggette a uno speciale regime di pubblicità che prevede l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell’operazione in Gazzetta Ufficiale. Con tale forma di pubblicità si producono, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti della notifica indicati dall’art.1264 c.c.

La Corte ha altresì ribadito che il cessionario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione.

La Corte ha però anche ribadito che nelle cessioni in blocco di crediti bancari l’onere probatorio gravante sul cessionario risulta attenuato rispetto alla disciplina codicistica, giacché la notifica individuale dell’atto di cessione è sostituito dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (eventualmente integrabile anche con altre forme di pubblicità).

Sul punto la Cassazione ha precisato, una volta ancora, che la produzione dell’avviso in G.U. è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, pur senza specifica enumerazione di ciascun rapporto, laddove risultino indicate le categorie di rapporti ceduti e sia dunque possibile individuare senza incertezze quelli oggetto di cessione.

La Corte ha però anche riaffermato nuovamente il principio in virtù del quale, laddove il debitore contesti l’esistenza stessa del contratto di cessione, il semplice avviso pubblicato in G.U. non è sufficiente a darne prova: il giudice deve, in tal caso, svolgere un accertamento complessivo dei fatti, potendo attribuire alla pubblicazione solo valore indiziario.

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