Difendere la CNC dal suo tradimento
L’uso distorto delle misure protettive per imporre ai creditori il pagamento dei debiti pregressi
- Premessa: il rischio di una deriva interpretativa della CNC da parte dei debitori e dei loro advisor
Non di rado imprenditori e professionisti tentano di piegare la Composizione Negoziata della Crisi a finalità per le quali non è stata concepita: trasformarla in un contenitore surrettizio per negoziare i debiti scaduti o addirittura per imporre ai creditori anteriori la propria volontà attraverso il ricorso alle misure protettive concesse dal tribunale.
Un simile approccio tradisce la ratio legis, confonde i piani e soprattutto altera il delicato equilibrio tra la tutela dell’impresa in crisi e quella dei creditori.
- Natura e funzione della Composizione Negoziata
È condiviso universalmente in dottrina e giurisprudenza che la Composizione Negoziata della Crisi non è una procedura concorsuale, né liquidatoria, né giudiziale in senso stretto.
Essa nasce come percorso negoziale, volontario e stragiudiziale, assistito da un esperto indipendente, finalizzato a verificare se esistono margini concreti per il risanamento dell’impresa in continuità.
I pilastri sono chiari:
- centralità del progetto industriale e della continuità aziendale (diretta o indiretta);
- ruolo di facilitazione dell’esperto, che non impone ma agevola;
- protezione – attraverso le misure protettive e cautelari – circoscritta e temporanea per favorire trattative, non per congelare i creditori sine die;
- esclusione di qualsiasi logica liquidatoria o di falcidia coattiva.
È questo il cuore della CNC: uno strumento di riorganizzazione e di dialogo, non di negoziazione debitoria in senso concorsuale.
- Le misure protettive: un istituto a rischio di abuso
L’art. 18 del CCII consente all’imprenditore che accede alla CNC di chiedere al tribunale l’adozione di misure protettive del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive, cautelari, ecc.), così da creare uno spazio salvaguardato di negoziazione.
Tali misure che dovrebbero avere carattere residuale e eccezionale ma invece (ndr. i dati Unioncamere al 1° settembre 2025 ci dicono essere richieste nell’81% dei casi) spesso hanno un carattere strumentale e accessorio: servono a consentire trattative leali, non a bloccare i creditori per poi imporre loro dilazioni o falcidie.
Si moltiplicano, infatti, i casi in cui le misure vengono utilizzate come leva per presentare ai creditori proposte di pagamento differito dei debiti anteriori, subordinate alla loro adesione alla conferma delle misure protettive o alla rinuncia ad azioni esecutive.
È qui che si manifesta la coercizione: il creditore, privato temporaneamente della possibilità di agire, si trova costretto a scegliere tra accettare la proposta (spesso vaga e condizionata) o restare vincolato all’impasse generata dalle misure protettive (che comunque sono strumentali e accessorie alla CNC e servono a consentire trattative leali).
- L’evidenza dei numeri: le misure protettive alla prova delle statistiche Unioncamere
L’analisi statistica diffusa da Unioncamere al 1° settembre 2025 fornisce un quadro molto chiaro dell’uso della Composizione Negoziata e, in particolare, delle misure protettive. Su un totale di 3.296 istanze presentate, ben 2.660 – pari all’81% – sono state accompagnate dalla richiesta di misure protettive. La quasi totalità delle imprese, dunque, accede allo strumento chiedendo immediatamente la sospensione delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori.
Questo dato, preso isolatamente, potrebbe sembrare fisiologico: è naturale che l’imprenditore in crisi ricerchi un “respiro” temporaneo per condurre trattative più ordinate. Tuttavia, se lo si mette a confronto con gli esiti effettivi della procedura, emergono profili di rilevante anomalia.
Al 1° settembre 2025 risultano 1.891 istanze chiuse. Di queste, solo 378 hanno avuto esito favorevole, ossia appena il 20%. Nel restante 80% dei casi, le procedure si sono concluse con un nulla di fatto:
- 33% per assenza di concrete prospettive di risanamento;
- 53% per esito negativo delle trattative;
- 14% per rinuncia diretta dell’imprenditore.
Il dato più significativo è che oltre la metà delle istanze chiuse con esito sfavorevole (803 su 1.513) si è arenata per fallimento delle trattative, il che dimostra che il periodo di protezione concesso non è stato adeguatamente sfruttato per sviluppare un piano serio di continuità aziendale.
Si delinea, così, una asimmetria sistemica:
- da un lato, l’imprenditore ottiene quasi automaticamente la protezione giudiziale, bloccando i creditori;
- dall’altro, il piano di risanamento – cuore della Composizione Negoziata – in moltissimi casi non viene presentato, o resta vago, o comunque non conduce a un accordo.
Il risultato concreto è che le misure protettive, concepite dal legislatore come strumento temporaneo e strumentale al piano, diventano spesso un ombrello giudiziale utilizzato per guadagnare tempo, senza che vi sia alcun reale percorso di riorganizzazione aziendale.
Questa distorsione è ancora più evidente se si osserva il dato relativo alle imprese che hanno indicato risorse finanziarie a sostegno del piano: solo 643 istanze, pari al 20% del totale. È difficile immaginare un risanamento credibile senza disponibilità finanziarie, eppure l’81% delle imprese ottiene misure protettive e solo un quinto dichiara risorse adeguate. A tal proposito vale la pena ricordare che la vera causa dell’insolvenza è l’illiquidità.
Ne emerge un paradosso: la misura eccezionale (la protezione concessa dal tribunale) è diventata la regola, mentre l’elemento essenziale (il piano in continuità, supportato da risorse e da un percorso industriale credibile) è relegato a eccezione.
In termini di politica del diritto, i dati Unioncamere mostrano che lo strumento rischia di essere percepito dalle imprese non come un percorso selettivo e impegnativo di risanamento, ma come una scorciatoia per differire le pretese creditorie. Ciò rafforza la tesi secondo cui le misure protettive, oggi, vengono troppo spesso piegate a finalità improprie, in aperta contraddizione con la natura della Composizione Negoziata e con il principio della centralità della continuità aziendale.
Una lettura neanche troppo critica dei dati Unioncamere conduce ad una serie di conclusioni su cui non si può non riflettere: se l’81% delle istanze parte con misure protettive, ma solo il 20% si conclude con successo, significa che il sistema sta sopportando una mole enorme di blocchi giudiziali senza ritorno in termini di risanamento. Ciò è coerente con la prassi patologica che abbiamo discusso: forse l’imprenditore non mostra un piano credibile, ma sfrutta le misure protettive come leva per trattare o, peggio, per “ricattare” i creditori con promesse di pagamento future e incerte.
I dati Unioncamere evidenziano quindi una anomalia sistemica: l’uso eccessivo e quasi automatico delle misure protettive, a fronte di un basso tasso di risanamento effettivo attraverso la CNC. Le misure protettive, anziché servire la continuità aziendale, stanno diventando nella maggior parte dei casi un mezzo per differire l’inevitabile. Questo rafforza la tesi secondo cui la CNC rischia di essere spesso piegata a finalità improprie, lontane dalla sua essenza.
Siamo di fronte a un paradosso normativo e operativo: lo strumento nato per salvare le imprese rischia di trasformarsi in un “parcheggio” che dilata i tempi della crisi, danneggiando i creditori e minando la credibilità della CNC.
Pur in presenza delle criticità appena evidenziate, non si può trascurare che la Composizione Negoziata ha già prodotto effetti di grande rilievo: oltre 20.000 posti di lavoro sono stati salvaguardati grazie agli esiti favorevoli delle procedure concluse, come attestano i dati Unioncamere. Questo dimostra la validità dello strumento, che va incentivato e promosso in tutti i casi in cui esista una reale prospettiva di continuità aziendale. Tuttavia, per preservarne la credibilità, è necessario un deciso cambio di passo nell’analisi delle istanze di misure protettive: il tempo non è neutro, e anche pochi mesi di sospensione hanno un costo economico e sociale che, nei casi di abuso o di errata valutazione della necessità e utilità della protezione, finisce per ricadere interamente sui medesimi creditori.
- Perché tale uso è incompatibile con la natura della CNC
L’utilizzo della CNC unicamente per proporre pagamenti futuri ai creditori anteriori costituisce una violazione strutturale dell’istituto perché:
- snatura la finalità di risanamento, riducendola a una mera trattativa debitoria;
- sostituisce surrettiziamente istituti concorsuali specificamente pensati per ciò (in primis il concordato preventivo liquidatorio);
- priva i creditori delle garanzie procedurali e delle tutele partecipative previste nelle vere procedure concorsuali (nulla viene infatti chiarito sulle garanzie che il pagamento proposto nel tempo sia effettivamente vero e garantito, a fronte di una richiesta di adesione anticipata alla conferma delle misure protettive).
Il risultato è un corto circuito: la CNC diventa una sorta di “concordato preventivo mascherato”, senza votazioni, senza classi, senza il controllo giudiziale sostanziale.
Se l’imprenditore intende negoziare i debiti pregressi, la via maestra non è certamente la CNC. Essa rimane confinata al terreno del dialogo negoziale volto alla continuità aziendale (che della CNC è il nucleo irrinunciabile), non alla liquidazione né alla falcidia.
Le misure protettive non possono essere utilizzate per bloccare sine die i creditori in assenza di un concreto percorso di risanamento.
La differenza è essenziale: la CNC non è né una scorciatoia per dilazioni coattive, né un terreno per transazioni generalizzate, ma un percorso fondato sulla continuità aziendale e sulla responsabilità negoziale.
- Il rischio sistemico del ricatto ai creditori
Se non si chiarisce nettamente la distinzione, il pericolo è grave la svalutazione della fiducia dei creditori nello strumento, con conseguente discredito della CNC, l’abuso processuale delle misure protettive, utilizzate come “arma” per sospendere azioni legittime e la trasformazione patologica della CNC in una liquidazione surrettizia, senza tutele per nessuno.
Il creditore finisce ostaggio di un ricatto: o non ti opponi subito alla conferma delle misure protettive accettando di essere pagato in futuro (senza alcuna garanzia preliminare su cui fondare tale scelta), oppure non ti verrà pagato nulla.
Ma questo non è risanamento: è solo un uso improprio e contrario alla legge.
Un caso emblematico di abuso della Composizione Negoziata si rinviene quando il debitore, una volta ottenute le misure protettive (basta un flag nella piattaforma e poi, nei tempi stabiliti dalla norma, il deposito del ricorso per la conferma delle stesse al tribunale), formula al creditore una proposta che, a ben vedere, non offre alcuna garanzia di reale soddisfazione. Si tratta di comunicazioni nelle quali il debitore, o meglio il suo legale rappresentante, propone di pagare il creditore in futuro – o di definire la posizione attraverso operazioni alternative quali la cessione del credito a un terzo – subordinando tuttavia tale impegno alla condizione che il creditore presti immediato consenso alla richiesta di conferma delle misure protettive presentata al Tribunale.
Un simile schema evidenzia tutta la sua distorsione:
- il creditore viene posto davanti a una promessa di pagamento futuro, del tutto aleatoria e priva di qualsiasi garanzia concreta;
- le risorse addotte a sostegno di tale promessa (ipotetici versamenti di un socio o dell’amministratore) non sono né certe né verificate, restando pure dichiarazioni di intento;
- al creditore, in cambio del proprio consenso alla proroga delle misure protettive, non viene offerta alcuna tutela, ma soltanto l’onere di assumersi integralmente il rischio dell’adempimento futuro.
In altri termini, la dinamica non realizza una trattativa equilibrata ma si traduce in un ricatto: se vuoi sperare di essere pagato, devi subito sostenere la mia richiesta di conferma delle misure protettive, senza pretendere prove né di continuità aziendale né della disponibilità delle risorse necessarie.
Ciò che aggrava ulteriormente la patologia è che spesso simili proposte vengono avanzate in assenza di qualsivoglia piano di risanamento reso noto non solo al creditore, ma neppure agli altri creditori, all’esperto nominato o allo stesso giudice delle misure. Mancando la base stessa della CNC – ossia il progetto di continuità – la proposta si riduce a un mero acquisto di tempo, con l’aggiunta di una pressione indebita sul creditore.
Siamo dunque dinanzi a un uso del tutto improprio dell’istituto:
- le misure protettive, concepite come strumento neutro e temporaneo a presidio delle trattative, vengono piegate a leva coercitiva;
- la CNC, che per sua natura deve ruotare intorno a un piano di risanamento aziendale, viene degradata a contenitore di promesse vuote;
- il creditore si trova esposto a un’alternativa fittizia, in cui l’unica certezza è la sospensione delle proprie azioni, mentre il pagamento resta ipotetico e incerto.
In questo modo la CNC perde la sua funzione originaria e si trasforma in un terreno fertile per pratiche elusive, che nulla hanno a che vedere con la continuità aziendale e con il risanamento. Non vi è alcuna prospettiva industriale, nessuna riorganizzazione, nessun progetto di rilancio: solo l’uso delle misure giudiziali per guadagnare tempo e imporre un consenso condizionato.
Un tale meccanismo merita di essere qualificato per quello che è: non una CNC, non è neppure una negoziazione, ma un ricatto travestito da proposta, che sfrutta l’ombrello giudiziale delle misure protettive per piegare il creditore a un consenso immediato e privo di ritorno.
- Il fulcro della CNC: il piano di risanamento in continuità, non affari di sopravvivenza
Non va dimenticato che la Composizione Negoziata si regge su un presupposto imprescindibile: la predisposizione e la condivisione di un piano di risanamento fattibile in continuità aziendale. È questo l’elemento che dà senso e legittimazione all’intero percorso, perché la CNC non nasce come rifugio temporaneo né come occasione per improvvisare affari estemporanei. La continuità aziendale non è un optional, ma un valore irrinunciabile che deve sorreggere ogni fase della procedura.
Quando l’imprenditore, invece di esibire un progetto di rilancio industriale e finanziario credibile, utilizza la CNC per guadagnare tempo, spostando la discussione su proposte condizionate, cessioni fittizie o promesse di pagamento future e incerte, la procedura viene degradata a strumento di sopravvivenza apparente. Non c’è risanamento, non c’è prospettiva, non c’è reale tutela né per l’impresa né per i creditori.
La CNC non è un palcoscenico per tentare l’ennesimo “affare” o per mascherare il dissesto sotto vesti negoziali: è un percorso selettivo, riservato alle imprese che abbiano la capacità – e la volontà – di costruire un futuro sostenibile. Chi ne fa un uso diverso ne tradisce la natura e compromette la credibilità dell’intero istituto.
- Le conseguenze sistemiche dell’abuso: quando la promessa di pagamento condizionata snatura la CNC
L’analisi del caso sopra riportato consente di trarre un monito di più ampia portata.
La pratica di subordinare una promessa di pagamento – peraltro futura e incerta – all’adesione preliminare del creditore alla conferma delle misure protettive non solo contraddice la ratio della Composizione Negoziata, ma rappresenta una deviazione che potrebbe essere ritenuta addirittura priva di legittimità.
La CNC, infatti, si fonda su un presupposto chiaro e inderogabile: l’esistenza di un piano di risanamento in continuità, reso trasparente e condiviso con i creditori e sottoposto all’analisi dell’esperto indipendente. Le misure protettive non hanno valore in sé, ma solo nella misura in cui consentono all’imprenditore di guadagnare tempo per elaborare e proporre quel piano.
Quando, invece, le misure vengono utilizzate come moneta di scambio per ottenere un consenso immediato dai creditori in cambio di un pagamento aleatorio, si verificano tre gravi distorsioni:
Si svuota la funzione delle misure protettive, che da presidio neutrale della negoziazione divengono strumento di pressione.
Si esclude la continuità aziendale dal cuore del percorso, perché al creditore non viene mostrato alcun progetto industriale, ma solo una promessa condizionata e personale, spesso legata a risorse di un socio o di un amministratore senza garanzie di effettiva disponibilità.
Si altera l’equilibrio tra debitore e creditore, riducendo la CNC a un’arena di ricatti e non a un tavolo di trattative.
È evidente che una simile prassi nulla ha a che vedere con la CNC. Non è un percorso di risanamento, non è una trattativa orientata alla continuità, non è nemmeno un confronto corretto sui debiti. È “altro”: una costruzione che utilizza l’ombrello giudiziale delle misure per guadagnare tempo e per piegare i creditori a una scelta indotta, sottraendoli a ogni forma di trasparenza e di reale valutazione.
Se la CNC dovesse degenerare in questo, non solo verrebbe meno la sua funzione originaria, ma si aprirebbe un problema di compatibilità giuridica: può essere considerata legittima una proposta subordinata a un atto processuale – l’adesione alla conferma delle misure – che nulla ha a che vedere con l’oggetto della trattativa, ossia il risanamento aziendale? La risposta, in termini sistematici, non può che essere negativa.
Le misure protettive non sono una merce di scambio. Non sono un beneficio da contrattare. Sono uno strumento temporaneo e accessorio, concesso dall’ordinamento per favorire un progetto di continuità che deve essere presentato, discusso e reso noto.
Ogni proposta che ne subordini l’efficacia alla dichiarazione preliminare di consenso del creditore esula dal perimetro della CNC e rischia di collocarsi in una zona grigia, difficilmente compatibile con il sistema delle garanzie del Codice della crisi.
- La continuità non si crea: deve esistere
La spia dell’abuso delle misure protettive va ricercata nell’assenza di piano e pagamenti extra-continuity.
La dinamica per cui il debitore, anziché mostrare la forza di un piano industriale in continuità, avanza proposte al creditore del tipo “aderisci alla mia richiesta di misure protettive e in cambio ti prometto un pagamento futuro” costituisce la prova più evidente dell’assenza di un vero risanamento. Le misure protettive devono essere concesse dal tribunale non come premio al debitore, ma perché esistono concrete prospettive di risanamento. Se il debitore, di fronte all’opposizione legittima di un creditore, cerca di comprare l’adesione con promesse di pagamento condizionate, ammette implicitamente la debolezza strutturale del suo piano.
La continuità aziendale non può infatti risolversi in soluzioni contingenti, basate su denaro immesso dall’imprenditore o da un socio per “tacitare” singole posizioni creditorie. In tali ipotesi, non siamo in presenza di flussi generati dall’attività di impresa, ma di un artificio che dimostra, al contrario, la non esistenza di prospettive di continuità. Pagare i creditori con fondi personali dell’imprenditore, e non con risorse derivanti dall’esercizio aziendale, equivale a confessare che il progetto industriale è inesistente.
Un ulteriore indice di strumentalità si coglie nella stessa storia dell’impresa. Se la continuità pregressa non esiste – e ciò è talvolta dichiarato dagli stessi bilanci – appare incoerente ipotizzare che le misure protettive possano fungere da trampolino per una continuità che non c’è mai stata. In questi casi, la CNC viene ridotta a un contenitore artificioso per proporre saldi e stralci ai creditori, in aperto tradimento della sua natura.
È bene chiarirlo con nettezza: la CNC non può diventare uno strumento di transazione debitoria mascherata. Il suo presupposto essenziale è la continuità, cioè la capacità dell’impresa di produrre reddito e flussi sufficienti per sostenere i debiti e garantire l’equilibrio aziendale. Ogni proposta che prescinda da questo elemento, e che si basi esclusivamente su interventi personali dell’imprenditore o su capitali occasionali, non rientra nel perimetro della CNC ma ne costituisce un uso improprio, da respingere senza esitazioni.
- Conclusioni: difendere la CNC dal suo tradimento
Alla luce delle considerazioni svolte, occorre affermare con forza che ogni prassi volta a subordinare il pagamento dei creditori – per di più futuro, incerto e privo di garanzie – all’adesione preliminare alla conferma delle misure protettive rappresenta un tradimento della Composizione Negoziata.
La CNC non è nata per diventare un contenitore di promesse vuote, né per trasformarsi in un meccanismo di pressione indebita sui creditori. Il suo fulcro è e deve restare il piano di risanamento in continuità, reso trasparente, verificabile e condiviso.
Ogni deviazione in senso liquidatorio o ricattatorio non solo ne snatura l’essenza, ma pone un serio problema di legittimità: le misure protettive, infatti, non sono beni contrattabili, ma strumenti concessi dal Tribunale in funzione esclusiva della continuità.
È quindi dovere dell’esperto nominato non tollerare né avallare simili pratiche. Dinanzi a proposte che subordinano la soddisfazione dei creditori a un parere favorevole sulla proroga delle misure – in assenza di un piano di risanamento e di adeguate garanzie – l’esperto deve respingere con decisione tali tentativi, chiudere immediatamente la Composizione Negoziata e darne comunicazione al giudice delle misure protettive. Solo così quest’ultimo potrà adottare i provvedimenti conseguenti, evitando che l’istituto divenga strumento di elusione e ricatto.
Diversamente, anche l’esperto che non interviene immediatamente in tali contesti tradisce il proprio ruolo e snatura la funzione di garanzia affidatagli dall’ordinamento. Il monito deve essere chiaro: la CNC non è un “concordato preventivo senza regole”, non è un campo libero per chi voglia guadagnare tempo a spese dei creditori, e non è certo un terreno per esercitare indebite pressioni condizionate. Se ne consente una simile deriva, l’istituto perde la sua funzione, mina la fiducia del sistema e si trasforma in un involucro vuoto, buono solo per ritardare l’inevitabile.
Difendere la Composizione Negoziata significa difendere la sua natura: continuità, trasparenza, correttezza negoziale.
Chi utilizza le misure protettive per comprare tempo o per imporre ricatti, non fa CNC: compie un abuso che deve essere fermato con risolutezza, nell’interesse dei creditori, del mercato e della credibilità stessa del nuovo diritto della crisi.
La CNC rappresenta una delle innovazioni più significative del nuovo diritto della crisi. Essa incarna un cambio di paradigma: dalla gestione giudiziale e liquidatoria della crisi a un approccio negoziale e prospettico, centrato sulla sopravvivenza dell’impresa.
Consentirne l’uso per fini liquidatori significa tradirne l’essenza, snaturarne la funzione e renderla inservibile.
La CNC non è – e non deve diventare – un ricatto ai danni dei creditori, ma uno strumento di tutela dell’impresa come valore sociale, economico e comunitario.

