Quando l’Esperto tira a campare

Quando l’Esperto tira a campare

Il silenzio che si fa colpa quando l’inerzia dell’Esperto diventa responsabilità e l’archiviazione è solo un paradosso tardivo

Un rischio tutt’altro che teorico è che l’Esperto della CNC, chiamato a svolgere una funzione di impulso, si abbandoni a una condotta meramente attendista, limitandosi a registrare passivamente gli eventi senza assumere le decisioni che gli competono. Tale atteggiamento, spesso giustificato come prudenza o come necessità di ulteriori verifiche, si traduce in realtà in un prolungamento sterile del procedimento, che priva la Composizione Negoziata della Crisi della sua essenza dinamica e tempestiva. L’inerzia dell’Esperto non è mai neutrale: essa consente al debitore di procrastinare indefinitamente, alimenta aspettative illusorie nei creditori e, soprattutto, snatura la funzione stessa dello strumento, trasformandolo in una cornice vuota, priva di reale contenuto negoziale. In questa prospettiva, l’Esperto che si rifugia in un atteggiamento dilatorio non solo perde la propria legittimazione etica e istituzionale, ma si espone a profili di responsabilità, giacché la sua inattività può determinare un aggravamento delle posizioni debitorie e un danno effettivo per il ceto creditorio.

Il concetto di “tirare a campare” non è solo un’espressione colloquiale: in un contesto giuridico assume il significato di una condotta inerte o dilatoria, incompatibile con il dovere di vigilanza e di intervento proattivo richiesto all’Esperto.

La Composizione Negoziata della Crisi non tollera il rinvio: essa è fondata sulla celerità delle interlocuzioni, sulla tempestiva valutazione della percorribilità del piano e sulla capacità di sciogliere, in tempi rapidi, il nodo se vi siano o meno “concrete prospettive di risanamento”.

Un Esperto che vede e tace, che prende atto delle criticità senza trarne le necessarie conseguenze, tradisce non solo la lettera della norma, ma lo spirito stesso della riforma.

Quando l’Esperto si limita a registrare, rinviare, soprassedere, senza assumere decisioni nette, egli compie un atto di auto-destituzione. Il suo ruolo, infatti, è definito dal potere-dovere di valutare se il percorso negoziato abbia concrete possibilità.

Se tale valutazione è rimandata sine die, l’Esperto non è più garante, ma diventa complice di un’inerzia sistemica.

Il filosofo Kierkegaard ammoniva che il peggior tradimento non è l’atto contro la verità, ma il sottrarsi al momento della decisione. L’Esperto che non decide, che non rileva (e segnala) tempestivamente la mancanza di prospettive di risanamento, tradisce sia la norma che l’etica professionale.

Il caso più grave di condotta attendista si manifesta quando, a distanza di mesi dall’avvio della Composizione Negoziata, l’Esperto non abbia formulato richieste puntuali, non abbia sollecitato la produzione di documentazione, non abbia avviato verifiche né favorito incontri, lasciando che il tempo scorra fino alla scadenza delle misure protettive o dei termini procedurali. È allora, solo in prossimità del limite temporale invalicabile, che l’Esperto improvvisamente si ridesta, constatando l’assenza di risultati e concludendo che non vi siano concrete prospettive di risanamento. In questo modo egli scarica ogni responsabilità sul debitore, quasi fosse quest’ultimo l’unico soggetto inerte, dimenticando che la funzione dell’Esperto non è quella di mero spettatore ma di garante di metodo e di impulso. La contraddizione è lampante: come è possibile che dopo molti mesi dall’apertura di una Composizione Negoziata, in cui nulla è stato chiesto e nulla è stato verificato, si possa ritenere che la colpa ricada soltanto sul debitore? Tale inerzia non è semplice omissione, ma un vero e proprio sonno istituzionale, un dormire che tradisce la finalità stessa della CNC che ne svuota l’essenza, trasformandola in un contenitore sterile.

Qui emerge la contraddizione: chi prende coscienza solo alla fine di non aver agito diventa doppiamente responsabile; per non aver vigilato prima e per aver scelto di concludere con una archiviazione che suona come un’ammissione di colpa mascherata.

Questo tipo di inerzia appare come forma di mala gestio. Se la cattiva gestione degli amministratori consiste, anche, nell’aggravare la crisi generando il dissesto, analogamente si può parlare di mala gestio dell’Esperto quando egli ritarda l’accertamento della non perseguibilità del risanamento.

Il parallelismo non è forzato:

  • l’amministratore è garante dell’impresa;
  • l’Esperto è garante della correttezza del procedimento.

Entrambi possono arrecare danno se non agiscono con tempestività.

Un’archiviazione tardiva della CNC equivale, sotto il profilo funzionale, a una mancata archiviazione: i creditori hanno sprecato tempo, risorse, energie; il debitore ha visto peggiorare la propria posizione; la fiducia nello strumento è stata compromessa.

L’Esperto, in quanto terzo imparziale investito di un compito di garanzia e di impulso, deve orientare l’intero percorso negoziale con vigilanza costante, pretendendo da subito la produzione della documentazione essenziale, chiarendo i nodi della debitoria pubblica, sollecitando riscontri concreti sugli impegni assunti e garantendo ai creditori un’informazione tempestiva e completa, presupposto indispensabile per l’esercizio di una valutazione consapevole. La sua funzione non può ridursi a un mero ruolo notarile di osservatore passivo, giacché il Codice della Crisi gli attribuisce un dovere positivo di impulso e di verifica, volto a evitare che lo strumento degeneri in un contenitore vuoto. La mancata assunzione di tale postura proattiva comporta un duplice effetto: da un lato, priva la Composizione Negoziata della sua effettività, trasformandola in una sospensione sterile priva di reale contenuto; dall’altro, conduce inevitabilmente a un’archiviazione tardiva che, pur formalmente corretta, appare sostanzialmente contraddittoria, poiché esprime in extremis una consapevolezza che avrebbe dovuto essere maturata tempo prima.

Infatti è particolarmente censurabile l’atteggiamento che accompagna le archiviazioni di CNC, le quali, dopo mesi di sostanziale inerzia dell’Esperto, si chiudono con rilievi mossi all’imprenditore circa la pretesa violazione dei principi di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative. Un simile esito, più che una valutazione oggettiva, assume spesso la veste di una giustificazione implicita dell’inattività dell’Esperto, che ribalta sul debitore l’onere delle proprie omissioni. Ne risulta un paradosso evidente: la CNC si è consumata senza impulso, senza richieste e senza verifiche, eppure a subire il biasimo finale è colui che, pur con tutti i limiti della propria posizione, avrebbe dovuto essere guidato e non abbandonato. Per di più, la violazione dei principi di correttezza e buona fede è soltanto dichiarata, ma non dimostrata né supportata da elementi concreti, i quali – ironia della sorte – avrebbero dovuto emergere, se davvero esistenti, non al termine del percorso, ma molti mesi prima, nell’ambito di un’attività di vigilanza e stimolo che l’Esperto avrebbe avuto il dovere di esercitare.

In tale contesto, ovviamente, il debitore non può dirsi esente da responsabilità. Se è vero che egli può essersi dichiarato disponibile a fornire riscontri, è altrettanto vero che ha accettato di muoversi in un clima di sostanziale inattività, contribuendo con la propria inerzia a consolidare una situazione che l’Esperto avrebbe dovuto e potuto interrompere in tempi più rapidi. L’esito è un paradosso in cui la colpa non si distribuisce unilateralmente, ma ricade tanto sull’Esperto, per la sua vigilanza mancata, quanto sul debitore, per la sua acquiescenza/abuso, con la conseguenza che l’archiviazione finale non è più l’atto fisiologico di una valutazione obiettiva, bensì la certificazione postuma di uno strumento che ha smarrito la propria funzione.

L’Esperto che si abbandona a un atteggiamento dilatorio e inattivo, limitandosi a constatare ex post l’inesistenza delle condizioni di risanamento senza aver esercitato nei mesi precedenti alcuna funzione di impulso, finisce per dissimulare la vera natura della composizione negoziata, svuotandola della sua funzione fisiologica di strumento rapido, trasparente e partecipativo di regolazione della crisi. In tale prospettiva, la CNC non appare più come un’occasione di risanamento effettivo, ma come un mero schermo temporale dietro il quale l’impresa può procrastinare l’inevitabile, sottraendosi alle legittime aspettative dei creditori e bloccando iniziative concorsuali ordinarie. Si tratta, in sostanza, di un utilizzo abusivo dello strumento, in cui la CNC è strumentalizzata per guadagnare tempo e congelare le pretese dei creditori, mentre l’Esperto, anziché impedire tale deviazione, la rende possibile con la propria inerzia. La dissimulazione del ruolo e la tolleranza dell’abuso determinano così un duplice vulnus: da un lato, minano la fiducia degli operatori economici nello strumento; dall’altro, espongono l’Esperto stesso a profili di responsabilità per non aver vigilato affinché lo strumento restasse entro i limiti della sua finalità tipica.

La Composizione Negoziata, soprattutto quando accompagnata dal ricorso a misure protettive e cautelari, presenta un’insidia intrinseca: quella di trasformarsi da strumento di risanamento in strumento di abuso. L’impresa può infatti sfruttare la sospensione delle azioni esecutive e cautelari per guadagnare tempo, congelare le pretese dei creditori e sottrarsi, almeno temporaneamente, alle ordinarie conseguenze dell’insolvenza, anche in assenza di un reale piano di risanamento. In tale scenario, la pronta reazione dell’Esperto costituisce il presidio essenziale contro il rischio di deviazione: è suo compito vigilare che la protezione non diventi pretesto dilatorio e che le trattative si sviluppino su basi serie, trasparenti e fondate. Se invece l’Esperto si abbandona a un atteggiamento attendista, limitandosi a registrare passivamente il trascorrere dei mesi senza sollecitare chiarimenti né pretendere garanzie, egli non solo lascia che lo strumento venga piegato a fini impropri, ma si rende di fatto correo di tale abuso, legittimandolo con la propria inerzia e contribuendo a trasformare un istituto pensato per favorire la continuità in un artificio volto a procrastinare l’inevitabile.

E quando, infine, l’Esperto archivia negativamente dopo mesi di immobilismo, egli non si riabilita (come invece crede), ma si espone al rimprovero più severo: quello di chi, accorgendosi di non aver fatto nulla, cerca di chiudere con un atto di apparente rigore, che però rivela solo la propria latenza colpevole.

In un simile contesto, non può restare in ombra il ruolo degli advisor legali e finanziari del debitore, i quali, lungi dall’essere meri accompagnatori dell’imprenditore, sono investiti di una funzione di stimolo critico e di responsabilizzazione: predisporre piani credibili, evidenziare le criticità, proporre soluzioni giuridicamente praticabili e garantire che le informazioni circolino in modo chiaro e tempestivo. Quando invece gli advisor si limitano ad assecondare l’inerzia, omettendo di sollecitare l’imprenditore o di confrontarsi con l’Esperto, finiscono per rafforzare quella spirale di inattività che svuota la CNC del suo contenuto. È lecito domandarsi, allora, se anche gli advisors, nel tacere e nell’accontentarsi di seguire senza guidare, non tradiscano essi stessi il senso della loro funzione professionale.

È bene ribadire, a conclusione di queste riflessioni, che la critica non riguarda lo strumento della composizione negoziata in sé, bensì il modo in cui esso talvolta viene applicato. La CNC, se utilizzata correttamente, costituisce un istituto di straordinaria utilità: rapido, flessibile, capace di favorire il dialogo tra debitore e creditori e di preservare valori economici e occupazionali che altrimenti andrebbero dispersi. La sua bontà sta nella logica preventiva e negoziale che la anima, offrendo all’impresa uno spazio di risanamento fuori dalle rigidità concorsuali tradizionali e restituendo centralità alla responsabilità delle parti. Non è dunque lo strumento a essere fallace, ma il suo uso distorto, fatto di inerzia, dilazioni o accuse tardive, che lo svuota del suo significato. La vera sfida è restituire alla composizione negoziata la sua funzione originaria di luogo di lealtà, trasparenza e tempestività, evitando che deviazioni applicative ne offuschino il valore e ne compromettano la credibilità. Tale sfida richiede impegno e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, in primis dal debitore, ma anche – e forse soprattutto – dall’Esperto, il cui ruolo resta decisivo per impedire che lo strumento si trasformi da occasione di risanamento in pretesto dilatorio.

Il futuro della Composizione Negoziata dipende anche dalla capacità di formare Esperti che sappiano assumere decisioni tempestive, senza temere di interrompere percorsi che appaiono già segnati.

L’Esperto che “tira a campare” non è solo inefficiente: è pericoloso per il sistema. La sua inerzia non è neutra ma mina la fiducia dei creditori, compromette la reputazione dello strumento ed espone sé stesso a responsabilità.

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