CGUE e tutela del consumatore
La Corte di Giustizia Europea tutela il consumatore anche in ambito fallimentare
Con sentenza del 3 luglio scorso, resa nella causa C-582/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha aperto alla possibilità che il Tribunale fallimentare accerti d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali contenute in un contratto di mutuo, pur laddove già esista un elenco di crediti ammessi alla procedura fallimentare che abbia acquisito autorità di cosa giudicata.
In particolare, secondo la CGUE:
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L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l’elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest’ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole.
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L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l’esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest’ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.
In sintesi, secondo la Corte Europea, che ha varie volte espresso principi giuridici a tutela dei consumatori, laddove sia mancato un preventivo esame del carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo erogato ad un consumatore, il tribunale fallimentare deve operare tale controllo d’ufficio e provvedere conseguenzialmente.

