Obbligo di PEC per gli amministratori di società
Obbligo di PEC per gli amministratori di società: scadenza del 30 giugno confermata o no? Dubbi e chiarimenti
L’introduzione dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche per gli amministratori di società, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024 vedi articolo del 16 marzo 2025 Obbligo di PEC chiarimenti MIMIT), continua a far discutere a pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, indicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) come termine entro cui regolarizzare la posizione per le società già esistenti.
Una novità importante ma non priva di incertezze
Il comma 860 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio ha esteso l’obbligo di possesso e comunicazione del domicilio digitale, già in vigore per le imprese individuali, anche agli amministratori di società di persone e capitali. L’intento dichiarato è quello di rafforzare la certezza delle comunicazioni ufficiali tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione.
Dopo mesi di interpretazioni eterogenee, il MIMIT ha provato a fissare un perimetro operativo con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025. In questo documento il Ministero ha raccomandato di considerare il 30 giugno 2025 come termine di riferimento per le società già registrate prima del 1° gennaio 2025. Tuttavia, sul territorio non mancano posizioni difformi.
Le Camere di Commercio: tra adesioni e riserve
Se da un lato alcuni Registri delle Imprese hanno applicato in modo puntuale le indicazioni ministeriali, altre Camere di Commercio – da Verona a Bari – hanno diffuso propri orientamenti interpretativi. In diversi casi è stata evidenziata la mancanza di una base normativa chiara che indichi il termine come effettivamente perentorio e sanzionabile. Addirittura, secondo Unioncamere (la rete nazionale delle Camere di Commercio) l’obbligo potrebbe considerarsi assolto anche indicando la PEC già registrata della società, senza necessità di una casella PEC esclusivamente intestata al singolo amministratore.
Non mancano, quindi, avvisi agli utenti in cui si precisa che la regolarizzazione dell’indirizzo PEC personale può avvenire contestualmente a nuove nomine, modifiche statutarie o rinnovi delle cariche, senza obbligo di comunicazione autonoma entro il 30 giugno. Un’interpretazione che smentisce, di fatto, la linea tracciata dal MIMIT.
Divergenze territoriali e conseguenze operative
Alcuni esempi aiutano a comprendere la confusione operativa. La Camera di Commercio di Verona, con un avviso del 26 marzo, ha adottato una prassi differente, chiarendo che il nuovo obbligo scatterà solo per domande presentate dal 1° aprile in poi e solo in casi di nuove iscrizioni o modifiche societarie. Anche Bari ha puntualizzato che la mancata indicazione dell’indirizzo PEC di ciascun amministratore porta alla sospensione della pratica di iscrizione, ma non fa scattare automaticamente sanzioni pecuniarie.
In pratica, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. potrebbe applicarsi solo in caso di ritardo nella comunicazione contestuale a nuovi atti societari, non per il mancato invio di una PEC personale entro il 30 giugno.
In questo contesto, diversi portali di Camere di Commercio — tra cui quelle di Umbria, Milano, Bolzano, Ferrara/Ravenna e Asti/Alessandria — hanno pubblicato avvisi secondo i quali, sulla base di una comunicazione di Unioncamere datata 2 aprile (non resa pubblica integralmente), l’obbligo sarebbe comunque considerato assolto anche indicando la casella PEC già attiva della società, senza che sia necessario per ciascun amministratore disporre di un indirizzo PEC individuale. Secondo queste indicazioni, per le società già iscritte prima del 1° gennaio 2025 non vi sarebbe alcun obbligo di trasmissione autonoma entro la data fissata dal MIMIT, ma solo all’atto di nuove nomine o rinnovi di incarico. Di conseguenza, non scatterebbero le sanzioni amministrative previste dall’art. 2630 del Codice Civile, ma si procederebbe, in caso di omissione, alla semplice sospensione dell’istruttoria con invito a regolarizzare.
La Camera di Commercio di Milano- Monza – Brianza – Lodi ha pubblicato in data 20 giugno 2025 quanto segue: Si comunica che non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025, né è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori di società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 che non provvedano, entro il 30 giugno 2025, ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 1, comma 860 della L. 207/2024, posto che tale norma di legge nulla dispone a riguardo. È confermato invece l’obbligo di comunicazione in sede di costituzione di nuove società ovvero di nomina/conferma di amministratori, pena la sospensione/rifiuto della relativa pratica.
Un quadro che richiede chiarezza istituzionale
L’attuale quadro normativo, interpretato in modo non uniforme, ha generato incertezza tra imprese, consulenti e notai. Unioncamere stessa, tramite una nota interna di inizio aprile, avrebbe chiesto al MIMIT di dirimere definitivamente le questioni ancora aperte. Tuttavia, ad oggi, manca una presa di posizione ufficiale e definitiva.
Nel frattempo, alcune Camere di Commercio (ad esempio Palermo ed Enna) continuano a ribadire la linea del MIMIT: entro fine mese, gli amministratori delle società già iscritte devono comunicare una PEC personale diversa da quella della società, oppure regolarizzare i casi in cui l’indirizzo coincida.
Cosa devono fare, quindi, le imprese?
In attesa di ulteriori chiarimenti o di un intervento normativo che semplifichi la disciplina, la prudenza consiglia di:
- verificare se la propria Camera di Commercio richiede già ora la PEC personale dell’amministratore;
- in caso di nuove nomine o modifiche societarie, indicare sempre l’indirizzo PEC del soggetto nominato;
- valutare la possibilità di comunicare spontaneamente la PEC personale per evitare future sospensioni di pratiche;
- monitorare i prossimi aggiornamenti ministeriali e Unioncamere.
La partita resta aperta: la scadenza del 30 giugno è alle porte, ma la certezza giuridica è ancora lontana.
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