Documenti contabili per la CNC a rischio di rilevanza penale
La situazione ex-art.17 c.3, lett. a) CCII può integrare comunicazione sociale penalmente rilevante se usata per ingannare terzi o il tribunale
1. Premessa
La situazione economico-patrimoniale e finanziaria che l’imprenditore deve allegare ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. a) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, nel contesto dello strumento della Composizione Negoziata, può configurarsi come una comunicazione sociale penalmente rilevante qualora, per la sua destinazione a soggetti terzi (esperto, creditori, tribunale, ecc.), assolva a una funzione informativa analoga a quella dei documenti societari previsti dalla legge e venga utilizzata per ottenere vantaggi indebiti mediante la rappresentazione dolosa di dati falsi o fuorvianti.
L’art. 17, comma 3, lett. a), del D.lgs. 14/2019, nel disciplinare la fase di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, impone all’imprenditore l’onere di allegare una “situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza”.
Tale documento si affianca ai bilanci degli ultimi tre esercizi o, in alternativa per i soggetti non obbligati, alle dichiarazioni fiscali. Il quesito che si pone è se tale situazione possa essere qualificata come comunicazione sociale penalmente rilevante, ai sensi degli artt. 2621 ss. c.c., e quindi costituire il possibile oggetto materiale di un reato societario.
2. La nozione di “comunicazione sociale” rilevante penalmente
Gli artt. 2621 e 2622 c.c. puniscono, rispettivamente, la false comunicazioni sociali ordinarie e quelle delle società quotate. La norma cardine, l’art. 2621 c.c., punisce “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.
Due elementi risultano essenziali:
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che la comunicazione sia prevista dalla legge;
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che essa sia diretta ai soci o al pubblico.
Sotto il primo profilo, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata prevista al citato art. 17, comma 3, lett. a), CCII è certamente prevista dalla legge, costituendo documento obbligatorio ai fini dell’accesso, ma ancor più dell’ammissione, allo strumento della Composizione Negoziata.
Più problematica è la verifica del secondo requisito: tale situazione è comunicazione diretta al pubblico?
3. La destinazione “al pubblico” e la funzione della situazione aggiornata
Nel diritto penale societario, per “pubblico” si intende generalmente una platea indifferenziata e non ristretta di destinatari, tale da comportare una diffusione potenzialmente ampia e indiscriminata delle informazioni. Il pubblico può essere anche un insieme determinato di soggetti terzi (creditori, investitori, controparti), quando l’informazione ha una funzione di trasparenza economico-finanziaria.
Ora, la situazione economico-patrimoniale aggiornata:
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è destinata a un soggetto terzo, imparziale, quale è l’esperto indipendente;
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viene depositata presso la CCIAA, e quindi forma parte del fascicolo che può essere consultato in forma riservata durante la Composizione Negoziata;
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è potenzialmente visionabile da soggetti coinvolti nella composizione negoziata (creditori, autorità giudiziaria, advisor).
Pur non essendo pubblicata come un bilancio nel Registro delle Imprese, è destinata a essere comunicata a soggetti terzi al di fuori della compagine sociale, con una funzione analoga a quella delle comunicazioni dirette “al pubblico”.
Ne deriva che, in base all’interpretazione estensiva, le informazioni fornite in tale documento potrebbero integrare una comunicazione sociale penalmente rilevante, sebbene non “pubblica” in senso formale, ma materialmente rivolta a soggetti terzi per finalità economico-decisionali.
È noto come si sia estesa la nozione di “comunicazione sociale” anche a documenti non tipicamente societari, ma funzionali all’informazione economica e alla tutela dei terzi.
Con la conseguenza di poter ritenere che anche la situazione economico-patrimoniale ex art. 17, comma 3, CCII, possa costituire “comunicazione sociale prevista dalla legge”, quando sia strumentale all’accesso a un procedimento con effetti sui terzi creditori e sul mercato.
4. Il fine di ingiusto profitto e il pericolo di danno per creditori
Il delitto di cui all’art. 2621 c.c. è reato di pericolo concreto. Non occorre il danno effettivo, ma è sufficiente che la comunicazione falsa sia idonea a indurre in errore i destinatari e ad arrecare un pregiudizio.
Nel contesto della Composizione Negoziata, l’imprenditore potrebbe trarre un ingiusto profitto:
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omettendo di rappresentare passività o esposizioni bancarie;
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sopravalutando l’attivo o le prospettive di continuità;
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occultando perdite rilevanti che comprometterebbero la credibilità del piano.
Il documento viene infatti utilizzato per valutare l’accesso allo strumento di regolazione della crisi aziendale e la relativa meritevolezza, con conseguenti effetti per i creditori (sospensione delle azioni esecutive, trattative riservate, accesso a strumenti di protezione).
5. La trasmissione della situazione al Tribunale ex art. 19 CCII e l’ampliamento del novero dei destinatari
L’art. 19 del D.lgs. 14/2019 (CCII), nel disciplinare la procedura per la concessione e la conferma delle misure protettive e cautelari nel contesto della Composizione Negoziata, prevede testualmente che l’imprenditore, nel termine assegnato dal giudice, produca “documentazione integrativa e aggiornata, ivi compresa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), e ogni elemento utile a dimostrare che l’impresa può essere risanata.”
Questa disposizione ha portata sistematica e sostanziale rilevantissima, poiché estende esplicitamente la destinazione della “situazione aggiornata” anche all’Autorità Giudiziaria, e ciò comporta le seguenti conseguenze interpretative e giuridiche.
5.1. La natura giurisdizionale della comunicazione
Il documento, trasmesso al Tribunale, non è più solo un atto gestorio interno all’impresa o una comunicazione funzionale all’istruttoria dell’esperto indipendente, ma diventa elemento decisorio per l’adozione di misure giudiziali (quali la conferma della sospensione delle azioni esecutive e cautelari). Assume dunque un rilievo processuale e probatorio, incidendo direttamente su provvedimenti autoritativi destinati a influire sulla sfera giuridica dei terzi (creditori, controparti contrattuali, enti impositori, ecc.).
5.2. La valenza extragiudiziale e sociale della comunicazione
Il fatto che la situazione aggiornata sia destinata non solo a soggetti “privati” (esperto, advisor, banche, creditori), ma anche a un organo giurisdizionale, implica che essa debba:
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possedere requisiti formali di veridicità, trasparenza e coerenza logica;
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essere fondata su scritture contabili e dati attendibili;
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costituire oggetto di valutazione giudiziale circa l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (come previsto anche dall’art. 18, comma 1, CCII).
Il contenuto di tale documento può influenzare l’opinione del Tribunale, che deciderà in merito alla concessione o revoca delle misure protettive, con ricadute sull’equilibrio dei rapporti obbligatori pendenti.
5.3. L’efficacia “pubblica” della comunicazione e l’argomento teleologico
Sotto il profilo teleologico, è evidente che il legislatore intende garantire trasparenza e affidabilità dei dati forniti dall’imprenditore che chiede protezione. Una comunicazione mendace o reticente, finalizzata a ottenere indebitamente un congelamento delle azioni esecutive da parte dei creditori, si risolve in un abuso di un istituto giuridico protettivo.
Da ciò deriva che la situazione aggiornata non è un mero documento privatistico, bensì una comunicazione socialmente rilevante, nel senso più tecnico dell’espressione: essa è prodotta per un uso giurisdizionale, ma destinata a riverberarsi nella sfera di rapporti economici collettivi, con effetti che travalicano la singola relazione tra impresa e Tribunale.
5.4. L’impatto sull’elemento soggettivo del reato ex art. 2621 c.c.
Rispetto a tale nuovo destinatario (il Tribunale), risulta rafforzato l’elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice: la falsa comunicazione è funzionale all’ottenimento di un profitto indebito, rappresentato dalla conferma delle misure protettive, e si concretizza nell’inganno al giudice.
Ciò configura un dolo specifico pienamente integrato, e conferma la sussistenza del pericolo concreto di danno per i terzi, i quali confidano nella correttezza delle informazioni esaminate dall’autorità giudiziaria per sospendere aggressioni patrimoniali legittimamente fondate.
6. Osservazioni conclusive
La situazione economico-patrimoniale aggiornata richiesta ex art. 17, comma 3, lett. a), CCII:
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è prevista dalla legge e obbligatoria;
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è comunicata a soggetti terzi, non interni alla società (esperto, creditori, eventualmente autorità);
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è strumentale a ottenere un beneficio giuridico ed economico per l’imprenditore (protezione da aggressioni, rinegoziazione del debito, salvaguardia della continuità);
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può essere oggetto di falsa rappresentazione dei fatti materiali al fine di conseguire un ingiusto profitto;
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può pertanto integrare una comunicazione sociale penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2621 c.c., in caso di esposizione di fatti non rispondenti al vero.
Alla luce dell’interpretazione estensiva, è condivisibile una lettura ampia del concetto di “comunicazione sociale” che ricomprenda anche i documenti extracontabili, come quelli previsti dal Codice della crisi, quando aventi funzione informativa verso terzi e rilevanza per le dinamiche creditizie e patrimoniali.
Analogamente, la previsione dell’art. 19 CCII – che impone la trasmissione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata anche al tribunale – completa il quadro normativo e consolida l’inquadramento penalistico del documento.
La “situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza” deve pertanto ritenersi:
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prevista dalla legge;
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rivolta al pubblico, in quanto destinata a soggetti terzi estranei all’impresa, ivi compreso un organo giurisdizionale;
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idonea a influenzare decisioni autoritative e patrimoniali rilevanti per la collettività dei creditori;
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caratterizzata da funzione informativa strategica, analoga a quella dei bilanci, prospetti e relazioni previste dal diritto societario.
Pertanto, la falsità ideologica o materiale del suo contenuto, posta in essere con dolo specifico, pare integrare in via tipica il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c..

