Dovere Etico Advisor, meglio rinunciare che ingannare

Dovere Etico Advisor, meglio rinunciare che ingannare

L’Advisor finanziario ha il dovere di rinunciare all’incarico quando un piano è manifestamente irrealizzabile

La rinuncia all’incarico da parte dell’advisor finanziario, nella fase di redazione di un piano di ristrutturazione o risanamento nell’ambito degli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, non può essere concepita come un’opzione, né tanto meno come un gesto soggettivo di sfiducia verso il cliente. Essa costituisce, al contrario, un preciso dovere giuridico e deontologico, che discende:

  • dalla funzione pubblicistica che l’attività dell’advisor assume nel contesto della crisi d’impresa;

  • dal principio generale di correttezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione del mandato (art. 1175 e 1375 c.c.);

  • dalla necessità di prevenire condotte che possano configurarsi come ingannevoli, dilatorie o pregiudizievoli nei confronti dei creditori;

  • dalla logica strutturale dell’ordinamento della crisi, improntata alla veridicità, tempestività e sostenibilità in capo a qualunque figura professionale.

L’advisor non può, quindi, redigere o contribuire alla costruzione di un piano privo dei requisiti di attendibilità e fattibilità economico-finanziaria. In assenza di tali presupposti, egli ha l’obbligo giuridico e professionale di sottrarsi all’incarico.

L’advisor non è il passivo esecutore delle intenzioni del debitore, ma svolge una funzione di regia tecnica e, al tempo stesso, di filtro critico. Egli è chiamato a elaborare, in stretta connessione con l’imprenditore, un piano coerente con la realtà economico-patrimoniale dell’impresa, dotato di fondamento logico e sostenibilità temporale.

Questa funzione, per quanto esercitata su mandato, è soggetta a limiti intrinseci e immanenti, che derivano direttamente dalla ratio dell’intervento normativo sulla crisi. Il Codice della Crisi non legittima soluzioni artificiose, meramente dilatorie, simulate o costruite su basi fittizie: tutti gli strumenti previsti, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo, sono subordinati alla verificabilità e attendibilità del piano.

In questo contesto, l’advisor che si presti alla costruzione di scenari palesemente irrealistici o che continui a svolgere il mandato nella consapevolezza dell’impossibilità dell’impresa di onorare le obbligazioni ristrutturate, non solo viola il mandato, ma si rende corresponsabile dell’inganno verso i creditori e talvolta del deterioramento della par condicio creditorum.

La responsabilità del professionista trova i propri presupposti generali negli articoli 1176 e 2236 c.c. Egli è tenuto a una diligenza qualificata, conforme alla natura dell’attività esercitata, e nel caso di attività intellettuale (come quella dell’advisor), tale diligenza è commisurata alla complessità dell’incarico.

Nel momento in cui il professionista si accorge – o avrebbe dovuto accorgersi – della impossibilità tecnica, giuridica o economica di costruire un piano affidabile, egli ha l’obbligo di non proseguire l’incarico. La prosecuzione consapevole si traduce in una violazione del dovere di lealtà e in un abuso della propria posizione tecnica. Anche l’art. 1375 c.c., che impone l’esecuzione del contratto secondo buona fede, rafforza l’idea che il mandato professionale non possa trasformarsi in strumento di dissimulazione di una crisi ormai irreversibile.

Né può giustificare la prosecuzione del mandato l’eventuale volontà del cliente-debitore. La volontà della parte mandante non può mai legittimare l’elaborazione di atti privi di base fattuale, la cui diffusione possa indurre in errore i creditori o ostacolare la trasparenza nella gestione della crisi.

Rinunciare all’incarico, quando il piano è oggettivamente non fattibile, non è un’opinione personale dell’advisor, ma un atto obbligato di coerenza rispetto alla funzione pubblicistica e sistemica che l’attività riveste. Proseguire nel mandato in simili condizioni significherebbe:

  • accreditare presso i terzi un progetto privo di fondamento;

  • prestare il proprio nome e la propria perizia professionale a un’iniziativa fittizia;

  • contribuire, anche indirettamente, all’aggravamento della crisi e alla lesione degli interessi creditori.

In quest’ottica, la rinuncia non è un segno di debolezza, ma un atto di presidio etico e giuridico della professione. Essa testimonia la capacità del professionista di riconoscere i limiti dell’intervento risanatorio e di sottrarsi a logiche che, pur formalmente legittime, sono sostanzialmente fraudolente o prive di fondamento.

Il dovere dell’advisor di rinunciare all’incarico in presenza di un piano manifestamente infondato non si esaurisce nei confini della legalità formale o della responsabilità professionale in senso stretto. Esso affonda le radici in motivazioni etiche e sociologiche più profonde, che derivano dal ruolo dell’impresa nella società, dalla natura relazionale della crisi e dalla funzione reputazionale delle professioni economico-giuridiche.

La crisi d’impresa non è solo un fatto economico: è un evento sociale complesso.

Ogni crisi d’impresa coinvolge, direttamente o indirettamente, una pluralità di soggetti: lavoratori, fornitori, banche, pubblica amministrazione, famiglie e comunità locali. L’impresa, infatti, non è un’entità isolata, ma un nodo della rete sociale, e le sue sorti incidono sul tessuto economico e umano in cui è inserita. Un piano di ristrutturazione che illude sulla possibilità di risanamento, o che viene elaborato con il solo intento di guadagnare tempo o schermare responsabilità, non è un errore tecnico, ma un atto che produce danni diffusi alla fiducia collettiva.

Nel momento in cui l’advisor presta la propria competenza a un piano irrealistico, egli partecipa attivamente alla costruzione di una narrazione mendace, con effetti potenzialmente distruttivi sul capitale fiduciario che tiene insieme il sistema economico. Ogni fallimento preceduto da piani fittizi o ottimistici genera, nei creditori e nel mercato, un incremento della diffidenza, un irrigidimento dei comportamenti negoziali, una disgregazione della cooperazione sistemica.

In questo contesto, l’etica dell’advisor non può ridursi a una deontologia formale, né a un codice comportamentale interno. Essa si configura, piuttosto, come etica della responsabilità intersoggettiva, che impone di considerare gli effetti delle proprie azioni oltre l’immediato rapporto con il cliente.

Rinunciare all’incarico, quando il piano è infondato, non è solo un obbligo verso il committente, ma un dovere verso la collettività, intesa come l’insieme dei soggetti che fanno affidamento sulla trasparenza e sull’integrità del processo di risanamento. È un gesto che rompe la logica autoreferenziale del mandato professionale e riafferma la natura pubblica dell’attività esercitata in ambito concorsuale.

Il silenzio o la connivenza dell’advisor, al contrario, alimentano l’irresponsabilità sistemica: quella spirale di deresponsabilizzazione in cui nessuno si assume il compito di dire la verità, e tutti si rifugiano dietro il paravento delle formalità. Il professionista che tace quando il piano non regge diventa complice del collasso, anche se mascherato da neutralità tecnica.

Sotto altro profilo, la rinuncia è anche un gesto di tutela dell’identità della professione. Le attività di consulenza aziendale, finanziaria e legale vivono di reputazione: la fiducia che il mercato ripone nell’indipendenza, nell’onestà intellettuale e nella competenza degli advisor è ciò che consente loro di operare come attori credibili in contesti di crisi.

Se l’advisor cede alla tentazione di “chiudere comunque il piano”, di assecondare la volontà del cliente per non perdere l’onorario, egli intacca la dimensione simbolica della sua funzione: da tecnico indipendente a tecnico asservito, da garante della fattibilità a strumento di opacità. L’intero sistema della crisi viene allora percepito come un insieme di pratiche rituali prive di contenuto sostanziale, e la professionalità viene confusa con l’obbedienza remunerata.

In ultima analisi, quindi, il dovere dell’advisor di rinunciare al mandato di fronte a un piano infondato non è solo un obbligo giuridico né una questione di correttezza personale. È un atto di giustizia nei confronti del sistema, una presa di posizione a difesa della fiducia, della responsabilità e della verità.

In un’epoca in cui il rischio maggiore è la normalizzazione dell’inganno tecnico – camuffato da professionalità – la rinuncia torna a essere una forma di testimonianza: non tutto può essere messo a mercato, non tutto può essere vestito da piano. Esiste un limite, e il professionista è chiamato a riconoscerlo.

Ecco allora che il permanere nell’incarico nella sola prospettiva di ottenere un compenso – specie se pattuito in misura predeterminata e indipendente dal successo dell’operazione – rappresenta una delle più gravi degenerazioni del ruolo professionale dell’advisor. Non vi è nulla di scientificamente valido, né di professionalmente onesto, nella redazione di un piano che non ha possibilità di essere implementato, e che è volto unicamente a simulare la vitalità dell’impresa o a guadagnare tempo.

In tali casi, l’accanimento nella redazione del piano equivale a una forma di strumentalizzazione della crisi, in cui il professionista – come sopra chiarito – diventa mero esecutore di strategie dilatorie, compromettendo la propria integrità, esponendosi a responsabilità professionale e contribuendo al degrado sistemico della fiducia nel funzionamento degli strumenti di risoluzione della crisi.

Il compenso, in quanto corrispettivo dell’attività professionale effettivamente svolta con diligenza, prudenza e perizia, non può mai giustificare la produzione di un piano che l’advisor stesso riconosce (o dovrebbe riconoscere) come infondato.

Nel nuovo paradigma della crisi, il dovere di rinuncia all’incarico da parte dell’advisor finanziario non è né residuale né discrezionale. È, al contrario, parte integrante della sua funzione sistemica: contribuire al risanamento se possibile, altrimenti evitare l’inganno e la dissimulazione.

L’ordinamento affida all’advisor un ruolo chiave nella credibilità dell’intero sistema della crisi. Onorare questo ruolo significa avere il coraggio di rinunciare, quando la verità impone di farlo. E in ciò sta l’essenza stessa della deontologia: sapere dire “no”, anche quando sarebbe più semplice e più remunerativo dire “sì”.

Nel contesto di una crisi sistemica, l’advisor ha quindi il dovere di essere voce di verità, anche scomoda. Quando il piano non regge, non è l’onorario a dover prevalere, ma la coscienza professionale.

La rinuncia all’incarico, in questi casi, non è abbandono: è testimonianza di integrità.

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