Chiamata in causa del terzo nel processo civile
L’estensibilità della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto
Nel processo civile, la chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto solleva numerose questioni di natura procedurale e sostanziale. Tra le più rilevanti vi è la possibilità che la domanda originariamente proposta dall’attore si estenda automaticamente al soggetto chiamato in causa, senza necessità di una specifica iniziativa processuale da parte dell’attore stesso. La giurisprudenza ha sviluppato principi fondamentali per regolamentare questa dinamica, definendo i confini entro i quali tale estensione è possibile e le eccezioni che ne limitano l’applicabilità.
1. Il quadro normativo
La chiamata in causa del terzo è prevista dagli articoli 106 e 269 del Codice di Procedura Civile. L’articolo 106 disciplina l’ipotesi in cui il convenuto ritenga opportuno chiamare in giudizio un terzo con cui condivide un interesse o da cui vuole essere garantito. L’articolo 269, invece, regolamenta la chiamata di terzo nel giudizio di appello. Il principio generale è che il convenuto può coinvolgere un soggetto terzo per ampliarne la responsabilità, ma tale coinvolgimento non implica necessariamente l’estensione della domanda attorea nei suoi confronti.
2. Estensione automatica della domanda attorea
Un consolidato orientamento giurisprudenziale stabilisce che, in determinati casi, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo chiamato senza necessità di una specifica richiesta da parte dell’attore. Questo accade principalmente quando:
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La chiamata in causa è fondata su un rapporto oggettivamente unitario: Se il convenuto individua nel terzo il vero responsabile della pretesa attorea, la domanda si estende automaticamente senza bisogno di un’istanza dell’attore.
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Il terzo è coinvolto per responsabilità diretta: Nei casi in cui la controversia riguarda un’obbligazione solidale o una responsabilità comune, il terzo viene direttamente coinvolto senza bisogno di un intervento attivo dell’attore.
3. Limiti all’estensione automatica
Non sempre, però, l’estensione della domanda attorea avviene automaticamente. Vi sono ipotesi in cui tale estensione è subordinata a una precisa iniziativa processuale dell’attore, come:
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La chiamata in garanzia: Se il convenuto chiama il terzo in garanzia (ad esempio, un’assicurazione per ottenere tutela finanziaria), la domanda attorea non si estende automaticamente. In questi casi, l’attore deve formulare una domanda specifica per coinvolgere il terzo nel giudizio.
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La natura del rapporto tra convenuto e terzo: Se il convenuto chiama il terzo non per trasferire su di lui la responsabilità del danno, ma per garantire un’eventuale condanna nei suoi confronti, l’estensione della domanda attorea non è automatica.
4. Implicazioni pratiche
L’estensibilità della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa ha numerose conseguenze pratiche, che incidono sulla strategia difensiva delle parti e sull’efficienza del procedimento.
4.1 Efficienza processuale
Quando la domanda attorea si estende automaticamente, si evita la necessità di un nuovo atto di citazione, riducendo i tempi e i costi del giudizio. Questo consente una gestione più snella del contenzioso e previene la frammentazione delle cause, contribuendo alla razionalizzazione del carico di lavoro dei tribunali.
4.2 Chiarezza nella determinazione delle responsabilità
L’estensione della domanda permette di individuare con maggiore precisione il soggetto effettivamente responsabile della pretesa attorea. In particolare, nei casi di responsabilità solidale, il coinvolgimento diretto del terzo facilita la ripartizione delle obbligazioni risarcitorie, evitando procedimenti separati e favorendo un giudizio più coerente e unitario.
4.3 Garanzia per l’attore
L’attore beneficia di una maggiore tutela, poiché ha la possibilità di ottenere il risarcimento direttamente dal soggetto che il convenuto ha indicato come responsabile. Questo evita il rischio di dover avviare un nuovo procedimento contro il terzo, con conseguente allungamento dei tempi di giustizia e un incremento dei costi processuali.
4.4 Limiti e rischi
Non sempre l’estensione della domanda avviene automaticamente. Se il convenuto chiama il terzo in garanzia, la domanda attorea non si estende senza una specifica richiesta dell’attore. Questo può generare incertezze e obbligare l’attore a formulare nuove istanze per coinvolgere il terzo nel giudizio, con potenziali rischi di esclusione di soggetti rilevanti dalla decisione finale.
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L’estensibilità della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto rappresenta un meccanismo utile per garantire efficienza e tutela nel processo civile. Tuttavia, è necessario distinguere tra le ipotesi in cui tale estensione avviene automaticamente e quelle in cui l’attore deve attivarsi per coinvolgere il terzo nel giudizio. La comprensione delle dinamiche giuridiche alla base di questa possibilità è essenziale per evitare errori procedurali e garantire una gestione efficace del contenzioso.

