R. Barabino, Amministratore di Sostegno Infedele
Analisi delle Norme che Disciplinano l’Amministrazione di Sostegno
Il caso di Roberta Barabino, l’amministratore di sostegno infedele che ha liberamente agito per ben sei anni, impossessandosi di circa due milioni di euro, illegittimamente prelevati dalle casse dei suoi amministrati, al di là dell’esito che avranno i processi in corso, ci deve indurre ad una serie di considerazioni, necessarie per giungere ad una modifica della legge attualmente in vigore.
Chi scrive, crede fermamente che dagli sbagli sia necessario trarre lezioni che consentano in futuro, di non commettere gli stessi errori, affidando persone fragili e già colpite duramente dalla vita a soggetti privi di scrupoli e moralità, lasciati liberi per anni di derubare coloro che invece dovrebbero proteggere.
Con la pubblicazione di una serie di articoli, intendo evidenziare le falle del sistema e nell’applicazione della legge che, nel caso che ci occupa possiamo ampiamente individuare, poiché l’istituto, così come è strutturato, consente ai tanti Roberta Barabino, che affollano le pagine dei giornali, di sfruttarne le potenzialità ed agire indisturbati per anni.
In questo articolo tratterò esclusivamente delle disposizioni normative vigenti, che ci consentiranno di comprendere, attraverso la conoscenza dell’istituto, quali modifiche sia necessario introdurre sulla normativa in vigore. Mi auguro di non annoiarti troppo!
L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del Codice Civile, introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, con l’obiettivo di tutelare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si distingue dall’interdizione e dall’inabilitazione.
L’Interdizione
presuppone una infermità di mente che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi e, di conseguenza crea una perdita di autonomia. La persona interdetta non può prendere decisioni importanti autonomamente. Tutte le scelte rilevanti devono essere fatte dal tutore, il che può limitare fortemente la sua libertà personale. Il tutore è responsabile della gestione delle finanze e dei beni della persona interdetta, assicurandosi che siano utilizzati nel suo miglior interesse.
L’Inabilitazione
presuppone un vizio parziale di mente ed implica una ridotta capacità decisionale. La persona inabilitata mantiene una certa autonomia per le decisioni quotidiane, ma per gli atti di maggiore rilevanza, di straordinaria amministrazione, deve essere assistita da un curatore che fornisce assistenza per decisioni importanti, garantendo che siano prese nel miglior interesse della persona.
L’Amministrazione di sostegno
presuppone una situazione non così grave da ricorrere alle misure della interdizione e della inabilitazione e deve essere adattata alle specifiche necessità della persona assistita. Il beneficiario può continuare a gestire molte aree della propria vita autonomamente, con l’intervento dell’amministratore, solo quando necessario.
L’amministratore di sostegno può aiutare in settori specifici, come la gestione delle finanze, la salute o gli affari legali, lasciando alla persona la libertà di gestire altri aspetti della sua vita.
In generale, l’obiettivo di queste misure è proteggere le persone vulnerabili, garantendo che ricevano l’assistenza necessaria senza compromettere eccessivamente la loro autonomia e dignità. La scelta della misura più appropriata dipende dalle specifiche condizioni e necessità della persona.
La normativa
Il Codice Civile dispone che il giudice tutelare può nominare, un amministratore di sostegno per aiutare, nel compimento degli atti quotidiani o straordinari, la persona affetta da un’infermità o menomazione fisica o psichica che le impedisce di provvedere ai propri interessi.
I successivi articoli prevedono che il giudice tutelare provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo e qualora ne sussista la necessità, adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto
dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417; in buona sostanza: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ed il pubblico ministero. Il ricorrete deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Quindi provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero [70 c.p.c.].”
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene
con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata… Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea.
La procedura per l’apertura dell’amministrazione di sostegno dunque, si avvia mediante un decreto motivato del giudice tutelare
che specifica i poteri dell’amministratore e la durata dell’incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Con l’emissione del predetto decreto, l’amministrato, di norma, viene affidato all’amministratore di sostegno, mentre il giudice tutelare conserva un potere di controllo sull’operato dell’Amministratore, che ovviamente è, o una persona di fiducia dell’amministrato che l’ha indicata, oppure un esterno e quindi, in questo caso è persona ritenuta idonea e/o di fiducia del Giudice.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere, in caso di dissenso con il beneficiario deve informare il giudice tutelare . In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
************
Per il momento è tutto… non perdere il prossimo articolo per rimanere sempre aggiornato sulla vicenda.
Mi piacerebbe molto conoscere la tua opinione, quindi lascia un commento con i tuoi pensieri.
Se hai domande legali o necessiti di assistenza, non esitare a contattare il nostro studio legale: siamo qui per aiutarti studiolegaleavvocatortu@gmail.com

