Confisca dei beni e obblighi tributari
Confisca dei beni e obblighi tributari ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate per l’affitto di azienda
La gestione fiscale dei beni aziendali sottoposti a sequestro o confisca rappresenta un tema di rilevante interesse, sia per gli operatori del diritto che per le imprese coinvolte.
La recentissima Risposta n. 39/2025 del 19 febbraio 2025 (scarica il documento) dell’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’estinzione per confusione dei crediti erariali nell’ipotesi di confisca definitiva dei beni aziendali, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
Il quesito dell’istante
La società ALFA ha esposto il proprio caso in riferimento alla confisca dell’intero capitale sociale e del compendio aziendale, disposta con sentenza definitiva nel 2013. Tuttavia, ad oggi, non è stato adottato un provvedimento di destinazione definitiva dell’azienda confiscata ai sensi dell’art. 48, comma 8-ter, del d.lgs. n. 159/2011. Nel frattempo, al fine di garantire la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, i beni aziendali sono stati concessi in affitto alla stessa ALFA.
L’istante ha quindi richiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’estinzione per confusione dei crediti erariali anche ai debiti IRES sorti dopo la confisca definitiva, relativi al reddito d’impresa prodotto prima della destinazione definitiva dell’azienda. Inoltre, ha chiesto se sussista l’obbligo dichiarativo per tali redditi ai fini IRES.
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo ALFA, in assenza di un provvedimento di destinazione definitiva, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, l’estinzione per confusione dovrebbe operare anche per l’IRES relativa ai redditi prodotti dopo la confisca definitiva. Di conseguenza, non vi sarebbe alcun obbligo dichiarativo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il quadro normativo, ha chiarito che:
- L’articolo 45 del d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che, a seguito della confisca definitiva, i beni entrano nel patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.
- L’articolo 48 del medesimo decreto disciplina le modalità di destinazione dei beni confiscati, prevedendo tra le possibili soluzioni l’affitto, la vendita o la liquidazione.
- L’articolo 50, comma 2, prevede l’estinzione per confusione dei crediti erariali solo nei casi in cui si verifichi la riunione della qualità di debitore e creditore nello stesso soggetto (lo Stato-Erario).
In base a tali disposizioni, l’Agenzia ha rilevato che la destinazione all’affitto del compendio aziendale a favore di ALFA costituisce a tutti gli effetti una destinazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lettera a). Pertanto, si instaura un rapporto contrattuale tra lo Stato (concedente) e la società affittuaria (ALFA), con il ripristino della dualità soggettiva del rapporto obbligatorio.
Obblighi tributari della società affittuaria
L’affitto del compendio aziendale comporta il ripristino dell’obbligo dichiarativo e impositivo in capo alla società affittuaria, secondo le regole ordinarie. Conseguentemente:
- Il reddito prodotto dall’attività dell’azienda confiscata è soggetto a tassazione IRES in capo alla società affittuaria;
- L’obbligo dichiarativo persiste e la società deve presentare la dichiarazione annuale ai fini IRES;
- Il canone di affitto versato dalla società non è soggetto a imposizione IRES, in quanto rappresenta un provento destinato alle casse erariali.
La disciplina fiscale dei beni aziendali sequestrati o confiscati è caratterizzata da una complessa interazione tra norme tributarie e misure di prevenzione antimafia. Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e gli orientamenti giurisprudenziali evidenziano l’importanza di valutare caso per caso la sussistenza degli obblighi tributari, tenendo conto della natura della confisca, della destinazione dei beni e dei soggetti coinvolti nella gestione degli stessi.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate ha dunque respinto la soluzione interpretativa dell’istante, confermando che, a partire dalla destinazione all’affitto dell’azienda confiscata, la società affittuaria è soggetta agli obblighi fiscali ordinari. L’estinzione per confusione prevista dall’articolo 50, comma 2, non si applica ai redditi prodotti successivamente alla confisca, in quanto la gestione operativa dell’azienda è attribuita a un soggetto distinto dallo Stato.
Questo chiarimento conferma l’importanza della destinazione operativa dei beni confiscati ai fini del trattamento fiscale, distinguendo le situazioni di gestione diretta da parte dello Stato da quelle in cui vi è un affidamento a terzi, anche temporaneo.