Il Reato di Omissione del Mantenimento
Analisi delle Normative e Orientamento Giurisprudenziale
Il mancato pagamento del contributo mensile di mantenimento stabilito nel decreto di omologa di separazione personale può configurare diverse fattispecie di reato secondo la giurisprudenza italiana. Questo articolo intende analizzare i reati previsti dagli articoli 570 e 570 bis del codice penale.
Caso di Studio
Nel caso in questione, il Tribunale di Paperopoli, aveva stabilito un contributo mensile di mantenimento a carico di Paperino, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del figlio minore.
Qualche anno dopo, il genitore obbligato, ha omesso di effettuare tale pagamento in maniera completa e continua.
Norme violate
Il comportamento potenzialmente configura due ipotesi di reato:
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Art. 570 bis c.p.: Questo articolo punisce chi si sottrae al pagamento del contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio. La condotta del genitore che omette il versamento del contributo di mantenimento, integra il reato previsto dall’art. 570 bis c.p., con decorrenza dal momento in cui l’obbligo era divenuto esecutivo.
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Art. 570, comma 2, c.p.: Questo comma prevede la punibilità di chi, con la sua condotta, fa mancare i mezzi di sostentamento ai figli minori.
Nel caso specifico, Paperino fu accusato di aver fatto mancare al figlio minore, con il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, i mezzi necessari per il suo sostentamento e gli vennero contestati entrambi i reati.
Orientamento Giurisprudenziale
L’analisi giurisprudenziale mostra che vi è un orientamento più rigoroso e datato che non riconosce la sussistenza di un rapporto di consunzione tra i reati previsti dall’art. 570, comma 2, n. 2 e dall’art. 570 bis c.p.
Tuttavia, un’interpretazione più recente e meno formalista, suggerisce che la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo il versamento dell’assegno di mantenimento, integri esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2.
Alla luce della pronuncia n. 200 del 2016 della Corte Costituzionale, si deve ritenere integrato esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., quando il fatto storico è il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che giustifichino l’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570 bis c.p., oltre a quello della omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti con il provvedimento del giudice (V. anche Cass. Pen. 20013-2022 e 9065- 2023).
In buona sostanza, la violazione degli obblighi di assistenza imposti con il provvedimento del giudice non costituisce un’ulteriore fattispecie di reato se già coperta dalla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.