Il diritto ad un giusto processo.
Il patrocinio gratuito.
L’articolo 24 della Costituzione Italiana garantisce il diritto tutti i cittadini italiani e stranieri di poter agire in giudizio o di difendersi, il diritto ad un giusto processo assicurando l’uguaglianza di tutti davanti alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Questo articolo rappresenta un vero e proprio pilastro del nostro sistema democratico, assicurando l’uguaglianza di tutti davanti alla legge indipendentemente dalle proprie risorse economiche.
Ogni cittadino, senza distinzione, dunque ha il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti e interessi legittimi, di essere assistito da un avvocato, di conoscere le accuse a proprio carico, di partecipare attivamente al processo e di essere risarcito in caso di errori giudiziari.
Il diritto alla difesa è un principio fondamentale garantito dalla Costituzione e, per assicurarne l’effettività, lo Stato prevede il patrocinio gratuito o un’assistenza agevolata per coloro che non possono sostenere le spese legali (parcella dell’avvocato, contributo unificato, spese di notifica, consulenti tecnici, etc.).
Il gratuito patrocinio è finalizzato a garantire l’accesso al diritto di difesa a persone che per incapacità reddittuale non sono in grado di sostenerne in maniera autonoma il costo delle spese giudiziali.
In pratica, lo Stato si fa carico delle spese legali per chi non può permetterselo, assicurando così l’uguaglianza di tutti davanti alla legge.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (d.m. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023) è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superiore a € 12.838,01, risultante dall’ultima dichiarazione. Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Le condizioni devono sussistere al momento della domanda e permanere in capo all’interessato per tutta la durata del processo.
Per verificare se si possiedono i requisiti di ammissione il cittadino deve contattare uno degli avvocati inseriti negli elenchi dedicati.
Chi è ammesso al patrocinio deve indicare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Può essere nominato un solo difensore, anche scelto fra i professionisti fuori dal distretto (in tal caso il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal patrocinio a spese dello Stato).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. È previsto per i processi civili, penali, tributari, amministrativi. In ambito civile ne hanno diritto tutti i cittadini italiani o comunitari, i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, gli apolidi, gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche.
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare apposita istanza. La richiesta va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, allegando tutta la documentazione necessaria. L’istanza deve essere sempre sottoscritta dal beneficiario.
In caso di accoglimento della domanda, l’Ordine provvede a trasmettere copia del provvedimento all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
La Corte di Cassazione ha precisato (Cass. Civ. n. 10053 del 2012) che l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio e ciò in quanto lo Stato, sostituendosi alla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, si impegna ad anticipare dette somme in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.
Nel caso in cui la situazione patrimoniale della persona ammessa al gratuito patrocinio migliori, l’accesso al gratuito patrocinio può decadere. La revoca non potrà riguardare però l’attività difensiva svolta nel periodo in cui le condizioni economiche erano compatibili con il beneficio ma avrà efficacia solo dal momento della cessazione di tali condizioni.
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.