Figli e mantenimento

Figli e mantenimento

E le Spese Straordinarie

In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza la legge prevede (art. 337 ter c.c.) l’obbligo a carico del genitore non collocatario di corrispondere un assegno mensile, proporzionale al proprio reddito, destinato a coprire le spese ordinarie necessarie per la soddisfazione dei bisogni e per la crescita armonica della prole fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.

L’assegno di mantenimento viene – nei procedimenti contenziosi – stabilito dal Giudice dopo aver sentito le parti ed esaminati i documenti attestanti la situazione reddituale; nei procedimenti congiunti si dà atto dell’accordo raggiunto dai genitori e il Giudice verifica il rispetto della normativa vigente.

L’obbligo dei genitori non è solo alimentare, ma comprende tutte le esigenze dei figli in ambito scolastico, sportivo, sanitario, sociale, etc. allo scopo di far mantenere ai figli uno standard di vita simile a quello che avevano prima della separazione.

Provvedimenti riguardo ai figli – art. 337ter c.c.

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L’importo dell’assegno di mantenimento qualora si verifichino cambiamenti significativi nelle condizioni economiche di uno dei genitori o nelle esigenze del figlio può essere modificato nel tempo con provvedimento del Giudice.

La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può assumere rilevanza penale: gli artt. 570 e 570 bis c.p. sanzionano con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 euro il coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio nell’interesse dell’altro coniuge o dei figli. Affinché sia esclusa la responsabilità penale per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, è necessario che il soggetto obbligato provi l’esistenza di una situazione di oggettiva e duratura impossibilità a far fronte all’obbligo, dovuta a cause a lui non imputabili e non solo ad una difficoltà economica temporanea.

In presenza di sopravvenute difficoltà economiche, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni penali previste per l’inadempimento, il soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento può richiedere una revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione o divorzio mediante ricorso al Giudice che valuterà la nuova situazione.

Spese straordinarie

Le spese straordinarie sono costituite da tutti quegli esborsi economici non inclusi nell’assegno di mantenimento, necessari per soddisfare bisogni specifici dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, che esulano dal normale tenore di vita.

In ambito di spese extra mantenimento bisogna precisare che tutte le spese straordinarie devono essere concordate tra i genitori. Occorre poi distinguere tra quelle straordinarie concordate (spese scolastiche, spese mediche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e non urgenti, spese per attività sportive, spese per attività ricreative, spese per acquisti di beni personali particolarmente costosi, etc.) e quelle urgenti ovvero quelle per le quali non è possibile aspettare il consenso dell’altro genitore, come nel caso delle spese mediche urgenti e indifferibili.

In materia di spese straordinarie la legge non interviene specificatamente.

Generalmente i genitori devono sopportare le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Ma vi è la possibilità che il Giudice, valutato caso per caso le circostanze e le capacità economiche delle parti, stabilisca una ripartizione percentuale o, qualora uno dei due genitori sia particolarmente benestante, imponga che esse debbano essere sostenute solo da un genitore.

Qualora uno dei genitori abbia sostenuto una spesa straordinaria nell’interesse del minore o maggiorenne non indipendente senza il consenso dell’altro e quest’ultimo la contesti e si rifiuti di concorrere al rimborso, il Giudice adito valuterà la legittimità e necessità di tale spesa e la proporzionalità della stessa rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori e prenderà il provvedimento ritenuto più opportuno.

Nel caso in cui il genitore non versi l’assegno di mantenimento, si consiglia di contattare un avvocato per inviare una diffida scritta con la quale si intima il pagamento delle somme dovute.

In caso di persistente inadempimento si potrà avviare una procedura esecutiva per il recupero coattivo delle somme dovute, oltre a presentare una denuncia – querela per il mancato versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento per i figli.

Si precisa che il genitore tenuto al pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie al figlio/a divenuto maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente deve versare dette somme all’altro genitore. Il genitore non può corrispondere dette somme direttamente al figlio/a se non previa autorizzazione del Giudice a cui i genitori si sono rivolti per modificare la modalità di pagamento.

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