Sindaci e revisori sentinelle delle crisi aziendali

Sindaci e revisori sentinelle delle crisi aziendali

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza attribuisce maggiori doveri e responsabilità a sindaci e revisori

Nella tutt’altro che remota attesa del correttivo quater, è certamente possibile affermare che l’attuale struttura del C.C.I.I. ha delineato obblighi e responsabilità di revisori e sindaci nella prevenzione e rilevazione di situazioni di crisi aziendali.

L’art. 25-octies del C.C.I.I., nello stabilire specifici adempimenti a carico di Collegio sindacale e Sindaco Unico ai fini della rilevazione tempestiva della crisi, prevede a favore di quest’ultimi, così come ai soggetti incaricati della revisione legale, l’esenzione o comunque l’attenuazione (sul cui significato pratico si dovrebbe lasciare spazio alla fantasia e alla sorte più che al diritto) della responsabilità solidale con gli amministratori di diritto e di fatto, qualora abbiano dato corso tempestivamente alla segnalazione all’organo amministrativo circa l’esistenza di uno stato di crisi (o, verrebbe da dire, anche solo di difficoltà).

La norma citata prevede, al comma secondo, che “La tempestiva segnalazione all’Organo Amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), da parte dell’Organo di Controllo o di revisione”.

È evidente il fine del legislatore: conferire a sindaci e revisori il ruolo di pivot nel monitoraggio dell’andamento aziendale rispetto a possibili situazioni (anche prospettiche) di crisi. Se da un lato, quindi, a tali organi si conferisce un ruolo sempre più importante nell’ambito della vita di un’impresa collettiva, dall’altra – prevedendo ipotesi specifiche di esonero o attenuazione di responsabilità – sotto altra prospettiva si rischia, proprio per il timore della scure delle responsabilità, un eccessivo ed improprio utilizzo delle segnalazioni in esame.

Infatti, nell’incentivare l’emersione precoce di stati di crisi, il citato comma 2 dell’art. 25-octies prevede, con formula dubitativa, che la tempestiva segnalazione all’Organo amministrativo possa costituire condizione finanche di esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori (a cui la segnalazione è rivolta) nel caso di inerzia da parte di costoro e, peggio, per i pregiudizi all’impresa che dovessero derivare dalla prosecuzione antieconomica dell’attività aziendale.

Ne consegue che nel caso in cui l’Organo di controllo o il Revisore non provveda alla segnalazione tempestiva di cui all’art. 25-octies o la effettui con ritardo, quindi quando la crisi sia già esistente o peggio conclamata, è evidente che potrebbe la sua responsabilità solidale con gli amministratori “per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.

Per bilanciare i due interessi in gioco e non incorrere in errore, particolare riguardo dovrà essere rivolta alla verifica costante sulle attività dell’organo gestorio con particolare riferimento ai flussi informativi, all’adeguatezza di assetti amministrativi e contabili al fine di valutare lo stato di salute dell’azienda, nonché al monitoraggio dei segnali di difficoltà, nell’accezione dell’art. 3, commi 3 e 4 C.C.I.I..

Affinché si possa quindi operare proattivamente nel senso autentico della norma, è fondamentale che Organo di controllo e revisore monitorino puntualmente – e sopra ogni cosa – i flussi di cassa: non si corre infatti il rischio di smentita nell’affermare che la principale, o forse addirittura l’unica, causa di default sia l’illiquidità.

Difficilmente un attento controllo dei flussi finanziari permette di non intercettare uno stato di crisi. E ciò è ancora più vero se tale monitoraggio avviene proprio per mano di revisori e sindaci.

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