Banca: Amministrazione Giudiziaria – Finanziamenti Illeciti

Banca: Amministrazione Giudiziaria – Finanziamenti Illeciti

Concessione di finanziamenti in assenza di merito creditizio: servono nuove regole e maggiori controlli

E’ di pochi giorni fa la notizia di una banca sottoposta ad amministrazione giudiziaria perché concedeva finanziamenti, assistiti da garanzia pubblica, a società collegate con cosche malavitose.

Da quello che si legge, sarebbero state erogate decine di milioni di euro a società non finanziabili trasferendo il rischio di insolvenza sullo Stato.

Senza immaginare l’esistenza di un sistema organizzato di tale portata, la scorsa settimana, su questa stessa testata, chi scrive aveva affrontato il tema dell’erogazione di finanziamenti a soggetti non dotati del necessario merito creditizio.

Sicuramente quello che sta emergendo a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza va ancora oltre.

Ma pur senza arrivare a tanto è indubbio che occorre oggi maggiore attenzione, da parte degli organi di vigilanza e dunque in primo luogo da parte della Banca d’Italia, sui processi deliberativi degli istituti di credito soprattutto in quei casi in cui la concessione del finanziamento avviene previa acquisizione di una garanzia, soprattutto se prestata da un soggetto differente da quello finanziato.

Sebbene l’attenzione sia oggi posta, giustamente, sui finanziamenti garantiti dallo Stato per le evidenti ricadute sui conti pubblici, da sempre il tema dei finanziamenti concessi in assenza di merito creditizio – e quello dei fidi non revocati a seguito del venir meno della meritevolezza da parte dell’impresa affidata – è motivo di scontro tra istituti di credito e soggetti garanti (fideiussori).

La situazione più ricorrente è quella di fideiussori chiamati a rispondere dell’esposizione debitoria determinatasi in capo al debitore principale al quale la banca ha concesso ulteriori finanziamenti in assenza dei necessari requisiti ovvero, ancora più frequentemente, al quale non sono state revocate le linee di credito quando era già evidente l’incapacità di rimborsare i finanziamenti ottenuti.

In particolare, la mancata tempestiva revoca dei fidi – e ancor di più l’illegittima concessione di nuova finanza – determina quasi sempre il progressivo incremento dell’esposizione debitoria del soggetto finanziato, con conseguente aggravamento della posizione del garante.

Sul tema vale la pena di richiamare l’art.1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito”.

Resta ovviamente a carico del fideiussione l’onere di provare che la banca era a conoscenza dell’impossibilità, da parte del debitore principale, di rimborsare il credito ottenuto.

Va però anche detto che, al di là di situazioni in cui sembra evidente la responsabilità della banca, gli istituti di credito sono sempre chiamati a camminare su un filo molto sottile, essendo molto labile il confine tra l’abusiva concessione di credito e l’illegittima revoca degli affidamenti.

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