I rischi di un abuso nelle norme del termine ADEGUATO

I rischi di un abuso nelle norme del termine ADEGUATO!

Il termine ADEGUATO nell’art. 2086 c.c non deve limitare lo spirito d’imprenditorialità

Quando il legislatore utilizza lo stesso termine in contesti in contesti differenti vi è il concreto rischio che vi generi una confusione interpretativa che può portare ad una applicazione del dettato normativo.

E’ questo, a mio avviso, il caso del frequente inserimento nelle norme societarie del termine “adeguati”

L’articolo 2086, comma 2, del Codice Civile è una delle norme centrali che utilizza il termine “adeguati”. La norma richiama come parametri solo la natura e le dimensioni, ma in realtà il coordinamento con la disciplina inserita nel codice della crisi e dell’insolvenza fa comprendere che il Legislatore ritiene che sia indispensabile verificare anche che gli assetti in relazione al rischio d’impresa.

Lo stesso termine “adeguato” tuttavia è utilizzato in normative quali il Dlgs 231/2001 o il decreto 81/2008 in tema di sicurezza di lavoro o il D.lgs 231/2007 che disciplina l’autoriciclaggio.

In questi contesti viene richiesto di mettere in atto tutte le procedure e gli adempimenti volti a minimizzare il rischio poichè la finalità è il contrasto a fenomeni patologici  ed è quindi corretto che sia così.

Per l’adeguatezza degli assetti ex art. 2086, invece, il tema è ben più complesso perchè il rischio di impresa è fisiologico ed imporre di predisporre meccanismi a pena di una responsabilità dell’imprenditore vuol dire inibire la crescita.

Vale la pena ricordare che i più grandi imperi sono nati da imprenditori con un’alta propensione al rischio.

Del resto se l’adeguatezza deve essere concepita come una minimizzazione, quale è il livello di rischio che una Governance può lecitamente assumere?

Credo che per gli assetti aziendali, quindi, il tema dovrebbe essere un’ altro.

Penso che si richieda all’imprenditore di non agire più solo d’impulso, come ancora oggi in molti contesti avviene, ma di razionalizzare ed oggettivizzare la propria pianificazione strategica al fine di avere consapevolezza del rischio che si intende assumere verificando gli assetti aziendali e intervenendo, ove necessario, per effettuare i dovuti interventi al fine di rendere contenuto, per quanto possibile, il rischio di mettere in pericolo la continuità aziendale.

E’ un cambio di paradigma per l’impresa italiana, ma è fondamentale che anche la giurisprudenza si collochi su questa linea interpretativa per evitare che di snaturare quello che è il fattore vincente di molte realtà.

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