I profili di responsabilità in caso di assegno trafugato.

I profili di responsabilità in caso di assegno trafugato.

La Cassazione: non è responsabile il cassiere se ha verificato le generalità anagrafiche. C’è concorso di colpa per invio con posta ordinaria.

Con ordinanza n.23388 del 30.08.2024 la Corte di Cassazione ha trattato il tema della responsabilità dell’operatore bancario che ha pagato un assegno circolare (emesso da una compagnia di assicurazione) ad un prenditore differente dal titolare effettivo.

La detta responsabilità, esclusa in primo grado perché “l’operazione era stata posta in essere da persona il cui nominativo coincideva con quello riportato sull’assegno, identificato tramite documenti privi di elementi di criticità, non necessitando ulteriori verifiche anagrafiche da parte dell’operatore bancario”, era invece stata accertata in sede di appello.

La Corte territoriale, difatti, “rilevava la responsabilità per colpa lieve dell’operatore bancario che non aveva verificato l’esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità esibito dal falso prenditore che aveva, altresì, fatto uso del tesserino del codice fiscale non ritenuto valido ai fini dell’attestazione del dato anagrafico fiscale, essendo stato sostituito dalla tessera sanitaria”. Il Giudice di seconde cure, però, accogliendo l’istanza di concorso ex art.1227 c.c. formulata dall’operatore bancario, riteneva sussistente il concorso di colpa dell’assicurazione per aver trasmesso l’assegno mediante servizio di posta ordinaria e non assicurata.

Espressasi sul tema dell’ “identificazione dello sforzo di diligenza richiesto all’operatore bancario in caso di presentazione all’incasso di titolo non alterato o contraffatto mediante documento di identità anch’esso privo di alterazioni”, la Cassazione, richiamando propri precedenti (Corte di Cassazione, sentenze nn.34107 e 34108 del 19.12.2019), ha anzitutto osservato che “al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca” non assume rilevanza “la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale”.

Secondo la Corte di legittimità, “nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch’esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie specifiche, è assolto con la verifica dell’esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo”.

La Cassazione, quindi, riformando la sentenza della Corte d’Appello, ha escluso la sussistenza di colpa da parte dell’operatore bancario.

Chiamata ad esprimersi anche sul concorso di colpa, i giudici di legittimità hanno in tal caso confermato la decisione della Corte territoriale.

Anche in tal caso richiamando propri precedenti (Cassazione n.9769/2020), la Corte ha ribadito che “l’utilizzo della posta ordinaria comporta un’evidente facilitazione di trafugamento del titolo che costituisce una condotta colposa senza la quale il danno non si sarebbe verificato”.

Difatti, “pur considerando la spedizione per raccomandata o assicurata non sufficienti di per sé a impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico << consentono al mittente (a differenza dell’ipotesi di spedizione per posta ordinaria), in caso di ritardo prolungato nella consegna di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria affinché adotti le necessarie precauzioni >> (Cassazione n.9769/2020)”.

Risulta quindi confermato il seguente principio di diritto già espresso dal precedente del 2020: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore“.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.