Interesse a risanare l’azienda pari a quello del creditore

Interesse a risanare l’azienda pari a quello del creditore

Nella Composizione Negoziata della Crisi si afferma la prevalenza dell’interesse al risanamento dell’azienda rispetto a quello del creditore

La soluzione delle crisi aziendali, tradizionalmente legata all’accesso ad una procedura concorsuale, passa oggi, invece, da un utilizzo massivo di quello che si può certamente definire come il più rilevante strumento di regolazione della crisi d’impresa disciplinato dal CCII: la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa. Infatti, non passa inosservata la centralità, anche nel panorama giurisprudenziale, che la stessa sta via via assumendo.

E ciò non accade per caso, ma è il frutto di una precisa scelta del legislatore.

La Composizione Negoziata della Crisi non è una procedura giurisdizionale, ma un iter per il raggiungimento della soluzione della crisi; un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, che intende condurre il debitore che si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario a perseguire il risanamento tramite le soluzioni previste nell’art. 23 CCII.

Tale percorso può essere avviato anche dall’impresa che si trova in stato di insolvenza, ma a condizione che sia “prospetticamente risanabile”, essendo questo “l’elemento caratterizzante” la Composizione Negoziata e quindi la direzione verso la quale la riforma del CCII ha inteso ispirarsi (infatti secondo l’orientamento giurisprudenziale di merito l’insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso a tale percorso (cfr. Tribunale di Bologna, 6 novembre 2022).

Il risanamento cui la norma (e la giurisprudenza) della CNC si riferisce è ormai pacificamente indentificato nella valorizzazione del compendio aziendale mantenuto in continuità, e dunque capace di produrre flussi finanziari positivi, attraverso i quali non solo si possono soddisfare i creditori ma si deve conservare quel valore sociale ed economico rappresentato dall’azienda. Ed è proprio nel valore aziendale da preservare che si identifica la discontinuità rispetto al tradizionale modo di intendere il risanamento attraverso le procedure concorsuali che, nonostante i passi in avanti degli ultimi anni, è ancora ingessato sulla tutela del credito.

Infatti, nelle procedure concorsuali due sono i fenomeni tipici e necessari: il primo di (s)valutare gli attivi aziendali prevendono spesso una loro alienazione disgregata con conseguente i) distruzione dei valori sociali ed economici ad essi collegati, ii) sostanziale insoddisfazione delle ragioni dei creditori; il secondo della protezione del patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari dei singoli creditori, al fine di evitare la disgregazione e aggressione degli attivi e al contempo tutelare l’interesse dell’intera massa dei creditori, impedendo quindi che taluni creditori possono precostituirsi situazioni di vantaggio. Tutto ciò sotto il controllo del Tribunale e degli altri organi della procedura.

Nel contesto appena descritto si gioca quindi la partita del risanamento dell’impresa in continuità aziendale nel perimetro delle procedure concorsuali.

Discorso diverso per la Composizione Negoziata della Crisi, per la quale è previsto un meccanismo di protezione in favore del patrimonio dell’imprenditore non automatico (l’accesso alla Composizione non comporta automaticamente l’automatic stay) e, ove ritenuto dall’imprenditore utile o necessario richiedere misure protettive al Tribunale, non per forza esteso a tutti i creditori.

Nella Composizione Negoziata della Crisi le misure protettive sono quindi orientate non già e non tanto ad ottenere l’automatic stay come tradizionalmente inteso nelle procedure concorsuali (in primis il concordato preventivo) ma a garantire lo svolgimento delle trattive, e quindi funzionale al buon esito del percorso del risanamento intrapreso.

È qui che si s’innesta una “procedura giurisdizionale incidentale” nell’ambito di una composizione pattizia di natura stragiudiziale, in quanto il CCII ha stabilito che tali misure protettive (se richieste dall’impresa) sono soggette ad un regime di applicazione semi-automatica, nel senso che sono efficaci dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, ma sono soggette al vaglio del Tribunale, chiamato immediatamente a confermare, modificare o revocare tali misure.

Tale soluzione normativa trova la sua ratio nel contemperamento tra opposte esigenze, l’interesse economico del debitore al risanamento e le aspettative dei creditori, tenuto conto che, in una sede pattizia, quale appunto la composizione negoziata, ad una parte (i creditori) ancora prima di trattare viene impedito di promuovere azioni individuali o inibito il proprio potere di autotutela negoziale.

Sul tema si segnala la recentissima pronuncia del Tribunale di Milano del 11.9.2024 in tema di conferma delle misure di protezione nella CN, che stabilisce che “nel contemperamento tra l’interesse economico del debitore al risanamento e l’interesse economico dei creditori e più nello specifico tra la tutela della continuità imprenditoriale e l’interesse economico del singolo creditore, non può negarsi oggi la conferma generalizzata delle misure protettive, esistendo alla luce del parere dell’esperto una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento ed essendo tali misure funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale, risultando utile il percorso di risanamento intrapreso”.

La portata di tale principio è notevole, avuto riguardo al fatto che nell’ambito della domanda di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi presentata dall’imprenditore – impregiudicata l’analisi sulla correttezza della documentazione contabile dallo stesso prodotta, sulla serietà del piano di risanamento che certifichi la possibilità del percorso del risanamento e sulla sua fluidità ed adattabilità nel corso delle trattative, nonché del parere dell’Esperto chiamato ad una prima delibazione del piano proprio in occasione della richiesta della conferma delle misure protettive – viene considerato preminente (e comunque non inferiore) l’interesse economico del debitore a perseguire il proprio risanamento attraverso il mantenimento e la valorizzazione del compendio aziendale rispetto all’interesse economico del singolo creditore.

E sempre nella citata ordinanza del Tribunale di Milano il giudice “avverte che, ai sensi dell’art. 18 comma 5 CCI, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 CCII”.

Con ciò riconoscendo ulteriormente la prevalenza dell’interesse al risanamento dell’impresa in crisi piuttosto che alla massimizzazione della soddisfazione delle ragioni di credito dei singoli creditori. E da tali assolutamente condivisibili indirizzi del tribunale meneghino si comprende ancor di più la volontà del legislatore allorquando ha previsto, o meglio favorito, trattive tra debitore e creditori singole ed in via riservata. Una novità vera, sostanziale e rivoluzionaria rispetto alle adunanze dei creditori che spesso – per effetto del “pubblico” disaccordo tra essi portavano (e portano) al naufragio della procedura e alla perdita del valore aziendale che, invece, la riservatezza delle trattative previste dalla Composizione Negoziata della crisi garantisce.

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