CCII Esperto nella CN e trattative con i terzi interessati

CCII Esperto nella CN e trattative con i terzi interessati

Il ruolo dell’Esperto nella fase delle trattative con gli stakeholders: perimetro di intervento, doveri, rischi e possibili responsabilità

Prof. Dott. Corrado Ferriani

21 agosto 2024

1. Introduzione

Nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi, l’Esperto svolge un ruolo cardine per la positiva riuscita delle trattative con gli stakeholders del debitore. La sua è una figura di “agevolatore” del dialogo tra le parti, il cui fine è quello della conclusione di un accordo tra le stesse nel rispetto dei dettami della buona fede, della correttezza e della diligenza professionale.

L’Esperto, infatti, assume il delicato compito di facilitare il dialogo fra l’imprenditore in crisi ed i suoi creditori (ma anche con soci, investitori, clienti, amministrazioni pubbliche, sindacati ed ogni altro soggetto che anche indirettamente svolge un ruolo e ha un interesse con l’azienda da risanare). L’Esperto svolge il suo ruolo affiancando il debitore e i suoi advisors ai quali fornisce quella professionalità e quelle competenze necessarie per pervenire al positivo risanamento dell’azienda secondo le linee di business, di investimento e di dismissioni individuate dall’azienda stessa sin dal momento dell’istanza di accesso alla Composizione.

L’Esperto non deve essere percepito, come invece purtroppo spesso avviene, come un curatore fallimentare o consulente del Pubblico Ministero – sotto mentite spoglie – con funzioni di inquisitore chiamato a punire il debitore in crisi o a verificarne la condotta passata (e ovviamente, allo stesso modo, l’Esperto non deve atteggiarsi con il debitore in questo modo) ma come un professionista – dotato di spiccate capacità in materia aziendalistica e finanziaria – capace di calmierare i rapporti tra debitore e creditori e di rispristinare quel giusto contradditorio orientato unicamente alla verifica e accertamento dell’esistenza di un serio e fattibile percorso di risanamento dell’impresa. Ed ecco allora che attraverso le sue analisi il dialogo tra le due parti – spesso aspramente contrapposte – può riequilibrarsi e sfociare in un accordo capace di rimettere sullo stesso piano e al centro dell’interesse di entrambe le parti la tutela del credito e il mantenimento del valore aziendale.

Da queste semplici premesse si comprende come l’attività che l’Esperto è chiamato a rendere nell’ambito delle trattative costituisce certamente l’essenza del suo ruolo, ma allo stesso tempo lo espone a rischi e responsabilità tutt’altro che residuali.

2. La normativa di riferimento nel Codice della Crisi d’Impresa: brevi cenni sulla figura dell’Esperto nella Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa

A mente della lettera o-bis) dell’articolo 2, CCII, riguardante le Definizioni, per Esperto si intende il soggetto terzo indipendente – iscritto nell’elenco previsto dalla normativa e nominato da un’apposita commissione – che, insieme ai consulenti del debitore, facilita le trattative nell’ambito della Composizione Negoziata.

Secondo autorevole dottrina, se si volesse definire la figura in esame, si dovrebbe affermare che l’Esperto – oltre ad essere, per l’appunto, un soggetto caratterizzato da imparzialità, indipendenza, riservatezza e diligenza professionale – è un professionista che svolge attività eterogenee a supporto dell’imprenditore in crisi, al fine di affiancarlo e accompagnarlo lungo il complesso percorso di risanamento e verso un (auspicato) accordo con i propri creditori1.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 12 CCII, l’Esperto agevola le trattative tra l’imprenditore in crisi, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare – anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa – una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, risultando ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Quanto ora affermato trova maggior specificazione nei dettami dell’art. 17 comma 4 CCII, il quale disciplina il funzionamento della Composizione Negoziata, focalizzandosi sulla figura e sui compiti dell’Esperto.

Verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessari per lo svolgimento dell’incarico, l’Esperto entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina comunica all’imprenditore la propria accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma dedicata la dichiarazione di accettazione e una specifica dichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo 16, comma 1, CCII. In caso contrario, invece, ne deve dare comunicazione al soggetto che l’ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

Accettato l’incarico, primo compito dell’Esperto è quello di valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento e a tal fine convoca senza indugio l’imprenditore2 per ottenere tutte le informazioni necessarie a svolgere il proprio compito.

In presenza di concrete prospettive di risanamento, l’Esperto incontra, unitamente al debitore, le altre parti interessate al processo di risanamento e, insieme agli advisors del debitore stesso, prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri.

Attraverso la dicitura “soggetti interessati” la normativa in esame non intende solo i creditori, ma anche tutti quei soggetti – come lavoratori o fornitori – che potrebbero anche non vantare alcun credito al momento della presentazione dell’istanza, ma il cui ruolo potrebbe rivelarsi determinante per il risanamento dell’azienda3.

In altre parole, le trattative non hanno ad oggetto solamente le posizioni debitorie, ma anche il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita. Infatti, nell’ipotesi in cui la prestazione ivi contenuta sia divenuta eccessivamente onerosa o si sia alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute, è possibile rideterminare il contratto, modificandone il contenuto ed adeguando le prestazioni alle attuali condizioni di difficoltà in cui versa l’imprenditore in crisi.

In ogni caso, entro centottanta giorni dalla accettazione della nomina – e per non oltre ulteriori centottanta giorni (quando l’imprenditore lo richiede e l’Esperto vi acconsente) – l’Esperto conclude il proprio incarico. Infatti, entro i suddetti termini, se le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di crisi, la Composizione Negoziata si conclude negativamente. Diverso è il caso in cui le parti interessate nelle trattative addivengano ad un accordo, ponendo in tal modo le basi per il risanamento dell’azienda.

Al termine dell’incarico, in ogni caso, l’Esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e – in caso di concessione delle misure protettive e cautelari – al giudice emittente, che ne dichiara cessati gli effetti. Infine, dà comunicazione al Segretario Generale della Camera di Commercio dell’avvenuta conclusione, al fine di archiviare l’istanza di Composizione Negoziata.

3. Il ruolo dell’Esperto nelle trattative con gli stakeholders del debitore: limiti e poteri

Nella fase delle trattative, l’Esperto può essere parificato ad un mediatore. Per quanto tale affermazione sembri eccessiva, autorevole dottrina evidenzia come la figura in esame abbia un ruolo cruciale nel promuovere una negoziazione collaborativa – sia aiutando le parti a comprendere i molteplici aspetti che ineriscono all’accordo proposto, che ascoltando e avvicinando le posizioni dei creditori, mitigando quei comportamenti che potrebbero rivelarsi dannosi per i reciproci interessi – tanto da essere assimilabile al mediatore, quale professionista imparziale che si adopera al fine di trovare una soluzione stragiudiziale tra parti con interessi contrapposti 4.

Invero, per comprendere concretamente il ruolo dell’esperto nelle trattative sono di fondamentale importanza le Linee Guida tracciate dalla Sezione III – Protocollo di conduzione della Composizione Negoziata del Decreto 21 marzo 2023 inerenti alla composizione negoziata, a recepimento dell’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021.

Secondo quanto correttamente sancito dal secondo paragrafo della Terza Sezione del citato Decreto, conditio sine qua non per l’apertura delle trattative, anche in presenza di uno stato di insolvenza5, è la concreta possibilità di addivenire al risanamento dell’impresa, che deve essere valutata dall’Esperto tramite i vari accordi con i creditori o una cessione dell’azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito.

In caso di insolvenza, per effettuare tale valutazione, l’Esperto deve tener conto di molteplici fattori, quali una continuità aziendale che riduce le risorse nella disponibilità dei creditori, la possibilità o meno dell’imprenditore di immettere nuove risorse, il valore del compendio aziendale e, appunto, le possibili scelte dei creditori in fase di trattative, in quanto se per i fattori esposti le probabilità che l’insolvenza sia reversibile sono remote, indipendentemente dai possibili accordi con i vari creditori è inutile avviare la fase di negoziazione.

Superato tale vaglio, se l’esperto ritiene che vi siano concrete prospettive di risanamento dell’impresa, in qualsiasi sua forma – anche indiretta – di concerto con l’imprenditore individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.

Si evidenzia che, in virtù della funzione di mero facilitatore che ricopre l’Esperto, è l’imprenditore ad individuare, insieme ai propri consulenti, le proposte da formulare alle singole parti interessate, cercando di perseguire l’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, nonché la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa.

Come anticipato, tuttavia, in fase di trattative è l’Esperto ad avere una funzione di centrale importanza, in quanto deve mediare fra gli interessi dell’imprenditore e quelli delle altre parti spesso, anzi quasi sempre, compromesse.

Individuate le parti con cui aprire la fase di negoziazione, l’Esperto provvede al censimento nella Piattaforma dei soggetti che vi partecipano, inserendo il loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o un loro indirizzo di posta elettronica.

Invero, come disciplinato dal punto 8 delle Linee Guida, “l’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato”. Quale soggetto terzo rispetto a tutte le parti della composizione – in quanto non svolge alcuna funzione di assistenza dell’imprenditore né si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata – l’esperto ha il compito di favorire le trattative e stimolare gli accordi, con funzione propulsiva.

Nello specifico, l’Esperto aiuta imprenditore e parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna, richiedendo all’imprenditore, ai creditori ed agli altri interessati ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento del proprio incarico.

Durante gli incontri con l’imprenditore e le altre parti, l’Esperto può redigere verbale (è certamente consigliato farlo), contenente l’elenco della documentazione trasmessa in vista della riunione o successivamente ad essa, senza però entrare nel contenuto dei vari documenti. Se il verbale è sostituito o accompagnato da una audio o video registrazione, è ovviamente necessario il previo consenso delle parti all’audio o video registrazione.

Secondo quanto affermato nelle citate Linee Guida, gli incontri tra esperto, imprenditore e parti interessate possono essere tenuti anche congiuntamente, ma è opportuno che siano svolti separatamente quando occorra tutelare la riservatezza delle informazioni. Orbene, la prassi ormai consolidata in questi primi tempi dall’avvio dell’istituto della Composizione Negoziata porta ad affermare che le trattative vengono svolte solitamente in incontri separati, fra imprenditore e propri consulenti, Esperto e parte interessata (e/o suoi consulenti), considerando che la quantificazione della specifica posizione debitoria nei confronti di un particolare creditore è un’informazione sempre riservata che non deve essere messa a conoscenza delle altre parti.

In linea di principio, nella Composizione Negoziata della Crisi, al fine di permettere la buona riuscita delle trattative per addivenire al risanamento dell’impresa, l’imprenditore richiede per il tramite dei propri consulenti l’applicazione delle misure protettive o cautelari, nei confronti di specifici creditori o, nella maggior parte dei casi, erga omnes. Negli incontri con le parti interessate, nel caso di applicazione di dette misure, oltre all’impossibilità di agire in via esecutiva o tramite il ricorso per la liquidazione giudiziale, è opportuno che l’Esperto ricordi ai creditori nei cui confronti tali misure sono state azionate, che non potranno rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti preesistenti. Tali ammonimenti, invero, vengono abitualmente effettuati durante il primo incontro, in un incipit nel quale l’Esperto illustra la funzione della Composizione Negoziata e il proprio ruolo di agevolatore e facilitatore, per poi permettere all’imprenditore e alla parte interessata di dialogare in merito alla posizione in esame, mediando fra i vari interessi.

Una volta preso atto del debito effettivo e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano di risanamento – redatto dall’imprenditore e dai propri advisors6 – volto al ripianamento dei debiti dell’impresa, se non vi provvede l’imprenditore di sua sponte, l’Esperto può stimolare la formulazione di proposte concrete da parte dell’imprenditore e delle parti interessate; le proposte possono essere anche molteplici e, magari, anche essere basate su offerte vincolanti ad importo predefinito. In tal caso, però, sono le stesse Linee Guida a specificare come sia opportuno che “l’imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausol di earn-in7, regole di waterfall8, clausole di infallibilità o pactum de non petendo9) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi”.

Sempre nella fase delle trattative, come accennato in precedenza, in presenza di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per cause sopravvenute successivamente alla stipulazione dell’accordo, possono essere rideterminati contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali al fine di assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell’impresa. Anche in tal caso, pertanto, l’Esperto convocherà l’imprenditore e le parti strategiche per addivenire ad una soluzione che permetta di conciliare i vari interessi presenti. È, quindi, compito dell’Esperto quello di agevolare le parti nel trovare un nuovo bilanciamento del sinallagma contrattuale.

Nel caso in cui le trattative si considerino positivamente concluse, l’Esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l’idoneità del contratto stipulato fra l’imprenditore e le parti interessate10 ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, anche in considerazione della sostenibilità del debito da parte dell’impresa per il periodo in esame. Nell’ipotesi in cui, invece, sia stato raggiunto un accordo di ristrutturazione dei debiti fra l’imprenditore e i di lui creditori, l’Esperto deve tener conto dell’idoneità del piano al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e, pertanto, al risanamento dell’impresa in crisi. In caso di valutazione positiva in ordine all’effettivo risanamento, l’Esperto sottoscriverà l’accordo de quo.

Alternativamente, l’Esperto può giungere, in qualunque momento, alla conclusione che il risanamento dell’impresa in Composizione Negoziata non sia praticabile, in quanto non sussista o sia venuta meno qualsiasi prospettiva di risanamento, anche tramite la continuità indiretta11. In tal caso, come suggerito anche dalle Linee Guida, quando l’Esperto intende procedere con l’archiviazione del fascicolo, ha l’onere di avvertire l’imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale12, che deve essere inserita nella piattaforma e di cui dovrà essere data comunicazione sia all’imprenditore che al tribunale, nel caso in cui fossero ancora pendenti misure protettive o cautelari.

In risposta, l’imprenditore può richiedere all’Esperto di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivando la propria richiesta con circostanze – nuove o, comunque, non prese in considerazione in precedenza dall’Esperto nella propria scelta volta all’archiviazione della composizione – che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività. In conseguenza di tale richiesta, l’Esperto, prima di procedere alla chiusura, dovrà esaminare la concretezza delle circostanze e delle motivazioni alla base.

4. Conclusioni: una figura autonoma, dai profili di responsabilità non ancora delineati

L’Esperto è una figura autonoma, non paragonabile a nessun altro professionista disciplinato dal Codice della Crisi o dalla precedente Legge Fallimentare. Invero, si discosta dalla qualifica pubblicistica in quanto è lo stesso CCII che qualifica quali pubblici ufficiali il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, rispettivamente agli articoli 127, 92 e 302 CCII, escludendo di fatto che l’Esperto rivesta tale status.

L’Esperto, però, non è neanche un attestatore. Infatti, benché sia chiamato a valutare la coerenza del piano di risanamento con la regolazione della crisi o dell’insolvenza, ciò non è parificabile all’attestazione della veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano. Il suo giudizio, infatti, si limita a valutare la “coerenza” del piano stesso, appurando la sola assenza di macroscopici segnali di non fattibilità.

Non solo. Sebbene l’Esperto svolga, come meglio sopra specificato, il ruolo di mediatore nella fase delle trattative, con riferimento in particolare al ruolo di agevolazione che svolgono, a differenza del mediatore l’Esperto è chiamato ad ottemperare a molteplici attività – quali il giudizio in merito all’eventuale concessione di misure protettive, come mero esempio – che non sono proprie di chi svolge attività di mediazione.

Pertanto, come anticipato, si può pacificamente affermare che l’Esperto è una figura autonoma dotata di un’adeguata competenza aziendalistica e di una capacità di analisi prospettica dei dati finanziari ed economici per valutare le concrete possibilità di risanamento dell’impresa per la quale è stato nominato, con particolari competenze relativamente all’analisi economico-aziendale dei dati ed una sviluppata capacità di mediare i contrapposti interessi.

Come sopra anticipato, nonostante per le figure sopra delineate – curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore – siano ben tracciati i profili di responsabilità in ragione dei comportamenti da loro tenuti, la stessa cosa non può dirsi per l’Esperto nominato nella Composizione Negoziata della Crisi.

Nello specifico, mentre è di facile intuizione cosa può comportare la violazione dell’obbligo di indipendenza e terzietà13, la legge nulla dice in relazione alla violazione della diligenza professionale e ai conseguenti danni che potrebbero subire imprenditore/debitore e parti interessate. Infatti, fatta eccezione per il caso in cui sia sollevata un’eccezione sulla sua indipendenza, il Codice non prevede la possibilità per le Parti di chiedere la sostituzione dell’Esperto (art. 17, comma 6, CCII).

Per un’analisi della responsabilità14 dell’Esperto, benché non possano essere considerate precetto normativo, sorgono in aiuto le suddette Linee Guida, le quali – dettando in maniera analitica i compiti dell’Esperto – ne tracciano il perimetro della responsabilità.

Le disposizioni ivi contenute, infatti, introducono, un obbligo di diligenza professionale, che potrà essere oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, c.c., secondo il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio della propria attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività stessa.

Su tale assunto si basano gli eventuali profili di responsabilità dell’Esperto, specialmente nei confronti dell’imprenditore per il comportamento da lui tenuto nella fase delle trattative.

Invero, in caso di esito negativo della negoziazione, l’Esperto potrebbe essere chiamato a rispondere per non aver svolto il proprio incarico in ossequio ai canoni della diligenza professionale richiesta, e sarà pertanto costretto a dover dimostrare di aver correttamente ottemperato agli standard richiesti dalle Linee Guida, specificando in caso di discostamento le ragioni che hanno portato ad un allontanamento dagli stessi.

Un primo profilo di responsabilità si configura nel caso in cui l’Esperto conduca le trattative con le parti interessate senza la presenza dell’imprenditore e dei propri advisors. Ai sensi dell’articolo 21 CCII, infatti, durante la Composizione Negoziata della Crisi l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, mentre all’Esperto è riservato il ruolo di facilitatore e di controllo e segnalazione ai creditori degli atti ritenuti per loro pregiudizievoli. Non si può pertanto prescindere dalla presenza dell’imprenditore e dei suoi consulenti nella fase delle trattative, in quanto sono loro a conoscere l’andamento dell’impresa rispetto all’ipotizzata manovra di risanamento, sapendo quali sono le parti strategiche con cui si devono intrattenere le trattative e quali, fra quelle, sono essenziali per il ritorno in bonis dell’impresa. Il debitore deve essere preventivamente messo a conoscenza dall’Esperto di eventuali richieste avanzate da creditori che pretendono di incontrarlo senza la presenza del debitore stesso. Il contenuto e l’esito di tali incontri tra Esperto e creditori deve essere immediatamente portato a conoscenza del debitore. L’Esperto non può dunque tacere al debitore, pena una propria responsabilità, incontri avvenuti con creditori o terzi interessati (e ciò vale anche con riferimento ad eventuali incontri con creditori pubblici: l’Esperto non può, ad esempio, fissare incontri con l’Agenzia delle Entrate senza preavvisare l’imprenditore e soprattutto senza invitarlo a partecipare).

Un secondo profilo di responsabilità, consequenziale rispetto al primo, potrebbe essere ravvisata nel caso in cui l’Esperto concludesse la Composizione Negoziata non ritenendo praticabile il percorso di risanamento proposto senza aver preventivamente informato l’imprenditore15. In tal caso, infatti, al debitore verrebbe tolta la possibilità di modificare la propria proposta, riducendo così le possibilità di sopravvivenza dell’impresa.

Non solo. Se l’Esperto conducesse autonomamente le trattative, il suo operato sarebbe, di fatto, insindacabile, dato che la sua correttezza non potrebbe essere oggetto di alcuna forma di verifica, in quanto non è previsto alcun controllo da parte del tribunale, comunque difficilmente ipotizzabile in concreto. Infatti, la redazione del verbale delle varie trattative svolte non costituisce un obbligo legislativamente sancito, pertanto non è così scontato che l’imprenditore venga messo a conoscenza dell’effettiva attività svolta e di quale sia stata la posizione delle varie parti interessate in connessione al percorso di risanamento teorizzato.

Da quanto affermato, risulta evidente la difficoltà con cui si possa profilare una responsabilità civile in capo all’Esperto che, comunque, alcuni interpreti ritengono essere di natura contrattuale16, e viene fatta discendere dal c.d. “contatto sociale qualificato”. Tale assunto parte dalle mosse dell’articolo 1173 c.c., secondo il quale le obbligazioni possono derivare da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Invero, tra imprenditore ed Esperto si instaura un rapporto che va oltre il solo neminem ledere, ma si concretizza in obblighi di correttezza, buona fede e protezione, vista la finalità garantista della funzione svolta.

È comunque un compito non facile per l’imprenditore quello di provare che l’infruttuoso esito dell’azionata composizione negoziata derivi dall’inadempimento dell’Esperto – sul quale, si ribadisce, non grava alcun obbligo di rendicontazione dei vari incontri – sulla base di un giudizio inferenziale del “più probabile che non”. D’altro canto, l’Esperto potrà andare esente da responsabilità provando di aver svolto il proprio ruolo secondo la diligenza richiesta per la funzione svolta e che un suo eventuale inadempimento sia dovuto a cause imprevedibili e inevitabili e perciò non a lui imputabili.

Non solo. Ai sensi del richiamato articolo 1176, comma 2 c.c., per ravvisarsi una responsabilità la condotta tenuta dall’Esperto nello svolgimento dell’incarico deve essere stata negligente, causando la mancata conclusione della composizione.

Come è intuibile, comunque, nonostante sia complesso configurare un profilo di responsabilità professionale in capo al professionista nominato all’interno della composizione negoziata, non è sicuramente impossibile.

L’Esperto, pertanto, deve attenersi ai dettami legislativi e alle Linee Guida, mantenendo in maniera rigorosa il ruolo di agevolatore e facilitatore della composizione, senza prevaricare la figura dell’imprenditore – che rimane nel pieno possesso della propria impresa – e senza avere la presunzione di esercitare un controllo e una gestione non proprie della funzione che svolge. L’Esperto, appunto, deve essere visto come aiuto, sostegno e, nei casi in cui sia necessario, guida, avendo la capacità di adattarsi alla situazione che di volta in volta si presenta.

Invero, come affermato in una recente intervista rilasciata dalla Presidente della II^ Sezione Civile del Tribunale di Milano, Dott.ssa Laura De Simone, “la strada maestra in questo momento è la composizione negoziata” la cui casistica è complessa, “ma affrontarla con un esperto al fianco dà lucidità e può rasserenare i creditori”.

1La responsabilità in capo all’Esperto nella Composizione negoziata della crisi”, in Diritto della Crisi, 10 aprile 2024, a cura dell’Avv. M. Ceschin e del Dott. M. Panelli, Membro della Commissione di Studio “Composizione Negoziata” del CNDCEC.

2 L’imprenditore partecipa personalmente al primo incontro con l’Esperto, l’eventuale mancata comparizione senza giustificazioni porta alla conclusione dell’incarico per l’Esperto e alla negativa conclusione della Composizione Negoziata.

3 Invero, tra le figure interessate rientrano anche possibili terzi investitori interessati a rilanciare l’azienda in crisi.

4La responsabilità in capo all’Esperto nella Composizione negoziata della crisi”, in Diritto della Crisi, 10 aprile 2024, a cura dell’Avv. M. Ceschin e del Dott. M. Panelli, Membro della Commissione di Studio “Composizione Negoziata” del CNDCEC.

5 Insolvenza che, si ricorda, deve comunque essere reversibile, non essendovi sennò altra alternativa rispetto alla richiesta di liquidazione giudiziale.

6 Come affermato dal punto 9 della Sezione III – Protocollo di conduzione della Composizione negoziata del Decreto 21 marzo 2023, inerente alla Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate, il piano di risanamento può essere redatto dall’imprenditore e dai propri advisors prima o durante la Composizione negoziata. Non è inusuale che durante la fase delle trattative sorgano delle divergenze fra il debito che risulta al soggetto in Composizione negoziate ed il quantum che invece risulta a credito alla parte che si è seduta al tavolo delle trattative. Tali difformità, solitamente, possono derivare da molteplici fattori, quali la maturazione degli interessi, il pagamento di una rata pagata non scomputato dal totale del credito residuo, ed altre situazioni similari. Orbene, in tal caso, la bozza di piano di risanamento presentato in sede di richiesta di apertura della Composizione negoziata della crisi, dovrà essere modificata in base al valore su cui le parti avranno concordato alla fine delle trattative, in quanto sarà quello il valore di partenza da cui poi l’imprenditore e i suoi advisors presenteranno la propria proposta.

7 Le clausole di earn-in prevedono la condivisione, entro determinati limiti e con modalità precedentemente fissate, di eventuali peggioramenti dell’andamento aziendale rispetto a quanto previsto.

8 Le regole di waterfall – o metodologia a cascata – sono volte ad assicurare il c.d. pari passu tra i creditori aderenti ad un piano di risanamento.

9 Le clausole di infallibilità o pactum de non petendo rappresentano l’accordo fra il debitore e il creditore con cui quest’ultimo si impegna a non esercitare il proprio credito per un determinato periodo di tempo, o per sempre, nei confronti del debitore.

10 Si specifica che, in tal caso, tale contratto è privo di effetti nei confronti dei terzi.

11 Si addiviene a tale conclusione, solitamente, nel caso in cui l’Esperto riscontri uno stato di insolvenza ormai non più reversibile.

12 Si evidenzia che, invece, la relazione non deve, invece, essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.

13 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, comma 2, CCII, l’Esperto deve verificare di non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento, da rapporti di natura personale e/o professionale, estendendo la verifica anche ai componenti dell’associazione professionale di cui facesse eventualmente parte (c.d. conflict checks); inoltre, è tenuto a conservare tale requisito per i successivi due anni dall’archiviazione della CNC. Nel caso in cui l’Esperto violi tale l’obbligo, egli potrà incorrere in una responsabilità disciplinare, che può comportare, quale conseguenza, la sua cancellazione dall’elenco degli Esperti presso la Camera di Commercio competente.

14 Si tratteranno breviter i soli profili di responsabilità civile dell’Esperto e non quelli di natura penalistica. Per questi ultimi sia concesso rinviare a “C. Ferriani – A. Viglione, Quali rischi penali in capo all’esperto della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”?, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 9”

15 Si ricorda che, nel caso in cui l’Esperto addivenga alla conclusione che il risanamento dell’impresa in Composizione negoziata non è praticabile, in quanto non sussiste od è venuta meno, secondo il di lui parere, qualsiasi prospettiva di risanamento, anche tramite la continuità indiretta, è onere dell’Esperto che intende procedere con l’archiviazione del fascicolo, di avvertire l’imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale, che deve essere inserita nella piattaforma e comunicata sia all’imprenditore che al tribunale, nel caso di misure protettive o cautelari pendenti. In tal caso, l’imprenditore, messo a conoscenza di tale convincimento, può proporre sulla base di circostanze nuove o non precedentemente valutate una nuova proposta di risanamento.

16I profili di Responsabilità dell’Esperto compositore, in ODEC, Milano, 2023. In generale, sulla responsabilità dell’Esperto nel procedimento di CNC si veda G. Meo, “La responsabilità nella Composizione negoziata della crisi”, M. Monteleone, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, V, 2023, pp. 842 ss.

Un pensiero su “CCII Esperto nella CN e trattative con i terzi interessati

  1. Alessandro Pierosara dice:

    Ottimo articolo e chiara definizione della figura chiave dell’esperto che non deve atteggiarsi a Commissario Giudiziale o consulente ed advisor dell’imprenditore. La distinzione dei ruoli e’ fondamentale in tutte le soluzioni per il risanamento dell’impresa in crisi ed a maggior logica nella CNC Complimenti!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.