Cassazione: sulla clausola interessi parametrata all’Euribor

Cassazione sulla clausola interessi parametrata all’Euribor

Accertata l’indeterminatezza della clausola per assenza del divisore dell’Euribor (360/365), gli interessi vanno ricalcolati ex art.117 TUB

Con ordinanza n.20801 del 25.07.2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto di credito che lamentava l’ingiusta esclusione, in sede di ammissione al passivo fallimentare, di quanto richiesto a titolo di interessi a fronte di un contratto di mutuo fondiario inadempiuto.

Difatti, il Giudice Delegato, ritenuta nulla per indeterminatezza la clausola interessi per mancata indicazione del divisore – 360 ovvero 365 – del parametro Euribor cui era indicizzato il tasso d’interesse del finanziamento, aveva respinto la domanda dell’istituto di credito in ordine agli interessi, richiesti nella significativa misura di quasi un milione di euro, senza disporne il ricalcolo – così come richiesto dalla banca – facendo impiego del criterio di eterointegrazione disciplinato dal settimo comma, lettera a), dell’art.117 TUB.

Il Supremo Collegio, mediante l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso dell’istituto mutuante – disponendo il rinvio al Tribunale di Macerata per il ricalcolo degli interessi – così motivando: “In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte”.

La pronuncia è stata letta, da una parte degli addetti ai lavori, nel senso che la Cassazione avrebbe accertato la nullità della clausola interessi laddove manchi l’indicazione del divisore – 360 ovvero 365 – del tasso Euribor di riferimento.

Invero, chi scrive ritiene troppo avventata tale conclusione. Gli ermellini, difatti, non esprimendosi sulla validità della clausola interessi, si sono limitati ad accogliere il ricorso dell’istituto di credito che, senza assolutamente contestare il giudizio di nullità della clausola interessi espresso dal G.D. e confermato in sede di opposizione, si è limitato ad invocare l’applicazione di un diverso rimedio sanzionatorio; ovverosia il ricalcolo ai tassi sostitutivi disciplinati dall’art.117 TUB in luogo dell’integrale azzeramento degli interessi.

 

 

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