La separazione con addebito

La separazione con addebito

Onere della prova e conseguenze

La Corte di Cassazione, sulla base di un principio ormai consolidato afferma che grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (obbligo di coabitazione, di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia), l’eventuale pregiudizio per la prole e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

E’ invece onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale.

In applicazione di questo principio, allorché un coniuge ad esempio, si allontana dalla casa familiare e/o intraprende una relazione extraconiugale, tiene un comportamento che viola il dovere di convivenza e/o fedeltà e pertanto, pone in essere una condotta idonea a determinare l’addebito della separazione.

L’altro coniuge, al cui comportamento è attribuita la separazione,

per esimersi dall’addebito, dovrà dimostrare la sussistenza di una giusta causa e/o l’inefficacia del suo comportamento sulla crisi coniugale.

Dunque, se ad esempio, il tradimento è intervenuto quando marito e moglie erano già in crisi, il giudice non riconoscerà l’addebito.

L’addebito può essere richiesto solo in sede contenziosa:

un eventuale accordo sulla attribuzione della responsabilità della crisi coniugale infatti è nullo.

In ipotesi di richieste di addebito reciproche,

il giudice, sussistendone i presupposti, potrà addebitare la separazione ad entrambi.

Costituiscono valide prove al fine di dimostrare o negare l’esistenza dell’addebito della separazione,

oltre alle dichiarazioni testimoniali, le relazioni di investigatori privati (che comunque devono avere determinati requisiti), le conversazioni su chat o la circostanza che la convivenza sia proseguita anche successivamente al fatto dal quale si assume sia iniziata la dedotta crisi.

All’addebito della separazione consegue

il venir meno del diritto a percepire l’assegno di mantenimento e dei diritti successori.

Restano alcune tutele, come il diritto agli alimenti, ma esclusivamente in caso di bisogno e allorché il coniuge cui è attribuito l’addebito sia incapace di provvedere al proprio sostentamento; in tal caso il coniuge che si trovi in stato di bisogno avrà diritto ad un vitalizio in ipotesi di apertura della successione. Resta anche il diritto alla pensione di reversibilità.

Si applicano le norme generali

sia nella assegnazione della casa coniugale, sia nel collocamento dei figli, salvo che sussista pregiudizio (ad esempio in ipotesi di comportamenti violenti) ed è sempre dovuto il mantenimento.

Inoltre, il coniuge leso può chiedere anche il risarcimento del danno da illecito endofamiliare

se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio comporta la lesione di diritti costituzionalmente protetti (ad esempio violazione del principio di dignità).

Così, un coniuge che finge un tradimento per ferire l’altro, lede la dignità dell’altro coniuge e compromette la reciproca fiducia.

Infine, il coniuge a cui è addebitata la separazione, subirà anche la condanna nelle spese legali.

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