Framework normativo italiano dell’Amministratore Indipendente
Non è facile ricostruire il framework normativo degli amministratori indipendenti nelle norme italiane parti delle fonti sono nel Codice Civile,
nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario, “T.U.B.”.), nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), nella disciplina regolamentare di Consob, nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia e nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, nel Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell’11 novembre 2011, ma anche – tra la soft law – nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. oltreché nella Raccomandazione della Commissione Europea 2005/162/CE che, pur non essendo vincolante, non di meno è stata recepita da Borsa Italiana.
L’introduzione nel nostro ordinamento della definizione di “amministratore indipendente” avviene per la prima volta nel 1999 ed è ad opera del Codice di Autodisciplina.
I riferimenti agli amministratori indipendenti hanno trovato spazio a livello di fonti normative primarie con la riforma del diritto societario del 2003 che ha inserito nell’art. 2387 c.c. la previsione secondo cui lo statuto della società può prevedere particolari requisiti ulteriori rispetto a quelli normativi per chi deve ricoprire il ruolo di amministratore, tra cui quello di indipendenza; inoltre, per chi adotta il sistema di amministrazione monistico, viene resa obbligatoria la presenta di almeno un terzo di amministratori indipendenti.
Per quanto riguarda, poi, la c.d. “legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (l. 28 dicembre 2005, n. 262) inserisce nel T.U.F. gli artt.147-ter e 147-quater, rendendo così obbligatoria la nomina di almeno un amministratore indipendente nel consiglio di amministrazione di una società quotata che adotti il sistema di amministrazione tradizionale e di almeno due se il consiglio stesso è composto da più di sette membri; nonché, nel caso di società che adotti il sistema dualistico, la nomina di un consigliere di gestione indipendente, se il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri. Inoltre, è stata resa obbligatoria la presenza di amministratori indipendenti nel comitato per il controllo sulla gestione, per le società che adottano il sistema monistico, e nel consiglio di sorveglianza, per le società che adottano il sistema dualistico.
Per quanto concerne il T.U.B., il caso si pone quando la società quotata sia una banca, e precisamente per gli artt. 26 e 62 T.U.B..
Tale frammentazione normativa – incrementata da disposizioni emanate da Consob, in particolare con il Regolamento 12 marzo 2010 n. 17221 per le operazioni con parti correlate (poi modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), che contiene importanti riferimenti agli amministratori indipendenti -; si traduce in una disomogeneità di regole, che ci porterà a concludere nel senso che vi siano tante fattispecie di amministratore indipendente a seconda delle discipline di mercato che lo evocano.