Lavoratori in Svizzera: Pensioni Tassazione 2° Pilastro-LPP

Lavoratori in Svizzera: Pensioni Tassazione 2° Pilastro-LPP

In merito alla tassazione del 2° pilastro – Lpp riscosso in un’unica soluzione, l’AdE, negli anni, ha formulato indicazioni contraddittorie, come di seguito:

  • Tassazione del capitale corrisposto al netto dei premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro con l’aliquota stabilita dall’art. 44 del T.u.i.r. 917/86. Quindi tassazione dei soli interessi maturati ( Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia – risposta ad interpello n. 904-359/2004);

  • Nessuna tassazione in Italia, limitatamente ai frontalieri di fascia, sulla base dell’articolo 1 dell’accordo Italo-Svizzero del 3 ottobre 1974 (risoluzione da interpello n. 904-111/2015 e interpello n. 954-56/2007);

  • Applicazione della tassazione separata ex art. 17 Tuir 917/86 (interpello 904-800/2016);

  • Tassazione con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% in regime di voluntary disclosure;

  • Tassazione definitiva con imposta sostitutiva del 5% (art 55-quinques D.L. 50/2017 in vigore dal 24 giugno 2017).

Oltre a questi documenti di prassi occorre citare:

  • La circolare 30/E emessa dall’Agenzia nell’anno 2015 che disponeva la modalità di dichiarazione nel modello redditi 2015 dell’importo del 2° pilastro riscosso nell’anno 2014 (anno fuori voluntary). L’Agenzia disponeva l’assoggettamento di tale somma ad imposta sostitutiva del 5% “in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva”. “….. per l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno 2014, la sezione V del quadro RM del modello unico persone fisiche 2015…..”;

  • La risposta all’interpello 904-255/2019, istanza del 20/02/2019 – Direzione Regionale della Lombardia, conferma l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% anche in caso di riscossione dell’importo tramite istituti finanziari esteri: “ Tuttavia, così come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 agosto 2015, n. 30, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento connessa alle solo modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba comunque essere assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva”.

  • La Risoluzione 3/E del 27/01/2020 con la quale l’Agenzia, con una clamorosa inversione, ritiene di assoggettare a tassazione separata gli importi relativi al 2° pilastro – Lpp, non riscossi attraverso intermediari residenti. Una Risoluzione, tra l’altro, che incorre in un gravissimo “lapsus calami” quando afferma che la circolare 30/E dell’11 agosto 2015 “… ha inteso parificare, ai soli fini dell’applicazione del regime di voluntary disclosure, il trattamento fiscale applicato al contribuente….”. Si ricorda ancora una volta che l’oggetto della risposta 1.1 contenuta nella circolare 30/E 2015 riguardava la tassazione di una rendita Avs percepita attraverso intermediari non residenti nell’anno 2014 – anno fuori voluntary.

  • La riformulazione il 29.12.22 dell’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ». Le disposizioni del comma 1-ter dell’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

  • Il 18 agosto 2023 si aggiunge la Circolare 25/E con la quale l’Agenzia, sottolinea il nuovo Accordo Italia-Svizzera del 2020 e i suoi effetti dopo il precedente Accordo del 1974 a mente della legge 13 giugno 2023 n.83, nulla rilevando in tema di pensioni. Nella Circolare viene puntualmente definita la figura di Frontaliere nella sua molteplicità e sotto diversi aspetti.

Riassumendo e dopo varie peripezie l’Agenzia delle Entrate:

Conferma l’applicazione della tassazione sostitutiva sulle “pensioni” svizzere con aliquota del 5% anche in tutti i casi in cui le prestazioni non siano riscosse tramite intermediari residenti. Questo perché differenziare la tassazione sulla base del mero luogo di incasso del reddito, sarebbe stato assolutamente contrario ai pilastri costituzionali nonché al diritto tributario. Di più, l’Agenzia non avrebbe in ogni caso alcun problema di gettito, stante l’ormai vigente scambio di informazioni, a regime da alcuni anni. Si segnala ovviamente la necessità di inserire i dati della pensione in questione nella dichiarazione dei redditi, ove non fosse già transitata dal sistema bancario autorizzato (infatti non tutti gli istituti di credito applicano il 5%), così da applicare la tassazione corretta del 5% .

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