Il “nuovo” Esterometro – CM 26/E – Osservazioni.

E’ stata emanata la Circolare Ministeriale 26/E del 13 luglio 2022 che puntualizza ed approfondisce, tramite la tecnica “domanda e risposta”, alcuni aspetti oscuri o dubbi relativi al “nuovo” Esterometro.

Come è noto l’articolo 12 del DL 21 giugno 2022 ha modificato (sostituendolo) l’articolo 1 comma 3 bis del DL 5 agosto 2015 n. 127 in tema di Esterometro.

In pratica, a partire dal 1° luglio scorso, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione e prestazioni di servizi “effettuate verso” e “ricevute da” soggetti non stabiliti nel territorio dello stato (che fino al 30 giugno u.s. aveva cadenza trimestrale), deve essere effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio.

 

La prima sostanziale modifica pertanto riguarda la modifica della modalità operativa di trasmissione che ora è sostanzialmente la medesima che già si usa per emettere le fatture elettroniche (vedi le Premesse della CM 26/E).

 

Altra novità importante è la tempistica di trasmissione dati (Risposte 1.1 E 2.2 della CM 26/E) che, sempre a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, molto schematicamente è la seguente.

  1. Per le operazioni attive svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello stato la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture e cioè:
    1. Per le cessioni Intra UE la trasmissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Iva (DPR 633/72 e successive modifiche);
    2. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi Extra UE (quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del Decreto Iva) la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Iva;
    3. Per gli acquisti da soggetto Extra UE la trasmissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

 

Un’altra precisazione che, leggendo al CM 26/E mi pare degna di nota è quella riguardante l’ambito oggettivo del nuovo Esterometro.

Viene precisato infatti che vanno comunicate non solo le operazioni intercorse fra soggetti Iva stabiliti in altri stati, ma vanno trasmesse anche le operazioni intercorse con persone fisiche “private” che non sono in possesso di Partita Iva.

Il punti 1.1 e 1.2 della CM 26/E precisano, a tal proposito, che l’aggettivo “stabiliti” è comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle persone fisiche.

La CM in oggetto continua ribadendo che l’adempimento del “nuovo” Esterometro riguarda tutte le operazioni verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato senza ulteriori limitazioni poichè:

  1. è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia
  2. non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale italiano

 

La CM 26/E ribadisce inoltre che, per motivi di semplificazione, non vanno indicati e quindi trasmessi i dati relativi alle operazioni di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Senza la suddetta semplificazione i contribuenti sarebbero, ad esempio, stati costretti a trasmettere con il nuovo Esterometro anche il rifornimenti di benzina effettuati presso un distributore estero.

 

Senza la pretesa di essere esaustivo, rimando ad eventuali altri miei successivi interventi.

 

 

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