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Aspetti Iva delle vendite di prodotti in fiere italiane

In generale l’introduzione nel territorio dello stato italiano da parte di un soggetto (o di una impresa) con partita Iva di beni mobili provenienti da altro stato comunitario per partecipare ad una fiera in Italia è una operazione rilevante per la Legge Iva italiana ai sensi dell’articolo 38 comma 3 lettera b) del DL n. 331 del 1993.

Questo significa che, se un’operazione è rilevante per la Legge Iva Italiana, è necessario, in generale, rispettare tutti gli obblighi di fatturazione e di liquidazione dell’imposta Iva secondo le regole italiane ed europee.

Vi è però un’esenzione: il solo trasporto dei beni (quindi NON la vendita) da parte di un soggetto con partita Iva comunitaria per partecipare ad una fiera italiana – NON costituisce operazione rilevante per il tributo Iva in quanto si può applicare un regime di esenzione da Iva (o regime di sospensione da Iva) in base all’articolo 38 comma 5 lettera a) del DL 331 del 1993.

Però, poter usufruire del regime di esenzione/sospensione è necessario che i beni spediti in Italia siano annotati in un apposito registro all’uopo istituito.

Questo registro prende il nome di “Registro delle movimentazioni Intracomunitarie”.

In tale registro devono essere annotati:

  • I beni trasferiti in modo analitico con l’indicazione della loro natura, qualità e quantità, o con l’indicazione dei numeri di serie o di altri elementi specifici in grado di identificare i beni in modo univoco;
  • La data di spedizione o di trasporto;
  • Se conosciuta, l’eventuale data del rientro dei prodotti nel paese UE dal quale sono pervenuti;
  • Gli estremi della lettera di vettura detta anche CRM. Il CRM è la “Lettera di vettura Internazionale”. E’ un documento che attesta l’avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due paesi diversi.

In mancanza del Registro delle movimentazioni Intracomunitarie l’Agenzia delle Entrate (Agenzia Fiscale Italiana) potrebbe considerare i beni acquistati a titolo definitivo in Italia e pertanto potrebbe richiedere il pagamento dell’Iva e delle sanzioni per tutti i prodotti presenti in fiera.

Da quanto sopra evidenziato ci si rende conto che la semplice immissione temporanea in Italia di beni provenienti da altro stato UE per poter partecipare ad una fiera o ad un mercato (senza però vendere nulla) NON è considerata operazione intracomunitaria, purché vengano rispettate le regole sopra indicate.

 

VENDITA DEI BENI

Al contrario, quando i beni già presenti in fiera, sono venduti ai clienti, il regime Iva di esenzione/sospensione cessa di esistere e si applicano le regole Iva Italiane.

In questo caso è necessario approfondire per capire se si tratti di “Operazioni intracomunitarie” (o cessioni intracomunitarie) oppure operazioni interne (tutte italiane).

Quando si è in presenza di operazioni intracomunitarie (o cessioni intracomunitarie) secondo la normativa Iva italiana?

Si è in presenza di operazioni intracomunitarie secondo il DL 331/1993 quando sussistono contemporaneamente i seguenti 4 elementi:

  • Vendita (cioè passaggio di proprietà) di un bene fra due soggetti
  • Vi deve essere il pagamento del bene venduto. Gli omaggi o i regali di beni NON sono considerate operazioni intracomunitarie
  • I beni venduti devono essere trasportati o spediti dal territorio UE al territorio italiano
  • Sia il venditore che il compratore devono essere due soggetti con partita Iva nei rispettivi paesi

Se manca solo uno di questi 4 elementi NON siamo di fronte ad una operazione/cessione intracomunitaria.

A questo punto è necessaria una suddivisione in base alla natura del cliente (cessionario del prodotto):

  • La merce viene venduta ad un cliente privato cioè ad un cliente SENZA Partita Iva;
  • La merce viene venduta ad un cliente CON Partita Iva.

 

Vendita ad un cliente privato cioè senza partita Iva

In tale caso è necessario che la società straniera abbia già ottenuto precedentemente un numero di Partita Iva Italiano.

Infatti tutti i soggetti (imprese o società) non residenti in Italia che intendono iniziare un’attività d’impresa e che svolgono attività nei confronti di consumatori finali (clienti senza partita Iva), sono tenuti ad assolvere gli obblighi Iva in Italia e pertanto ottenere un numero di Partita Iva Italiano.

Per ottenere il numero di Partita Iva Italiano il soggetto non residente può alternativamente:

  • Nominare un rappresentante fiscale residente e con Partita Iva italiana oppure
  • Effettuare l’identificazione diretta ai fin Iva, cioè acquistare direttamente una partita Iva Italiana

Uno degli obblighi Iva in Italia è quello di dover certificare le vendite a clienti privati mediante il rilascio di un documento commerciale e pertanto è necessario alternativamente:

  1. Dotarsi di un “Registratore Telematico” (RT)
  2. Utilizzare la Procedura WEB chiamata “Documento commerciale on line”

Registratore Telematico (RT)

Il Registratore Telematico (RT) consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi ad internet.

Ci sono diversi modelli di Registratori Telematici a seconda delle esigenze. Ad esempio esistono Registratori telematici fissi oppure Registratori Telematici portatili.

Le caratteristiche tecniche che deve avere il Registratore Telematico sono state stabilite dal un Provvedimento dell’Agenzia Entrate Italiana nel 2016.

Il Registratore Telematico deve:

  • memorizzare ogni singola vendita
  • contemporaneamente emettere il Documento Commerciale
  • trasmettere quotidianamente all’Agenzia Entrate il totale giornaliero degli incassi

Procedura WEB “Documento Commerciale On Line”

Tale Procedura è presente nel sito WEB dell’Agenzia Entrate italiana al link “Fatture e Corrispettivi” ed è utilizzabile anche su dispositivi mobili.

La Procedura di installazione è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate Italiana.

Per rendere operativa la Procedura WEB “Documento Commerciale on line” è sufficiente avere (nel posto in cui avviene la vendita e cioè presso la fiera) un computer con connessione internet ed una stampante.

In entrambi i casi (“Registratore Telematico” o “Proceduta WEB documento commerciale on line”) è necessario effettuare alcuni adempimenti burocratici presso l’Agenzia Entrate Italiana che non sono oggetto del presente trattato.

 

Vendita ad un cliente con partita Iva cioè ad una altra impresa

Se, durante la fiera, viene effettuata una vendita ad un cliente con Partita Iva (cioè ad esempio ad un’altra impresa italiana) non è necessario utilizzare né il “Registratore Telematico” e neppure la “Procedura WEB Documento commerciale on line” visti in precedenza.

In questo caso la società straniera può utilizzare 2 differenti alternative.

Prima alternativa – La vendita viene effettuata dalla società di diritto estero

In questo caso siamo in presenza di una vendita intracomunitaria fra 2 soggetti con Partita Iva:

  • Il venditore con Partita Iva UE (che ha partecipato alla fiera)
  • Il compratore con Partita Iva Italiana

Il venditore con partita iva UE emette fattura senza Iva perché trattasi di operazione intracomunitaria.

Seconda alternativa – La vendita viene effettuata utilizzando la Partita Iva italiana della società estera (che deve già essere stata richiesta ed ottenuta in precedenza)

In questo caso siamo in presenza di una vendita interna (tutta italiana) fra 2 soggetti con Partita Iva Italiana:

  • Il venditore UE che utilizza la sua Partita Iva italiana precedentemente richiesta ed ottenuta
  • Il compratore con Partita Iva Italiana

In questo caso il venditore UE che utilizza la Partita Iva Italiana emette fattura con Iva italiana perché trattasi di una vendita interna (tutta italiana) effettuata sul territorio italiano.

In questo caso la società di diritto estero dovrà versare l’Iva all’Agenzia Entrate italiana.

 

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