L’Assegno unico e universale 2022

L’Assegno unico e universale 2022

Assegno Unico Universale dal 2022 per lavoratori e famiglie 

È stato approvato in data 18/11/2021 dal Consiglio dei Ministri il testo del Decreto Legislativo che attua l’Assegno unico universale destinato a tutte le famiglie con figli.

Il provvedimento passa ora all’esame delle Commissioni Parlamentari per l’approvazione definitiva. Si ricorda che, dopo la pubblicazione, il decreto dovrà essere convertito in legge.

L’ erogazione inizierà dal 1° marzo 2022, mentre la domanda per il riconoscimento dell’Assegno potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022.

L’Assegno unico e universale per i figli a carico costituisce un beneficio economico erogato dall’INPS su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare determinata in base all’ISEE.

L’Assegno non concorre alla formazione del reddito di cui all’art. 8 TUIR.

Beneficiari

Sono considerati figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE; in assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base di quanto dichiarato sulla domanda di richiesta dell’Assegno.

L’Assegno è riconosciuto per:

  • ogni figlio minorenne a carico;
  • ogni figlio maggiorenne a carico  fino al compimento dei 21 anni di età che frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea oppure che svolga un tirocinio o un’ attività lavorativa con reddito inferiore a euro 8.000,00 annui, o siano registrati come disoccupati o svolgano servizio civile;
  • ciascun figlio con disabilità a carico e senza limiti di età.

Requisiti soggettivi

L’Assegno unico viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del benefico, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’ Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia;
  4. essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Durata

Dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni di età del figlio, se ancora a carico.

Importi

L’Assegno unico è universale, quindi sarà riconosciuto a tutte le famiglie con figli con:

  • una quota minima, fissata in euro 50,00 per 1 figlio,  a tutte le famiglie con ISEE sopra i 40.000,00 euro;
  • una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell’ISEE familiare; la soglia per avere il trattamento massimo è fissata a euro 15.000,00.

Sono previste maggiorazioni dell’importo per:

  • famiglie particolarmente numerose (con quattro o più figli);
  • mamme di età inferiore a 21 anni;
  • famiglie in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito;
  • figli successivi al secondo;
  • figli minorenni e maggiorenni (fino a 21 anni) con disabilità.

Per le prime tre annualità è prevista una maggiorazione transitoria con ISEE non superiore a euro 25.000,00 e effettiva percezione dell’ ANF nel corso del 2021 con presenza di figli minori.

In caso di assenza dell’ISEE spettano gli importi minimi.

Domanda

Per ottenere il beneficio, dovrà essere presentata domanda da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale direttamente all’INPS in modalità telematica o tramite patronati, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno e in riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

L’INPS provvede al riconoscimento dell’Assegno entro 60 giorni dall’inoltro della domanda ed eroga l’ importo spettante al richiedente o, su richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito sul conto corrente o mediante bonifico domiciliato. Ne deriva che l’Assegno unico universale non “transita” più dalla busta paga.

Cumulabilità

L’ Assegno unico è cumulabile con altre prestazioni sociali, ma in alcuni casi, verranno rideterminati gli importi.

Abrogazioni e modificazioni

Saranno eliminati i seguenti sostegni familiari:

  • dall’ 1/01/2022 il riconoscimento del premio alla nascita o all’adozione del minore;
  • dall’ 1/01/2022 il fondo sostegno alla natalità;
  • dall’ 1/03/2022 l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (L. 448/1998 ex art. 65);
  • dall’ 1/03/2022 limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili le prestazioni di cui all’ art. 2 D.L. 69/1988.

Sono previste modifiche all’art. 12 del TUIR, “detrazioni per carichi di famiglia” , a decorrere dal 1° marzo 2022.

 

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